Cassazione Penale, Sentenza n. 38161/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo di società a loro riconducibili nell'ambito di indagini per emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, falso, riciclaggio e autoriciclaggio connessi all'abuso del "superbonus" (d.l. n. 34/2020). Le censure principali riguardavano: 1) presunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per non essersi confrontato con le specifiche ragioni del provvedimento di primo grado (art. 321 c.1 c.p.p.); 2) mancata indicazione puntuale dei reati rilevanti e della loro funzionalità rispetto ai beni vincolati; 3) assenza del "fumus" dei reati contestati e mancanza di prova del "durevole asservimento" delle società all'attività criminosa; 4) genericità nella ricostruzione dei ruoli degli indagati; 5) carenza motivazionale in ordine al pericolo cautelare e alla strumentalità dei beni al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che l'appello del pubblico ministero fosse specifico e affrontasse le esigenze cautelari contestate dal giudice di primo grado, quindi ammissibile. Ha confermato il principio secondo cui il sequestro preventivo impeditivo non richiede la dimostrazione di un "collegamento strutturale" tra bene e reato, essendo sufficiente dimostrare il "durevole e costante utilizzo" dei beni per fini illeciti. La Corte ha inoltre ritenuto provato, con argomentazione persuasiva e sufficiente per il sindacato cautelare, il fumus dei reati di falsa fatturazione, indebita compensazione, riciclaggio ed autoriciclaggio collegati ai meccanismi di monetizzazione dei crediti d'imposta derivanti dal superbonus, anche se le ipotesi di truffa verso gli istituti di credito risultavano improcedibili per mancanza di querela. Le eccezioni basate su contestazioni di fatto (es. presenza di dipendenti) non hanno superato la soglia di ammissibilità in Cassazione. Con provvedimento finale la Corte ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sul sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato" è interpretata nel senso che per il sequestro impeditivo non è necessario dimostrare un "collegamento strutturale" fra bene e reato; la pertinenza può riguardare anche cose legate indirettamente all'attività illecita e il criterio rilevante è il durevole utilizzo del bene a fini illeciti
Norma che prevede la condanna alle spese per la parte privata che propone ricorso poi rigettato; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Richiamato come riferimento normativo al meccanismo del "sconto in fattura" e della cessione del credito derivante dal superbonus che può essere funzionale alla creazione di crediti fiscali inesistenti
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato per collegare l'uso in compensazione di crediti d'imposta inesistenti al reato fiscale previsto dal decreto; la Corte conferma che i crediti derivanti da costi non sostenuti possono integrare il reato fiscale se utilizzati in compensazione
Norme sul falso (in documenti e in atti pubblici) richiamate nelle contestazioni; la Corte ritiene che, nelle concrete risultanze, sussistano indizi sufficienti per il fumus in relazione alla falsa fatturazione e falsità correlate
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo impeditivo non è richiesta la prova di un "collegamento strutturale" fra bene e reato: è sufficiente dimostrare il durevole e costante utilizzo del bene per fini illeciti (pertinenza anche indiretta).
- L'appello del pubblico ministero nei confronti di un provvedimento che esclude il pericolo cautelare deve affrontare in modo specifico le ragioni del giudice di primo grado sulle esigenze cautelari: se ciò avviene, l'appello è ammissibile.
- In sede cautelare il "fumus" del reato richiede elementi concreti e indiziari persuasivi, ma non la prova definitiva; la valutazione non può anticipare la decisione di merito sulla responsabilità penale.
- La mancanza di querela che rende improcedibile la truffa nei confronti delle banche non impedisce che altri reati (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, riciclaggio) siano ritenuti sussistenti e giustifichino misure cautelari sui beni.
- Contestazioni di merito fondate su elementi di fatto (es. presenza di dipendenti, operatività delle società) difficilmente superano il sindacato di legittimità in Cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di vizi di legge o di una motivazione radicalmente carente.
- L'essere già destinatari di misure preventive di altra natura non impedisce l'adozione di sequestri penali, dato che le finalità e la natura delle misure possono essere differenziate e compatibili
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