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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32565/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva presentato domanda nello stato passivo del fallimento di un'altra società chiedendo la restituzione di alcuni beni indicati in un contratto di comodato datato e registrato prima del fallimento. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo non provata la proprietà dei beni; il tribunale, investito dell'opposizione, aveva confermato il rigetto osservando che le fatture prodotte erano prive di data certa e comunque non dimostravano la proprietà, e che i beni erano fungibili e non sufficientemente identificati. Nel ricorso per cassazione la società istante deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trattato la domanda solo come rivendica e non anche come autonoma domanda di restituzione; 2) violazione degli artt. 2704 c.c., 45, 93 e 103 l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che per la domanda di restituzione doveva bastare il contratto di comodato con data certa, non le fatture; 3) violazione dell'art. 1803 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché il tribunale non avrebbe considerato il contenuto del comodato e una perizia del fallimento da cui risultavano numeri di matricola identificativi dei beni. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ha ritenuto infondato il secondo e, per conseguenza, inammissibili gli altri, affermando che anche la domanda di restituzione ex art. 103 l.fall. richiede la prova non solo del titolo di affidamento dei beni al fallito, ma anche del titolo attuale che giustifichi la restituzione con prevalenza sulla procedura; il solo contratto di comodato, anche se con data certa, prova l'affidamento ma non la proprietà o altro titolo attuale idoneo a sottrarre il bene all'attivo concorsuale. Poiché la ricorrente aveva dimostrato solo il comodato e non il titolo di proprietà, il ricorso è stato respinto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, in sede di domanda di restituzione ex art. 103 l.fall., non basta provare con documento avente data certa il solo affidamento dei beni al fallito: occorre anche dimostrare il titolo attuale di disponibilità in capo all'istante, idoneo a prevalere sulla procedura concorsuale. Il contratto di comodato non è di per sé sufficiente a provare la proprietà dei beni, e la documentazione prodotta attestava soltanto l'affidamento al fallito, non il titolo di proprietà. Di conseguenza, il preteso omesso esame della domanda di restituzione e gli altri vizi denunciati sono stati ritenuti privi di decisività e quindi inammissibili. Non sono state regolate le spese per mancata costituzione della procedura intimata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il tribunale è censurato per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione distinta dalla rivendica; la Corte però esclude che ciò conduca all'accoglimento, perché la domanda era comunque infondata per difetto di prova.

  • art. 2704 c.c.

    La prova documentale invocabile contro la procedura deve avere data certa ed essere opponibile al fallimento; nel caso, la data certa del comodato dimostrava solo l'affidamento dei beni, non il titolo di proprietà.

  • art. 45 l. fall.

    Richiamato nel contesto dell'opponibilità alla procedura concorsuale e della necessità di un titolo idoneo a sottrarre i beni all'attivo fallimentare.

  • art. 93 l. fall.

    Norma richiamata dal ricorrente nella prospettazione del motivo relativo alla domanda nel passivo e alla disciplina delle rivendiche/restituzioni.

  • art. 103 l. fall.

    La Corte distingue tra domanda di rivendica e domanda di restituzione e afferma che entrambe soggiacciono al medesimo regime probatorio, imponendo la prova del titolo di affidamento e del titolo attuale che giustifica la restituzione.

  • art. 1803 c.c.

    Il comodato prova il titolo di affidamento dei beni al comodatario, ma non è di per sé idoneo a dimostrare la proprietà del comodante né il diritto alla restituzione in sede concorsuale.

  • art. 621 c.p.c.

    È il regime probatorio richiamato dall'art. 103 l.fall. per domande di restituzione o rivendicazione, esteso ai principi dell'opposizione di terzo all'esecuzione.

  • art. 619 c.p.c.

    Richiamato come modello dell'opposizione di terzo all'esecuzione, da cui si desume il generale principio dell'onere della prova a carico del terzo opponente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato solo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo relativo a domande di rivendicazione o restituzione di beni, il richiedente deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere contro la procedura concorsuale: non basta allegare un titolo che giustifichi la mera disponibilità del bene da parte del fallito, ma occorre dimostrare anche il titolo attuale che legittima la sottrazione del bene all'attivo fallimentare.
  • La domanda di restituzione ex art. 103 l.fall. è distinta dalla rivendica: la prima tutela un diritto personale alla restituzione, la seconda un diritto reale; tuttavia, ai fini probatori, entrambe sono soggette a un regime rigoroso che richiede prova opponibile alla procedura del titolo invocato.
  • Il contratto di comodato, anche se munito di data certa, è idoneo a provare che il bene è stato affidato al fallito, ma non prova da solo la proprietà del comodante né, quindi, la sua legittimazione a ottenere la restituzione con prevalenza rispetto alla procedura concorsuale.
  • Quando il rigetto di una domanda dipende da un autonomo e decisivo difetto di prova, le ulteriori doglianze su omessa pronuncia o omesso esame di fatti diventano prive di decisività e vanno dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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