Cassazione Civile, Ordinanza n. 00104/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una complessa operazione immobiliare ritenuta dall'Ufficio abusiva ed elusiva. Una società aveva acquistato terreni edificabili e li aveva rivenduti, dopo breve tempo, a una società di nuova costituzione partecipata in larga parte dagli stessi soggetti e da loro familiari; poco dopo i terreni erano stati periziati a un valore molto superiore e le quote della società acquirente erano state cedute a un'altra società, con tassazione sostitutiva al 2% sul capital gain, seguita dall'incorporazione della società veicolo nella società acquirente finale. L'Agenzia sosteneva che l'intera sequenza fosse stata costruita per trasferire il bene senza sopportare la tassazione ordinaria più onerosa sul guadagno, convertendo di fatto il plusvalore immobiliare in plusvalore di partecipazioni soggetto a imposta sostitutiva. La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR deducendo: 1) falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 282/2002, sostenendo che l'abuso richiederebbe che l'operazione fosse determinata esclusivamente da ragioni fiscali o comunque che lo scopo extra-fiscale fosse marginale, e che nel caso concreto vi fossero ragioni economiche diverse; 2) violazione dell'art. 27, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, perché la ritenuta sugli utili presupporrebbe l'effettiva distribuzione degli stessi ai soci, mentre nel caso vi sarebbe stata una indebita doppia presunzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto provato l'elemento abusivo dell'operazione, valorizzando gli indici di elusività già emersi in fatto: società-veicolo costituita per un tempo limitato, avente ad oggetto i soli beni poi ceduti, compagine sociale sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'alienante e legata da vincoli familiari, assenza di ragioni economiche alternative al risparmio fiscale, ingiustificata rinuncia a un rilevante guadagno, successiva incorporazione nella società acquirente. Di conseguenza, ha ritenuto corretto applicare la disciplina fiscale come se il trasferimento fosse avvenuto direttamente dalla società originaria alla società finale, con conseguente legittimità della ritenuta sugli utili che si sarebbero così determinati. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
La norma è richiamata come fondamento dell'inopponibilità all'erario dei negozi diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari; l'abuso è configurato quando l'operazione è priva di valide ragioni economiche non marginali e mira essenzialmente a un indebito risparmio d'imposta.
art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 282/2002
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte lo considera nell'ambito della censura sulla qualificazione fiscale dell'operazione, ritenendo infondato il rilievo della contribuente.
art. 27, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
La ritenuta sugli utili è ritenuta legittima perché, una volta disconosciuta l'operazione abusiva, il trattamento fiscale va applicato come se il trasferimento fosse avvenuto direttamente e gli utili si fossero così determinati.
La sopravvenuta disciplina di rivalutazione viene considerata irrilevante rispetto alla qualificazione abusiva dell'operazione già compiuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato come norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'abuso del diritto può essere desunto dalla mancanza di sostanziali ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale e dalla presenza di una sequenza negoziale unitaria idonea a conseguire indebitamente un vantaggio fiscale.
- L'onere di dimostrare l'assenza o marginalità delle ragioni extra-fiscali grava sull'Ufficio, ma tale prova può essere raggiunta mediante indici oggettivi e convergenti di elusività ricavabili dalla struttura dell'operazione.
- Se l'operazione è qualificata come abusiva e quindi inopponibile all'erario, il tributo va applicato come se l'assetto negoziale elusivo non fosse stato posto in essere, con conseguente riqualificazione dei suoi effetti fiscali.
- La legittimità della pretesa impositiva non è inficiata dalla deduzione di una presunta doppia presunzione quando l'effetto fiscale viene ricostruito direttamente come conseguenza della disapplicazione dell'operazione abusiva.
- La sopravvenienza di una disciplina fiscale più favorevole o di rivalutazione non neutralizza, di per sé, la qualificazione abusiva di un'operazione già posta in essere, se non incide sulla sua causa concreta e sulla sua finalità elusiva.
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