Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (destinatario cartella)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. L'opposizione era stata ritenuta tardiva dal giudice di merito in ragione del decorso di oltre 30 giorni tra la notifica della cartella e il deposito del ricorso, senza considerare la sospensione feriale dei termini. Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 1 della l. n. 742/1969 e degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il termine per proporre l'opposizione avrebbe dovuto essere computato tenendo conto della sospensione feriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha osservato che il Tribunale, pur avendo correttamente individuato nel termine di 30 giorni quello applicabile all'opposizione proposta per denunciare l'omessa notifica del verbale di contestazione, ha errato nel computo perché non ha considerato la sospensione feriale dei termini fino al 31 agosto. Di conseguenza, il termine sarebbe scaduto il 30 settembre 2019, mentre il ricorso era stato depositato il 26 settembre 2019, dunque tempestivamente. La Corte ha inoltre escluso che rilevasse la disciplina del rito del lavoro, perché l'esclusione della sospensione feriale riguarda la natura della causa e non il rito. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente di censurare in cassazione la violazione di legge sostanziale o processuale, dedotta dal ricorrente per il erroneo computo del termine di opposizione.
impone la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo previsto dalla legge, rilevante anche nel computo del termine per proporre l'opposizione in esame.
l'esclusione della sospensione feriale per le controversie di lavoro dipende dalla natura della causa e non dal rito applicato.
è richiamato come disciplina del procedimento di opposizione, insieme all'art. 7 del medesimo decreto.
stabilisce il termine di 30 giorni per l'opposizione avverso la cartella per sanzione amministrativa quando si deduca l'illegittimità per omessa notifica del verbale di contestazione.
consente la trattazione in camera di consiglio e la definizione del ricorso ritenuto manifestamente fondato.
richiamato nella fase camerale del procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Quando l'opposizione avverso una cartella per sanzione amministrativa soggiace al termine di 30 giorni, il computo del termine deve tener conto della sospensione feriale dei termini processuali, salvo che ricorrano specifiche esclusioni di legge.
- L'esclusione della sospensione feriale prevista per le controversie di lavoro si applica in base alla natura sostanziale della causa e non in ragione del rito processuale adottato.
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso computo della sospensione feriale integra violazione di legge censurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c. quando conduca a una declaratoria di tardività erronea.
- Per le opposizioni disciplinate dal d.lgs. n. 150/2011, il termine processuale va determinato sommando alla durata base le sospensioni di legge applicabili, senza confondere il rito con il regime dei termini.
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