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Sentenza

Sentenza del 25/06/2015 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto maggiore IVA, interessi e sanzioni sulle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande rese al personale militare e civile, nonché ai familiari, della base statunitense di Aviano. La contribuente sosteneva che le operazioni, fatturate direttamente all’ufficio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti incaricato della gestione dei servizi al personale delle basi militari all’estero, fossero esenti IVA ai sensi dell’art. 72, comma 3, n. 2, del DPR 633/1972. L’Ufficio contestava l’esenzione, ritenendo che la somministrazione di alimenti e bevande avesse natura privatistica e non fosse collegata alle funzioni istituzionali delle forze armate statunitensi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone aveva accolto i ricorsi riuniti e annullato gli avvisi, condannando l’Ufficio alle spese. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto documentalmente provato che le prestazioni fossero fatturate all’ufficio del Dipartimento della Difesa statunitense che gestisce i servizi destinati al personale militare e civile e ai familiari presenti nelle basi estere. Secondo il giudice, tali operazioni rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 72, comma 3, n. 2, del DPR 633/1972 e l’Amministrazione finanziaria non può sindacare la concreta destinazione delle spese sostenute dall’amministrazione militare americana. L’Ufficio è stato inoltre condannato a rifondere alla contribuente le spese del grado d’appello, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 72, comma 3, n. 2, DPR 633/1972

    Dichiara esenti da IVA le operazioni relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate a favore delle strutture militari operanti nell’ambito della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, per i loro fini istituzionali.

    La norma è stata interpretata nel senso che l’esenzione può applicarsi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatturate direttamente alla struttura del Dipartimento della Difesa statunitense incaricata di gestire i servizi destinati al personale delle basi militari all’estero, inclusi servizi di somministrazione alimentare. Non è necessario che il servizio costituisca un’attività operativa o strettamente militare: è sufficiente il collegamento con una struttura istituzionale destinataria prevista dalla norma.

  • Convenzione di Londra del 19 giugno 1951

    La Convenzione è richiamata quale base internazionale per individuare le strutture e il personale delle forze armate degli Stati membri NATO presenti in Italia e operanti nelle basi militari estere cui può applicarsi il regime agevolativo IVA.

Massime di principio

  • L’esenzione IVA prevista per le operazioni a favore di strutture militari estere può applicarsi anche a servizi di natura ordinaria, come la somministrazione di alimenti e bevande, se il destinatario contrattuale e della fattura è la struttura istituzionale prevista dalla norma.
  • Ai fini dell’esenzione assume rilievo il soggetto a cui la prestazione è formalmente resa e fatturata, non soltanto il tipo di bene o servizio fornito né il fatto che il beneficiario finale sia un singolo militare, dipendente o familiare.
  • Quando la documentazione dimostra che il contratto è stato stipulato con l’ufficio istituzionale del Dipartimento della Difesa estero competente per i servizi al personale della base, l’Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente l’esenzione qualificando il servizio come privatistico.
  • È comunque essenziale verificare, caso per caso, la riconducibilità della struttura alla Convenzione applicabile, la corretta intestazione del contratto e delle fatture e il collegamento del servizio con le attività della struttura destinataria.
  • In caso di soccombenza dell’Amministrazione, il giudice può confermare l’annullamento degli avvisi di accertamento e condannare l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

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