Sentenza del 25/06/2015 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF -Cessazione materia del contendere: spese compensate-Non sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF. Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate aveva annullato l’atto in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere. Il giudice di primo grado aveva tuttavia compensato le spese, ritenendo rilevante la particolarità della questione e il fatto che l’accertamento fosse stato emesso mediante procedure centralizzate e automatizzate. Il contribuente ha quindi appellato la sentenza limitatamente alla regolazione delle spese, chiedendo che fossero poste a carico dell’Amministrazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese. Ha ritenuto che l’annullamento in autotutela fosse conseguenza di una manifesta illegittimità originaria dell’avviso e che la mera particolarità della questione non fosse sufficiente a giustificare la compensazione. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 2.000 euro per onorari e 620 euro per spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre escluso che la mancata presentazione di un’istanza di autotutela impedisse al contribuente di agire in giudizio.
Norme richiamate
Art. 15 del d.lgs. 546/1992
La norma disciplina la condanna alle spese nel processo tributario.
In caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto, le spese devono essere regolate considerando la soccombenza sostanziale o virtuale. La compensazione non è automatica e richiede ragioni concrete e adeguatamente giustificate.
Art. 88 del codice di procedura civile
Il comportamento processuale conforme al principio di lealtà può essere valutato ai fini della compensazione delle spese.
L’annullamento spontaneo dell’atto può giustificare la compensazione quando deriva da una situazione obiettivamente complessa e non da un’illegittimità manifesta già esistente al momento dell’emanazione.
Art. 24, commi 1 e 2, della Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il contribuente non è tenuto a presentare preventivamente un’istanza di autotutela per poter impugnare l’atto e chiedere la tutela giudiziaria, comprese le spese processuali.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La disposizione non impedisce la liquidazione giudiziale delle spese, poiché il loro ammontare può essere determinato direttamente dal giudice.
Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione V, n. 22231 del 26 ottobre 2011
Alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sin dall’origine.
La compensazione può essere ammessa quando l’annullamento deriva da obiettiva complessità della materia e costituisce un comportamento processuale leale dell’Amministrazione; non è invece giustificata quando l’atto era manifestamente illegittimo fin dall’emanazione.
Massime di principio
- L’annullamento dell’atto tributario in autotutela durante il processo determina normalmente la cessazione della materia del contendere, ma non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
- Per decidere sulle spese occorre valutare la soccombenza virtuale: se l’atto era illegittimo sin dall’origine, l’Amministrazione può essere condannata a rimborsare le spese anche se ha annullato l’atto spontaneamente.
- La compensazione delle spese è giustificabile solo in presenza di circostanze specifiche, come una materia obiettivamente complessa o un comportamento realmente collaborativo e leale dell’Amministrazione.
- La mancata presentazione di un’istanza di autotutela non priva il contribuente del diritto di impugnare l’atto né, di per sé, del diritto al rimborso delle spese.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria formale del contribuente, ma l’esito sostanziale della controversia e le ragioni dell’annullamento sono determinanti per la regolazione delle spese.
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