Cassazione Penale, Sentenza n. 36035/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Li Fan, indagato quale amministratore di fatto della Oriente World s.r.l. e amministratore della CG s.r.l., ricorreva contro l’ordinanza del Tribunale di Catania del 30 maggio 2026 che, in sede di riesame, aveva confermato le misure disposte dal G.i.p. il 9 aprile 2026, integrate il 14 aprile: divieto di esercitare attività d’impresa, sequestro impeditivo di tutte le quote della Grande Cina s.r.l. e sequestro finalizzato alla confisca del patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile all’indagato, fino a euro 900.000. Le contestazioni riguardavano la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale in relazione alla liquidazione giudiziale della Oriente World s.r.l., dichiarata il 26 luglio 2023; in particolare, la cessione dell’azienda alla CG s.r.l. l’8 marzo 2023 per euro 100.000, ritenuti incongrui, il successivo affitto dell’azienda alla Six 2.0 di Tang Chunzi C. s.r.l. il 25 maggio 2023 per un canone annuo di euro 336.000 e l’impiego, quale cauzione, di euro 69.000 già versati dalla Oriente World per un precedente contratto di locazione del 2017. Era inoltre contestato l’occultamento o la mancata tenuta delle scritture contabili allo scopo di impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale e delle cause del dissesto, nonché il concorso nel reato di cui all’art. 648-ter c.p. e il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000. In esecuzione del sequestro furono vincolate tutte le quote della Grande Cina s.r.l., il 34% delle quote della CG s.r.l. (valore nominale euro 3.400), il 30% delle quote della Surprise Store s.r.l. (valore nominale euro 6.000) e un’autovettura Volkswagen Touran indicata del valore di euro 1.000. Il ricorso articolava sei motivi: 1) difetto di motivazione e violazione di legge sulla qualifica di amministratore di fatto, sull’assenza di specifici atti gestori e, in subordine, sulla mancata individuazione del contributo causale e del dolo concorsuale; 2) contestazione della quantificazione del profitto confiscabile in euro 900.000, ritenuta fondata su una relazione priva degli allegati contabili e contraddetta dalle criticità rilevate nel giudizio civile, concluso con transazione del 21 novembre 2025 per euro 130.000; 3) carenza di motivazione sul periculum in mora del sequestro per equivalente e mancata indicazione di concreti atti o rischi attuali di dispersione; 4) violazione di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, anche per la paralisi dell’attività imprenditoriale e per la mancata considerazione di misure meno invasive o della nomina di un amministratore o custode; 5) omessa valutazione dell’incidenza della transazione da euro 130.000 sulla quantificazione del profitto e sulla misura del vincolo; 6) illegittima imposizione dell’intero profitto comune al singolo concorrente senza accertare la quota di arricchimento concretamente conseguita e senza applicare correttamente il criterio di ripartizione. Nella memoria di replica la difesa ha ribadito tali censure, contestando anche la specificità degli elementi relativi al ruolo e al dolo dell’indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici, in parte non deducibili perché diretti a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze investigative, e manifestamente infondati in diritto. Sul primo motivo ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione del Tribunale, che aveva desunto dagli elementi investigativi il ruolo attivo dell’indagato nella gestione delle società e nel complessivo assetto operativo. Sul secondo e quinto motivo ha osservato che il giudice del riesame aveva considerato la transazione civile, rilevando che essa non comportava una pronuncia definitiva sulla pretesa risarcitoria e non era automaticamente imputabile in diminuzione del profitto penalmente confiscabile; la contestazione della stima di euro 900.000 non individuava specifiche violazioni di legge. Sul terzo e quarto motivo ha ritenuto adeguata la motivazione relativa alla funzionalità delle partecipazioni societarie rispetto all’attività illecita, alla necessità di impedirne la prosecuzione o l’aggravamento e al rischio di dispersione dei beni; le alternative meno invasive erano state prospettate genericamente. Sul sesto motivo ha rilevato che il Tribunale aveva escluso la solidarietà passiva e, non potendo individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente, aveva ripartito il profitto in parti uguali secondo il criterio richiamato dalle Sezioni Unite; il ricorrente non aveva contestato specificamente tale criterio né indicato la quota a lui riferibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale non è stata definita nel merito con questa decisione cautelare.
Norme richiamate
La censura, pertanto, si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze investigative già esaminate dal Tribunale, senza individuare specifiche e rilevanti violazioni di legge, unico vizio deducibile, ai sensi di quanto dispone l’art. 325 cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione in materia reale.
Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure reali è deducibile la violazione di legge; non è consentito chiedere una nuova lettura delle risultanze investigative.
Il Tribunale del riesame ha infatti evidenziato, con riguardo al sequestro preventivo disposto sulle partecipazioni societarie, la concreta funzionalità dei beni rispetto all’attività illecita contestata e la necessità della misura per impedire la prosecuzione o l’aggravamento delle condotte attraverso il medesimo modus operandi, consistente nella movimentazione e nel trasferimento di beni e partecipazioni societarie al fine di sottrarli alle pretese dei creditori.
