Sentenza del 25/06/2015 n. 117 - Corte Costituzionale
Professioni- Norme della Regione Campania- Istituzione di nuove professioni turistiche - Definizione dei profili e regolamentazione - Violazione del principio fondamentale in materia di professioni che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti- Illegittimità costituzionale - Preclusione alla legge regionale di individuare nuove figure professionali - Incostituzionalità art. 1 commi 49, lettere a), e), f), g), i), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato varie disposizioni dell'art. 1 della legge regionale Campania n. 16 del 2014, deducendo la violazione delle competenze legislative statali e dei principi costituzionali in materia di professioni, concorrenza, tutela dell'ambiente, servizio idrico integrato, condono edilizio e concessioni termominerali. In particolare, la Regione aveva istituito e disciplinato nuove figure professionali turistiche, tra cui la guida archeologica subacquea, previsto l'iscrizione dell'interprete turistico in un elenco regionale, affidato direttamente la gestione transitoria del servizio idrico e attribuito alla Regione funzioni tariffarie, prorogato automaticamente concessioni termominerali e consentito l'avvio delle relative attività prima della conclusione di VIA e VINCA.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto in parte il ricorso. Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che istituivano la guida archeologica subacquea e disciplinavano l'interprete turistico, poiché l'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili e dei requisiti abilitanti spetta allo Stato, anche per le professioni turistiche. Ha inoltre dichiarato incostituzionali le norme regionali sull'affidamento e sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico, perché tali funzioni spettano all'ente di governo dell'ambito secondo la disciplina statale. Sono state annullate anche le proroghe automatiche delle concessioni termominerali, incompatibili con i principi di concorrenza e con l'obbligo di gara, nonché la possibilità di iniziare o proseguire attività prima della conclusione favorevole delle procedure di VIA e VINCA. La questione relativa all'abrogazione del requisito dell'idoneità fisica è stata dichiarata inammissibile per carenza di attitudine lesiva, essendo la disposizione regionale già superata dalla normativa statale. Le censure relative al condono edilizio sono state invece dichiarate non fondate, poiché la proroga riguardava solo la definizione delle domande già pendenti e la disciplina sui vincoli riproduceva i limiti previsti dalla normativa statale.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, terzo comma
In materia di professioni, l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili è riservata allo Stato nell'ambito della legislazione concorrente.
Le Regioni possono disciplinare soltanto gli aspetti organizzativi e le specificità collegate al territorio di professioni già individuate dallo Stato; non possono creare nuove figure professionali, nemmeno ricavandole da una categoria generale prevista dalla legge statale.
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 4
L'accesso alle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
I requisiti tecnico-professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle professioni che richiedono una preparazione specifica devono essere stabiliti dalla legge statale nei casi in cui siano coinvolti interessi pubblici generali.
Legge n. 47 del 1985, artt. 32 e 33
La sanatoria è esclusa per opere in contrasto con vincoli che comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere.
Per i condoni disciplinati dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, l'inedificabilità assoluta preesistente all'abuso impedisce la sanatoria; i vincoli relativi operano secondo il diverso regime del parere dell'autorità competente.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 149, 149-bis e 152
L'affidamento del servizio idrico integrato e la predisposizione della tariffa spettano all'ente di governo dell'ambito, secondo il procedimento previsto dalla normativa statale, non direttamente alla Regione.
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 16
Quando le risorse naturali sono scarse, l'assegnazione delle concessioni deve avvenire mediante procedura pubblica; sono vietate le proroghe automatiche e i vantaggi ingiustificati a favore del concessionario uscente.
Direttiva 2006/123/CE e decreto legislativo n. 59 del 2010
Le concessioni per lo sfruttamento delle acque termali rientrano nella disciplina dei servizi e della concorrenza; la finalità terapeutica non le sottrae automaticamente agli obblighi di apertura del mercato e di gara.
Direttiva 2011/92/UE, art. 2, comma 1, e decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 26, comma 5
La valutazione di impatto ambientale deve essere completata prima dell'avvio dell'attività o della realizzazione del progetto; la Regione non può trasformare la VIA in un adempimento successivo o consentire l'esercizio sulla sola base dell'avvio della procedura.
Direttiva 92/43/CEE, art. 6, comma 3, e d.P.R. n. 357 del 1997, art. 5, comma 8
La valutazione di incidenza ambientale deve precedere l'autorizzazione o l'avvio di attività potenzialmente incidenti sui siti protetti e non può essere derogata dalla legislazione regionale.
Massime di principio
- Una Regione non può istituire una nuova professione né disciplinarne autonomamente profilo, requisiti o iscrizione in elenchi regionali se la figura non è stata previamente riconosciuta dalla legislazione statale.
- La definizione generale di un settore professionale contenuta in una legge statale non autorizza automaticamente la Regione a creare sottofigure professionali specialistiche.
- Nelle materie di competenza esclusiva statale, come concorrenza, ambiente e disciplina del servizio idrico, l'esercizio di fatto di una funzione o l'inerzia degli organi competenti non attribuiscono alla Regione un potere legislativo sostitutivo.
- Le concessioni relative a risorse naturali scarse non possono essere prorogate automaticamente per favorire il concessionario uscente: occorre una procedura trasparente e competitiva, anche se la proroga è definita transitoria.
- Le procedure ambientali preventive, come VIA e VINCA, devono essere concluse favorevolmente prima dell'avvio dell'attività quando richieste; il loro semplice avvio non è sufficiente.
- Una norma regionale che proroga i termini per esaminare domande di condono già presentate non amplia di per sé il condono, purché non riapra i termini per nuove domande o integrazioni.
- Nel valutare la legittimità costituzionale di una disciplina regionale occorre distinguere tra norme realmente lesive, norme già superate o prive di effetti lesivi e norme che si limitano a riprodurre la disciplina statale.
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