Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione n. -OMISSIS- di prot. del 19 novembre 2025, notificata con consegna di copia a mani in data 26 novembre 2025, emessa dal Comandante del -OMISSIS-, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del 29 agosto 2025 n. di prot. -OMISSIS- (notificato in pari data) con cui è stata irrogata, all’App.to -OMISSIS-, la sanzione disciplinare di corpo del “Rimprovero” per la “violazione degli artt. 716 co. 1 e 717 co. 1 del D.P.R. 90 del 15 marzo 2010”, anch’essa oggetto di specifica impugnazione; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e determinazione di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, nonché la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico. Gli era stato contestato di non avere identificato alcuni minorenni sospettati di essere gli autori di schiamazzi segnalati in una zona del capoluogo vicentino. L’omissione era stata ricondotta alla violazione degli artt. 716, comma 1, e 717, comma 1, d.P.R. 90/2010, concernenti rispettivamente l’iniziativa e il senso di responsabilità. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’erroneità del presupposto normativo della sanzione e il carattere generico del richiamo agli artt. 716 e 717 d.P.R. 90/2010. La domanda cautelare è stata proposta per impedire gli effetti della sanzione, la cui trascrizione nel foglio matricolare avrebbe potuto incidere sulla carriera e sull’impiego del militare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della sanzione disciplinare e degli atti presupposti. In sede di cognizione sommaria, ha ravvisato il fumus boni iuris con riguardo al secondo motivo di ricorso, rilevando che la sanzione appariva fondata sull’erroneo presupposto della violazione degli artt. 716, comma 1, e 717, comma 1, d.P.R. 90/2010, richiamati genericamente sia nel provvedimento sanzionatorio sia nella determinazione di rigetto del ricorso gerarchico. Il giudice ha inoltre rilevato l’assenza di una verifica sull’effettiva commissione dell’infrazione, anche alla luce della questione relativa alla possibilità o obbligatorietà, per gli operatori di polizia, di identificare minori d’età. Il periculum in mora è stato individuato nel possibile immediato pregiudizio alla carriera e all’impiego derivante dalla trascrizione della sanzione nel foglio matricolare. Sono state ritenute possibili eventuali iniziative di autotutela dell’amministrazione. La trattazione del merito è stata fissata per il 15 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata congiuntamente alla verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
artt. 1370 ss. d.lgs. 66/2010
Costituiscono la base normativa del procedimento disciplinare militare relativo alla sanzione disciplinare di corpo.
art. 716, comma 1, d.P.R. 90/2010
È stato richiamato dall’amministrazione quale parametro disciplinare della condotta contestata; il TAR ha ravvisato, in sede cautelare, un possibile erroneo e generico richiamo della disposizione.
art. 717, comma 1, d.P.R. 90/2010
È stato richiamato dall’amministrazione quale ulteriore parametro disciplinare; il TAR ha rilevato la necessità di verificare l’effettiva commissione dell’infrazione e la pertinenza della contestazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando la sanzione disciplinare militare appare fondata sul richiamo generico o non pertinente delle disposizioni regolamentari asseritamente violate e non risulta adeguatamente verificata l’effettiva commissione dell’infrazione.
- La sanzione disciplinare di corpo deve essere sorretta da una puntuale individuazione della condotta contestata, della specifica disposizione violata e dell’effettiva riconducibilità dei fatti alla fattispecie disciplinare; il mero richiamo generico di norme regolamentari può giustificare la sospensione cautelare dell’atto.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio che la trascrizione di una sanzione disciplinare nel foglio matricolare produca effetti immediati sulla carriera e sull’impiego del militare.
- Nel valutare cautelarmente la legittimità di una sanzione disciplinare irrogata a operatori di polizia per la mancata identificazione di minori, l’amministrazione deve verificare in concreto la sussistenza dell’obbligo o della possibilità di procedere all’identificazione e la rilevanza di tale condotta ai fini disciplinari.
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