Cassazione Penale, Sentenza n. 26221/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda trae origine da una controversia civilistica relativa a una pretesa servitù di passaggio tra vicini. All’imputato era stato contestato di essersi rivolto alla vicina con frasi minacciose e ingiuriose, in più occasioni, per asseritamente farsi arbitrariamente ragione da sé. In appello la condanna era stata confermata, insieme alle statuizioni civili. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la persona offesa aveva riferito soltanto ingiurie e non minacce; insussistenza dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la condotta non avrebbe consentito di conseguire il risultato che poteva essere ottenuto in via giudiziaria; necessità di derubricare il fatto al tentativo, poiché la violenza o minaccia non avrebbe realizzato il risultato perseguito; vizio di motivazione sulla continuazione e sugli aumenti di pena; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ma non nel senso di una totale caducazione degli effetti della decisione. Ha ritenuto che i fatti accertati in merito consistessero soltanto in minacce verbali e frasi ingiuriose, non idonee a integrare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., poiché mancava un concreto esercizio di fatto del preteso diritto mediante minaccia o violenza. Ha quindi riqualificato il fatto nel solo reato di minaccia ex art. 612 c.p., ritenendo invece la condotta di ingiuria depenalizzata. Sul reato residuo ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., anche in sede di legittimità, rilevando la modesta offensività, l’assenza di una reale reiterazione delle minacce e la genericità del richiamo alla reiterazione effettuato in appello. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio quanto al profilo penale, con conferma delle statuizioni civili e compensazione delle spese di questo grado.
Norme richiamate
richiamato nella contestazione per il vincolo della continuazione, ma la Corte non vi fonda la decisione finale perché il profilo viene superato dalla riqualificazione e dalla non punibilità del fatto residuo
richiede che l’agente si faccia arbitrariamente ragione da sé, usando minaccia o violenza alle persone, pur potendo ricorrere al giudice; semplici minacce o ingiurie non bastano se manca l’effettivo esercizio del diritto reclamato
menzionato come ipotesi diversa, che presuppone l’esercizio del passaggio o di altra facoltà con violenza sulle cose; non integrato nel caso concreto
il riferimento all’ingiuria è usato per spiegare che la condotta ingiuriosa, oggi depenalizzata, non sorregge il residuo titolo di reato
la condotta minacciosa residua viene riqualificata come minaccia semplice, procedibile a querela della persona offesa
la particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in cassazione quando la motivazione di merito consente di ravvisarne agevolmente i presupposti; il fatto lieve resta offensivo, ma non meritevole di pena
richiamato per affermare che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice che proscioglie per particolare tenuità del fatto deve decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile
richiamato per delimitare l’esposizione dei motivi di ricorso
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. c)
richiamato quale norma che ha depenalizzato l’ingiuria
sentenza Corte costituzionale n. 173 del 2022
richiamata per il principio secondo cui, in caso di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., il giudice deve pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile
ordinanza Corte costituzionale n. 279 del 2017
richiamata per affermare che il fatto tenue è comunque offensivo e che la non punibilità deriva dalla recessività dell’esigenza punitiva
Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2022, Mandolini
richiamata per affermare che, nella condanna generica al risarcimento del danno, è sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e del nesso causale, anche in via presuntiva
Massime di principio
- L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. richiede non soltanto una controversia su un preteso diritto, ma anche un comportamento con cui l’agente realizzi concretamente, in tutto o in parte, l’esercizio o la soddisfazione di quel diritto mediante minaccia o violenza; la sola aggressione verbale nei confronti di chi contesta la pretesa non basta.
- Quando la condotta si esaurisce in minacce e ingiurie senza un concreto esercizio di fatto della pretesa sostanziale, non ricorre l’art. 393 c.p.; a seconda del contenuto delle frasi possono residuare il reato di minaccia e, se ancora rilevante, la sola condotta di ingiuria oggi depenalizzata.
- La distinzione tra art. 392 e art. 393 c.p. dipende dal tipo di pretesa fatta valere e dal modo in cui viene attuata: l’art. 392 presuppone tipicamente una condotta di apprensione o rimozione di ostacoli con violenza sulle cose, mentre l’art. 393 riguarda la coercizione della persona offesa per imporre una pretesa attuata di fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in cassazione, se dagli accertamenti di merito risultano già chiaramente la minima offensività, l’assenza di particolare gravità del fatto e la non rilevanza di elementi che escludano il beneficio.
- La particolare tenuità del fatto non presuppone assenza di offensività in senso assoluto: il fatto resta tipico e offensivo, ma il legislatore esclude la pena quando l’offesa è di livello così lieve da rendere recessiva l’esigenza punitiva.
- Nel giudizio sulla tenuità, la reiterazione può ostare al beneficio solo se riferita al reato residuo effettivamente rilevante; non possono essere valorizzate in modo automatico condotte depenalizzate o episodi non adeguatamente accertati.
- In caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla domanda civile, perché l’accertamento della condotta storicamente verificata è sufficiente a fondare l’illecito civile e la condanna generica al risarcimento, ferma la liquidazione in sede civile.
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