La misura impeditiva è giustificata quando il giudice individua la concreta connessione dei beni con l’attività illecita e la necessità del vincolo per impedirne la prosecuzione o l’aggravamento.
Quanto al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice della cautela ha posto in evidenza la necessità di assicurare l’effettività della futura ablazione del profitto, tenuto conto anche della concreta situazione patrimoniale dell’interessato e del rischio di dispersione dei beni.
Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può essere motivato con l’esigenza di rendere effettiva la futura ablazione, considerando la situazione patrimoniale dell’interessato e il rischio di dispersione dei beni.
In tale prospettiva, il giudice della cautela ha ritenuto che il ricorrente non si è limitato a rivestire una posizione meramente formale, ma ha partecipato al complessivo assetto societario e operativo predisposto dai concorrenti per la realizzazione della complessiva vicenda.
Ai fini del concorso, la partecipazione può essere desunta dal ruolo attivo svolto nell’assetto societario e operativo predisposto per realizzare le condotte contestate; la censura deve confrontarsi con gli elementi specificamente valorizzati dal giudice.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha valorizzato gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dai quali ha desunto il significativo coinvolgimento del ricorrente nel meccanismo fraudolento, evidenziandone il ruolo attivo nella gestione delle società utilizzate per la realizzazione delle condotte contestate.
Nel caso esaminato, la valutazione del ruolo gestorio di fatto è stata ritenuta adeguatamente fondata sugli elementi investigativi relativi al coinvolgimento attivo nella gestione delle società, non sulla sola qualificazione formale degli altri soggetti.
Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che la definizione transattiva del rapporto civilistico non è idonea a incidere sulla misura reale disposta nel procedimento penale, avente ad oggetto il profitto del reato e finalizzata, ricorrendone i presupposti, alla successiva confisca.
La transazione relativa alla pretesa civilistica non riduce automaticamente il profitto oggetto della misura reale finalizzata alla confisca.
L’ordinanza impugnata precisa, infatti, che il decreto originario ha disposto il sequestro anche nella forma del sequestro per equivalente e che, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 dell’8 aprile 2025, esclusa ogni forma di solidarietà passiva e non essendo possibile individuare la quota di arricchimento concretamente conseguita dal singolo concorrente, si è fatto ricorso al criterio della ripartizione in parti uguali del profitto.
In relazione al profitto del reato tributario e alla confisca per equivalente, il provvedimento impugnato ha applicato, in assenza di solidarietà passiva e quando non sia individuabile l’arricchimento individuale, il criterio della ripartizione in parti uguali tra i concorrenti.
A fronte di tale motivazione, la difesa si limita a prospettare, in termini generici, l’assenza di un concreto pericolo di dispersione e la possibilità di ricorrere a misure meno invasive, senza indicare elementi specifici idonei a disarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale né a dimostrare l’inadeguatezza delle ragioni poste a fondamento della misura.
La censura sulla proporzionalità o sull’adeguatezza della misura deve confrontarsi specificamente con le ragioni cautelari esposte dal giudice e indicare elementi concreti a sostegno di alternative meno invasive.
Il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La norma individua il procedimento di riesame nel quale il Tribunale ha esaminato e confermato il sequestro preventivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure reali, la contestazione della ricostruzione dei fatti o la richiesta di una diversa valutazione delle risultanze investigative non è sufficiente: occorre dedurre una specifica violazione di legge e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La transazione conclusa in sede civile sulla pretesa risarcitoria non riduce automaticamente il profitto oggetto del sequestro finalizzato alla confisca penale, quando si tratta di rapporti distinti e non sovrapponibili; la sua incidenza deve essere specificamente dimostrata.
- La motivazione sul sequestro impeditivo può fondarsi sulla concreta funzionalità delle partecipazioni societarie rispetto all’attività illecita e sulla necessità di impedire che il medesimo modus operandi prosegua o si aggravi.
- Nel sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la necessità di assicurare l’effettività della futura ablazione può essere valutata considerando la situazione patrimoniale dell’interessato e il rischio di dispersione dei beni.
- La contestazione della proporzionalità o dell’adeguatezza di una misura reale deve indicare specificamente perché le ragioni cautelari non siano sufficienti e quali misure meno invasive siano concretamente idonee; una prospettazione generica non supera la motivazione del giudice.
- Quando non sia possibile individuare la quota di arricchimento concretamente conseguita da ciascun concorrente, il provvedimento può applicare il criterio di ripartizione in parti uguali del profitto, senza ricorrere a una solidarietà passiva; chi contesta il criterio deve confrontarsi puntualmente con la sua applicazione e indicare gli elementi relativi alla quota individuale.
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