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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - -OMISSIS- del 4.12.2025, notificata con consegna di copia a mani in data 13.12.2025, emessa dal Generale di Divisione Aerea -OMISSIS-, e con la quale si decreta nei confronti dell'App. -OMISSIS- la: -”PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE all'esito del procedimento disciplinare” - con decretata (all’art. 2) “CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO con l’Amministrazione” e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 861, co 4 e 923, co 1, lett. 1) del COM; nonché ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione, cessazione del rapporto d'impiego e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui, all'esito di un procedimento disciplinare, gli è stata inflitta la sanzione massima della perdita del grado per rimozione, con contestuale cessazione del rapporto d'impiego e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado. I fatti sottoposti all'esame disciplinare risalivano al 2015. In sede penale, il Tribunale di Pordenone aveva pronunciato una condanna, con pena inferiore rispetto a quella inflitta ad altri due soggetti concorrenti; la Corte d'Appello di Trieste aveva successivamente dichiarato la prescrizione, maturata nel 2022. Il ricorrente ha evidenziato anche che in primo grado non era stata applicata la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il ricorso ha posto in discussione, tra l'altro, l'autonoma valutazione dell'Amministrazione in sede disciplinare dopo la definizione del processo penale mediante prescrizione, alla luce dell'art. 866 del d.lgs. 66/2010. È stata proposta domanda cautelare, deducendo la gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dalla perdita del lavoro. Il Ministero della Difesa non si è costituito né ha svolto difese nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso gli effetti del decreto impugnato, sia quanto alla perdita del grado per rimozione sia quanto alla cessazione del rapporto d'impiego. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, allo stato degli atti, nella peculiarità della vicenda: i fatti risalivano al 2015, la sentenza d'appello aveva dichiarato la prescrizione e occorreva approfondire l'ambito dell'autonoma valutazione spettante all'Amministrazione nell'inchiesta disciplinare successiva alla definizione del processo penale, anche considerando i contenuti della sentenza d'appello e gli elementi concernenti la provvisionale in favore della parte civile. Il periculum in mora è stato individuato nel grave e irreparabile danno connesso alla perdita del lavoro e alla cessazione del rapporto d'impiego. Il TAR ha inoltre considerato la mancata costituzione dell'Amministrazione. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 26 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata applicata per accogliere la domanda cautelare in presenza di fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile.

  • art. 866 d.lgs. 66/2010

    Sez. III relativo alla “perdita del grado”

    La norma è stata richiamata quale disciplina rilevante per valutare la sanzione della perdita del grado e l'ambito dell'autonoma valutazione amministrativa nel procedimento disciplinare successivo alla definizione del processo penale.

  • artt. 861, comma 4, e 923, comma 1, lett. l), d.lgs. 66/2010

    “CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO con l’Amministrazione” e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado

    Le disposizioni sono indicate nel decreto impugnato come base normativa della cessazione del rapporto d'impiego e dell'iscrizione d'ufficio senza grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e la tipologia di reato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro una sanzione disciplinare di stato che comporti la perdita del grado e la cessazione del rapporto d'impiego, il pregiudizio derivante dalla perdita del lavoro può integrare un danno grave e irreparabile ai fini dell'art. 55 c.p.a.
  • Quando il procedimento disciplinare riguarda fatti risalenti nel tempo e interviene dopo una sentenza penale d'appello che ha dichiarato la prescrizione, l'autonoma valutazione dell'Amministrazione e la legittimità della sanzione disciplinare possono richiedere un approfondimento nel merito, specie se la sanzione applicata è la massima prevista.
  • La definizione del processo penale mediante dichiarazione di prescrizione non esclude, di per sé, la necessità di verificare in sede disciplinare i limiti e le modalità dell'autonoma valutazione amministrativa dei fatti e degli elementi emergenti dalla decisione penale.
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione nel giudizio cautelare costituisce un elemento valutabile dal giudice insieme agli altri dati disponibili, ma non sostituisce la verifica dei presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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