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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14584/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento del consiglio comunale di un ente locale per infiltrazioni della criminalità organizzata e dalla successiva procedura ex art. 143, comma 11, del d.lgs. 267/2000 per dichiarare l'incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che avevano determinato lo scioglimento. Il Tribunale aveva dichiarato l'incandidabilità del ricorrente limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo, valorizzando una valutazione unitaria delle vicende amministrative e ritenendo che il ricorrente, già sindaco, avesse tenuto condotte omissive e dichiarazioni idonee a favorire o non contrastare il condizionamento mafioso. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 125 c.p.c. e 143 del TUEL, sostenendo che l'atto di trasmissione ministeriale non conteneva una specifica editio actionis e non individuava nominativamente gli amministratori né le singole condotte ascritte, con conseguente nullità del procedimento; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato documenti e circostanze che, a suo dire, escludevano la sua responsabilità o dimostravano il suo impegno contro la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il procedimento speciale di cui all'art. 143, comma 11, TUEL è introdotto mediante atto di trasmissione ministeriale che costituisce una deroga alle regole ordinarie e non deve rispettare i requisiti dell'art. 125 c.p.c.; tale atto non è nullo se non indica nominativamente gli amministratori o non descrive analiticamente le condotte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in parte, fondato su documenti nuovi non autosufficientemente indicati quanto a produzione e collocazione processuale, e, in altra parte, diretto a un riesame del merito precluso in sede di legittimità. È stata inoltre applicata la regola sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.c.

    non si applicano al procedimento speciale ex art. 143, comma 11, TUEL i requisiti ordinari dell'atto introduttivo previsti da questa norma

  • art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000

    prevede una speciale modalità di introduzione del giudizio di incandidabilità mediante atto di trasmissione ministeriale, con finalità preventiva e interdittiva

  • art. 50, comma 2, d.lgs. 267/2000

    richiamato quale fonte degli obblighi di vigilanza e indirizzo del sindaco, la cui violazione può rilevare ai fini dell'incandidabilità

  • art. 54, comma 1, lett. c), d.lgs. 267/2000

    richiamato quale fonte degli obblighi di vigilanza e controllo del sindaco rilevanti nella valutazione dell'incandidabilità

  • art. 107, comma 1, d.lgs. 267/2000

    richiamato quale parametro degli obblighi di vigilanza e controllo dell'amministratore locale

  • art. 2, comma 30, L. 94/2009

    ha sostituito la formulazione dell'art. 143, comma 11, TUEL, rafforzandone la finalità interdittiva e preventiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 10780/2019

    richiamata per il principio secondo cui l'atto di trasmissione ministeriale non deve indicare nominativamente gli amministratori né analiticamente le condotte

  • Cass. n. 2749/2021

    richiamata per affermare che la violazione degli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo può integrare i presupposti dell'incandidabilità

  • Cass. S.U. n. 1747/2015

    richiamata in relazione alla natura e alla funzione preventiva della misura interdittiva

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di incandidabilità conseguente allo scioglimento dell'ente locale per infiltrazioni mafiose, l'atto ministeriale di trasmissione costituisce un atto introduttivo speciale che deroga alle regole ordinarie del processo civile e non è soggetto ai requisiti formali dell'art. 125 c.p.c.; la sua validità non richiede l'indicazione nominativa di tutti gli amministratori coinvolti né la puntuale enunciazione delle singole condotte.
  • Ai fini dell'incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL, conta una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie: è sufficiente anche una condotta omissiva dell'amministratore che, per colpa, abbia violato gli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo, contribuendo alle condizioni che hanno reso possibili le infiltrazioni criminali.
  • La misura ha natura preventiva e interdittiva, è finalizzata a impedire che soggetti ritenuti responsabili del dissesto amministrativo possano tornare a ricoprire cariche analoghe, così da evitare la possibile perpetuazione del condizionamento mafioso nella vita dell'ente.
  • In sede di legittimità, la censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se poggia su documenti nuovi non adeguatamente localizzati e specificati quanto a produzione nei gradi di merito, oppure se mira sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • L'accertamento dell'incandidabilità è distinto da quello penale e può fondarsi su un giudizio amministrativo-probatorio unitario sulla permeabilità dell'ente alle influenze criminali, senza necessità di una responsabilità penale dell'amministratore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamigliaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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