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Ordinanza

Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previo accoglimento della sospensiva, dell'atto comunale prot. n. 509 del 9.1.2026, con il quale viene ordinato il divieto di prosecuzione di cui: alla SCIA n. 148/2025 prot. n. 39230 del 12.12.2025; alla Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 31/2015 prot. n. 39230 del 12.12.2025; e di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto o non comunicato ai ricorrenti, con riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale che ordina il divieto di prosecuzione relativo a una SCIA e a un'autorizzazione paesaggistica semplificata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto comunale che ha disposto il divieto di prosecuzione delle attività oggetto della SCIA e dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché gli ulteriori atti non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza non espone specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Le parti hanno inoltre concordato la trattazione congiunta della causa con altri giudizi connessi, rinunciando al termine dilatorio di sessanta giorni previsto per la fissazione dell'udienza pubblica, fermo il rispetto dei termini processuali per documenti, memorie e repliche.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dell'impugnazione né ha esaminato i motivi di ricorso o la legittimità dell'atto comunale. Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ha disposto la riunione della causa con un altro giudizio connesso, a sua volta riunito alla causa principale, ritenendo opportuno un esame congiunto di una vicenda sostanzialmente unitaria. Ha fissato per la trattazione congiunta l'udienza pubblica del 7 maggio 2026. È stata recepita la rinuncia concorde delle parti al termine dilatorio di sessanta giorni per la fissazione dell'udienza, restando fermi i termini di cui all'art. 73 c.p.a. per il deposito di documenti, memorie e repliche.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 5, c.p.a.

    termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 71, co. 5, c.p.a.

    Le parti possono rinunciare concordemente al termine dilatorio per la fissazione dell'udienza, consentendo la sollecita trattazione, purché siano rispettati i termini processuali per il deposito degli atti difensivi.

  • art. 73 c.p.a.

    quaranta giorni liberi per la produzione di documenti, di trenta per le memorie e di venti per le repliche

    La rinuncia al termine dilatorio di fissazione dell'udienza non incide sui termini a ritroso per documenti, memorie e repliche, che devono comunque essere rispettati.

Massime di principio

  • La trattazione congiunta o la riunione di cause connesse è ammissibile quando i giudizi riguardano profili diversi di una vicenda sostanzialmente unitaria e l'esame coordinato consente una ricostruzione più completa e certa della controversia.
  • La rinuncia alla domanda cautelare impedisce di procedere alla decisione sulla sospensiva, ma non determina il venir meno dell'azione di annullamento, che può proseguire per la trattazione del merito.
  • Le parti possono concordemente rinunciare al termine dilatorio previsto per la fissazione dell'udienza, restando inderogabile il rispetto dei termini processuali previsti dall'art. 73 c.p.a. per documenti, memorie e repliche.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorsoSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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