Sentenza del 25/06/2015 n. 2842 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - SENTENZA N. 37/2015 CORTE COSTITUZIONALE - DIRIGENTI DECADUTI - Sopravvenuta usurpazione di pubblica funzione - Straripamento di potere - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la validità degli avvisi di accertamento perché sottoscritti da F. F., Capo Ufficio Controlli o Reggente, su delega del Direttore Provinciale P. P., la cui legittimazione dirigenziale risultava viziata. A seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, le nomine dirigenziali conferite senza concorso pubblico sono state dichiarate incostituzionali con efficacia retroattiva. Secondo il giudice, la decadenza retroattiva del dirigente delegante e del soggetto delegato ha determinato un difetto assoluto di attribuzione e uno straripamento di potere, rendendo nullo l'atto impositivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati nulli per incompetenza assoluta e difetto di attribuzione. Il vizio è stato ritenuto rilevabile anche d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità per il contribuente di dimostrare uno specifico pregiudizio ulteriore. Gli altri motivi di appello sono rimasti assorbiti. Le spese del grado sono state compensate in ragione della novità della questione e dell'efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
Ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni che consentivano il conferimento temporaneo di incarichi dirigenziali pubblici senza previo concorso, con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La sentenza è stata considerata dichiarativa e dotata di efficacia ex tunc per i rapporti non definiti.
Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione
Sono stati utilizzati come parametri costituzionali per affermare la necessità del concorso pubblico, dell'imparzialità e del buon andamento nell'accesso agli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 21-septies della legge n. 241/1990
è nullo il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione
Il difetto assoluto di attribuzione comporta la nullità dell'atto amministrativo, qualificata nella sentenza come conseguenza dell'esercizio di poteri da parte di un soggetto privo della necessaria legittimazione.
Articoli 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva validamente delegato. La delega richiede la legittimazione sia del delegante sia del delegato.
Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La sentenza richiama il diritto a una buona amministrazione come ulteriore principio incompatibile con il conferimento discrezionale e non concorsuale di incarichi dirigenziali in un ente titolare di poteri impositivi.
Articolo 156 del codice di procedura civile e articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Il giudice ha escluso l'applicazione della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ritenendo che gli avvisi di accertamento siano atti amministrativi impugnabili e non atti del processo.
Sentenza CGUE nelle cause riunite Kamino-Datema
La sentenza richiama il principio secondo cui, per alcune violazioni procedurali, deve essere dimostrato il pregiudizio concreto; tuttavia, per il vizio relativo alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato, il pregiudizio è stato ritenuto intrinseco e non necessitante di ulteriore prova.
Articolo 5 del regolamento di amministrazione e dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate
Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, per delega di questi, dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti.
La disposizione richiede che l'atto sia riconducibile alla direzione provinciale e che la firma provenga dal direttore o da un soggetto munito di una delega valida e di una qualifica idonea.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo è sottoscritto da un dirigente o funzionario la cui nomina sia stata retroattivamente dichiarata illegittima, occorre verificare se il vizio incida sulla legittimazione del firmatario e sulla validità della delega.
- La delega di firma è valida solo se il delegante possiede legittimamente il potere da trasferire e il delegato possiede la qualifica richiesta per il tipo e la rilevanza dell'atto.
- Se il firmatario è privo in radice del potere di esercitare la funzione, il vizio può integrare difetto assoluto di attribuzione e comportare la nullità dell'atto, non una semplice irregolarità formale.
- Gli atti sfavorevoli al contribuente, come gli avvisi di accertamento, non beneficiano automaticamente del principio di apparenza del funzionario di fatto; tale principio può invece salvaguardare, in determinate circostanze, gli atti favorevoli al privato.
- La nullità per difetto assoluto di attribuzione può essere fatta valere anche successivamente all'introduzione del giudizio, se la sopravvenuta pronuncia costituzionale incide su rapporti non ancora definiti.
- In situazioni analoghe è essenziale acquisire l'atto di conferimento dell'incarico, la qualifica del firmatario, la delega e le disposizioni organizzative applicabili alla struttura che ha emesso l'atto.
- La presente interpretazione riflette la decisione riportata e non implica che ogni atto firmato da un dirigente illegittimamente nominato sia automaticamente nullo: occorre verificare la normativa applicabile, l'effettiva portata della pronuncia e l'esistenza di una valida sostituzione o rinnovazione dell'atto.
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