Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di inammissibilità della domanda di cittadinanza n. istanza K10/1164139, d.d. 06.10.2025.

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, Sez. UnicaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per residenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di acquisizione della cittadinanza italiana per residenza. A seguito del preavviso di rigetto, fondato su asserite discontinuità della residenza anagrafica, il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Il ricorso era stato inizialmente proposto dinanzi al TAR Lazio, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato quale giudice competente il TRGA di Trento, in applicazione dei criteri elaborati dall'Adunanza plenaria per distinguere il diniego sostanziale di cittadinanza dalla mera declaratoria prefettizia di inammissibilità. Il ricorrente aveva riassunto il giudizio nel termine di trenta giorni, ma aveva notificato l'atto presso la sede reale del Ministero dell'Interno anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento. Il Tribunale ha quindi rilevato la nullità, non l'inesistenza, della notificazione, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933. Poiché il Ministero non si era costituito, la nullità non risultava sanata ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a. La questione esaminata è stata pertanto esclusivamente processuale e non sono stati ancora scrutinati i motivi di merito contro il decreto di inammissibilità.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, anche in ragione della riassunzione tempestiva. Ha dichiarato nulla, ma non inesistente, la notificazione del ricorso effettuata presso la sede del Ministero dell'Interno anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha affermato che l'art. 44, comma 4, c.p.a. deve essere applicato nel senso che il giudice è tenuto a concedere un termine perentorio per rinnovare la notificazione nulla anche quando la nullità sia imputabile al notificante. Ha quindi assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per rinnovare la notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento e dieci giorni dal perfezionamento della notifica per depositare l'atto nel fascicolo digitale. Ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese è stata sospesa; la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    I criteri della sede dell'autorità emanante e dell'efficacia territoriale dell'atto operano secondo una logica di complementarità; per una mera inammissibilità prefettizia priva di efficacia ultraregionale rileva la sede dell'autorità che ha adottato l'atto.

  • art. 15, commi 4 e 5, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice indicato a seguito della declaratoria di incompetenza è stata ritenuta tempestiva e idonea a proseguire il giudizio davanti al giudice competente.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    La nullità della notificazione non si sana per costituzione dell'amministrazione quando quest'ultima non si sia costituita.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Il giudice deve concedere un termine perentorio per il rinnovo della notificazione nulla, senza che la concessione sia subordinata alla non imputabilità della causa della nullità.

  • art. 11 r.d. n. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

    La notificazione degli atti introduttivi del giudizio alle amministrazioni statali deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla.

  • art. 9 l. n. 91/1992

    La disposizione riguarda il procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, nel cui ambito la mera inammissibilità prefettizia non incide direttamente sullo status di cittadino.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava il rinnovo della notificazione nulla alla non imputabilità della causa al notificante; la caducazione opera ex tunc, salvi i rapporti esauriti.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso contro un'amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell'autorità giudiziaria adita; la notificazione presso la sede dell'amministrazione determina nullità e non inesistenza dell'atto.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione destinataria non si è costituita, la nullità non è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a., ma il giudice deve assegnare un termine perentorio per il rinnovo della notificazione.
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il rinnovo della notificazione nulla deve essere disposto anche quando la causa della nullità sia imputabile al notificante; la precedente condizione della non imputabilità non può più impedire la rinnovazione.
  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie sulla cittadinanza per residenza, la mera declaratoria prefettizia di inammissibilità, che incide soltanto sulla regolarità procedimentale della domanda e non sullo status del richiedente, non produce efficacia ultraregionale; trova quindi applicazione il criterio della sede dell'autorità che ha adottato l'atto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaCompetenzaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.