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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6784/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di Lembo. L'imputato era stato condannato per: furto di acqua (art. 624 cp. e art. 625 nn. 2 e 7) tramite allaccio abusivo alla rete idrica di Amam; furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo; invasione senza titolo ai fini di occupazione (artt. 633 e 639-bis cp.) del terreno catastale particella 2371 di proprietà Amam; e violazione ambientale (art. 256 D.lgs. 152/2006) per la realizzazione di una discarica in area privata. Con due motivi il difensore deduceva: (1) violazione di legge e mancata procedibilità per i reati di furto, sostenendo che tali reati sarebbero divenuti procedibili a querela e che non risultava querela da parte di Enel (che tra l'altro non si era costituita parte civile); inoltre contestava che Lembo non fosse proprietario né possessore dei fondi interessati dagli allacci; (2) nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione ed errata qualificazione giuridica, nonché che la Corte d'Appello avrebbe sostituito la motivazione del giudice di primo grado con una propria, insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i due motivi manifestamente infondati e ai limiti dell'inammissibilità. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione della Corte d'Appello, che aveva valorizzato il sopralluogo (accertamento di manufatti, allacci abusivi e rifiuti), l'epoca degli allacci, la presenza del ricorrente sul posto che si era dichiarato possessore per contratto di locazione (documentato), la testimonianza a favore e il preliminare di vendita che dimostrava interesse sulle particelle. Sull'eccezione relativa alla procedibilità, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la costituzione di parte civile da parte della persona offesa equivale alla querela ai fini della procedibilità per i reati che sono diventati perseguibili a querela in seguito al d.lgs. 10/10/2022 n.150 (cd. riforma "Cartabia"). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cpp.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 624

    Furto contestato (furto di acqua) valutato sulla base degli elementi probatori e della disponibilità dei terreni; la Corte ha ritenuto provata la condotta.

  • Codice penale - art. 625 nn. 2 e 7

    Aggravanti applicate ai furti per le modalità contestate (allaccio abusivo), ritenute sussistenti alla luce degli accertamenti.

  • Codice penale - artt. 633 e 639-bis

    Invasione senza titolo ai fini di occupazione del terreno Amam: la Corte ha ritenuto provata la disponibilità/occupazione da parte del ricorrente in base a contratto di locazione, testimonianze e atti preliminari.

  • D.lgs. 152/2006 - art. 256

    Reato ambientale per la realizzazione di una discarica privata: la Corte ha dato conto degli accertamenti sugli accumuli di rifiuti e ritenuto provata la condotta.

  • D.lgs. 10/10/2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia")

    Ha reso alcuni reati procedibili a querela; la Corte ha interpretato che la costituzione della parte offesa come parte civile equivale alla querela ai fini della procedibilità, se la costituzione non è revocata, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità quando il ricorrente ha agito con colpa nella determinazione della causa; applicato per la somma di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. 3 n. 27147 del 09/05/2023; Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018; Sez. 2 n. 5193 del 05/12/2019; Sez. 5 n. 43478 del 19/10/2001

    Principio secondo cui la volontà di punizione della persona offesa può emergere anche dall'atto di costituzione di parte civile e che tale atto può costituire 'querela' ai fini della procedibilità; giurisprudenza utilizzata per rigettare l'eccezione di manca di querela.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la censura; censure meramente fattuali o reiterative sono spesso inammissibili.
  • Quando reati originariamente procedibili d'ufficio sono stati resi procedibili a querela dal d.lgs. 150/2022, la costituzione della persona offesa come parte civile (se non revocata) può essere considerata equivalente alla querela ai fini della procedibilità, secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione.
  • La Corte d'Appello può formulare una propria motivazione purché sia logica, coerente e fondata sul compendio probatorio; la semplice divergenza di valutazione probatoria non è sufficiente per ottenere annullamento in Cassazione.
  • Se il ricorrente non mostra in modo puntuale le ragioni per cui la ricostruzione probatoria sarebbe errata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e ciò può comportare sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cpp).
  • Per contestare la titolarità o la disponibilità di aree o impianti è necessario proporre censure dettagliate e documenti o elementi probatori nuovi o indicare vizi giuridici chiari nella motivazione; altrimenti il giudice di legittimità confermerà la valutazione dei fatti del giudice di merito.

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