Sentenza del 25/06/2015 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Imperia
IRPEF - ADDIZIONALI - Immobili strumentali - Affitto - Canoni locazione - Tassazione - Mancata percezione - Morosità - Risoluzione contratto - Decorrenza non tassazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile assoggettando a IRPEF e addizionali i canoni di locazione relativi a immobili strumentali non dichiarati dal contribuente. Il contribuente sosteneva che tali canoni non dovessero essere tassati perché non effettivamente percepiti a causa della morosità del conduttore. Nel frattempo, il Tribunale aveva ordinato il rilascio degli immobili ai sensi dell’art. 665 c.p.c.; la questione riguardava quindi se tale provvedimento fosse sufficiente a far cessare la tassazione dei canoni.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso. È stato affermato il principio secondo cui, per gli immobili a uso commerciale, la mancata percezione dei canoni per morosità del conduttore non esclude la tassazione del relativo reddito finché il contratto di locazione non sia formalmente risolto. Il semplice ordine giudiziale di rilascio dell’immobile non determina necessariamente, di per sé, la cessazione della locazione e della relativa imposizione. La pretesa fiscale è stata quindi ridotta o corretta nei limiti riconosciuti dal giudice, ma il contribuente non ha ottenuto l’integrale esclusione dei canoni non percepiti.
Norme richiamate
Art. 665 del codice di procedura civile
Il giudice può ordinare il rilascio dell’immobile nelle controversie relative alla locazione.
L’ordine giudiziale di rilascio non coincide necessariamente con la risoluzione del contratto e, da solo, non esclude la tassazione dei canoni maturati fino alla formale cessazione del rapporto.
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari e dei canoni di locazione
Per gli immobili commerciali, i canoni restano fiscalmente rilevanti anche se non riscossi per morosità del conduttore, fino a quando il contratto non venga risolto.
Massime di principio
- La morosità del conduttore, da sola, non consente di escludere dalla tassazione i canoni di locazione commerciale non incassati.
- Per interrompere la tassazione dei canoni occorre normalmente dimostrare la risoluzione del contratto, con decorrenza dalla data giuridicamente rilevante della cessazione.
- Un provvedimento di rilascio o di sfratto non equivale automaticamente alla risoluzione del contratto: occorre verificarne contenuto, effetti e data.
- Nelle controversie fiscali è essenziale documentare la data della risoluzione, l’eventuale convalida dello sfratto, la riconsegna dell’immobile e ogni altro atto idoneo a provare la cessazione del rapporto.
- La regola può differire per altre categorie di immobili o per specifiche disposizioni fiscali: l’interpretazione deve quindi tenere conto della natura commerciale dell’immobile e della normativa applicabile al periodo d’imposta.
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