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Sentenza

Sentenza del 25/06/2015 n. 82 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Violazioni tributarie - Sanzioni - Non applicabilità - Obiettive condizioni di incertezza sulla disposizione violata - Stato soggettivo di buona fede del contribuente - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società sosteneva di non dover essere sanzionata invocando le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina IVA, nonché la propria buona fede. Aveva applicato l’aliquota del 4% confidando nell’attestazione del committente secondo cui gli immobili non erano di lusso. La questione riguardava quindi se tale affidamento e l’assenza di dolo o colpa fossero sufficienti a escludere la punibilità.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. L’esimente delle obiettive condizioni di incertezza opera solo quando l’incertezza riguarda il contenuto della norma tributaria o l’individuazione della disposizione concretamente applicabile, in ossequio ai principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Il semplice stato soggettivo di buona fede del contribuente, anche se fondato su un’attestazione del committente, non è sufficiente a escludere le sanzioni. La società è pertanto rimasta soggetta alla sanzione per l’errata applicazione dell’aliquota IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 6, comma 2, del D.lgs. 472/1997

    L’esclusione della responsabilità sanzionatoria per obiettive condizioni di incertezza richiede un’incertezza oggettiva riferita alla norma violata o all’individuazione della disciplina applicabile; non è sufficiente la buona fede soggettiva del contribuente.

  • Articolo 8 del D.lgs. 546/1992

    La norma è richiamata nel quadro della non applicabilità delle sanzioni quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.

Massime di principio

  • La buona fede del contribuente, da sola, non esclude le sanzioni tributarie: occorre dimostrare un’incertezza oggettiva e qualificata della normativa.
  • L’incertezza rilevante deve derivare dalla formulazione, dal coordinamento o dall’interpretazione delle disposizioni fiscali, oppure dalla difficoltà concreta di individuare la norma applicabile; non può consistere soltanto nell’errore del contribuente o nell’affidamento su dichiarazioni di terzi.
  • Prima di applicare un’aliquota agevolata è necessario verificare autonomamente la sussistenza di tutti i presupposti normativi, anche quando il committente o altro soggetto abbia fornito attestazioni favorevoli.
  • L’esimente può essere invocata soprattutto quando esistono orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti, norme obiettivamente ambigue o modifiche legislative non coordinate; non quando la disciplina applicabile è chiara ma è stata valutata erroneamente.
  • L’affidamento del contribuente può assumere rilievo solo se collegato a una reale situazione di incertezza normativa o a elementi qualificati imputabili all’Amministrazione, non per il solo fatto che il contribuente abbia agito senza intenzione evasiva.

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