Sentenza del 25/06/2015 n. 82 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Violazioni tributarie - Sanzioni - Non applicabilità - Obiettive condizioni di incertezza sulla disposizione violata - Stato soggettivo di buona fede del contribuente - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva di non dover essere sanzionata invocando le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina IVA, nonché la propria buona fede. Aveva applicato l’aliquota del 4% confidando nell’attestazione del committente secondo cui gli immobili non erano di lusso. La questione riguardava quindi se tale affidamento e l’assenza di dolo o colpa fossero sufficienti a escludere la punibilità.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. L’esimente delle obiettive condizioni di incertezza opera solo quando l’incertezza riguarda il contenuto della norma tributaria o l’individuazione della disposizione concretamente applicabile, in ossequio ai principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Il semplice stato soggettivo di buona fede del contribuente, anche se fondato su un’attestazione del committente, non è sufficiente a escludere le sanzioni. La società è pertanto rimasta soggetta alla sanzione per l’errata applicazione dell’aliquota IVA.
Norme richiamate
Articolo 6, comma 2, del D.lgs. 472/1997
L’esclusione della responsabilità sanzionatoria per obiettive condizioni di incertezza richiede un’incertezza oggettiva riferita alla norma violata o all’individuazione della disciplina applicabile; non è sufficiente la buona fede soggettiva del contribuente.
Articolo 8 del D.lgs. 546/1992
La norma è richiamata nel quadro della non applicabilità delle sanzioni quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
Massime di principio
- La buona fede del contribuente, da sola, non esclude le sanzioni tributarie: occorre dimostrare un’incertezza oggettiva e qualificata della normativa.
- L’incertezza rilevante deve derivare dalla formulazione, dal coordinamento o dall’interpretazione delle disposizioni fiscali, oppure dalla difficoltà concreta di individuare la norma applicabile; non può consistere soltanto nell’errore del contribuente o nell’affidamento su dichiarazioni di terzi.
- Prima di applicare un’aliquota agevolata è necessario verificare autonomamente la sussistenza di tutti i presupposti normativi, anche quando il committente o altro soggetto abbia fornito attestazioni favorevoli.
- L’esimente può essere invocata soprattutto quando esistono orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti, norme obiettivamente ambigue o modifiche legislative non coordinate; non quando la disciplina applicabile è chiara ma è stata valutata erroneamente.
- L’affidamento del contribuente può assumere rilievo solo se collegato a una reale situazione di incertezza normativa o a elementi qualificati imputabili all’Amministrazione, non per il solo fatto che il contribuente abbia agito senza intenzione evasiva.
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