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Ordinanza

Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di approvazione degli indirizzi, dell'avviso pubblico e della graduatoria per la stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta comunale che approvava gli indirizzi per la predisposizione dell'avviso pubblico, la determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso e la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa alle persone fisiche, nonché gli atti connessi e conseguenti. Nel corso del giudizio ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione dei motivi aggiunti mediante pubblici proclami, reiterando l'istanza. La richiesta è stata motivata dal numero elevato dei soggetti interessati e dalle difficoltà oggettive nel reperimento dei destinatari da notificare nelle forme ordinarie.

La decisione

Il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti depositati il 27 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., ritenendo sussistenti ragioni di economia processuale, l'elevato numero delle persone chiamate in giudizio e le difficoltà oggettive segnalate dal ricorrente. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nell'area tematica del sito istituzionale del Comune di Venezia oppure mediante pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, accompagnati da un avviso recante le indicazioni prescritte dal giudice. È stato assegnato il termine perentorio del 20 aprile 2026. Il Comune dovrà predisporre sul proprio sito il collegamento denominato "Atti di notifica" e rilasciare al ricorrente un attestato dell'avvenuta notificazione, con indicazione della relativa data. L'ordinanza non decide il merito delle domande di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, l'autorizzazione alla notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre modalità di notificazione per pubblici proclami nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base per l'assegnazione del termine perentorio per l'esecuzione dell'incombente processuale.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei soggetti interessati alla decisione rende eccessivamente gravose le notificazioni individuali e sussistono oggettive difficoltà nel reperimento dei destinatari.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare modalità idonee a rendere conoscibili l'autorità giudiziaria procedente, il numero del giudizio, le parti, gli atti impugnati, il contenuto essenziale dell'incombente e le modalità per seguire lo sviluppo del processo.
  • Quando dispone la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, il giudice può imporre all'amministrazione di predisporre uno specifico collegamento informatico e di attestare alla parte l'avvenuta pubblicazione.
  • Il termine assegnato dal giudice per l'esecuzione della notificazione autorizzata ai sensi del codice del processo amministrativo può essere qualificato come perentorio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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