Cassazione Penale, Sentenza n. 07293/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale illogica e insufficiente rispetto agli elementi emersi (video, corrispondenze tra foto e ambiente domestico, documentazione identificativa dei telai e registri aziendali). Ha annullato la sentenza di proscioglimento per vizio di motivazione e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato in Cassazione la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Brescia, denunciando la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.). Ha richiamato le risultanze probatorie: riprese delle telecamere che mostrano l'imputato aprire e caricare colli contenenti telai e capi di abbigliamento sul furgone, la mancata consegna agli aventi diritto, la pubblicazione nello stesso giorno su Facebook di un annuncio di vendita con foto corrispondenti all'appartamento e al profilo dell'imputato e la corrispondenza degli elementi d'arredo riscontrati in perquisizione. Il ricorrente ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato o motivato il rigetto di tali elementi probatori (mancata verifica della titolarità dell'account Facebook, mancata richiesta di riconoscimento dei telai alla persona offesa, mancata valorizzazione della documentazione che identificava i telai).
Norme richiamate
Fondamento dei motivi di cassazione dedotti dal Procuratore generale: comprende i motivi per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) e può essere invocato nel ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento.
art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
Norma modificata dalla legge citata; disciplina i limiti dell'impugnazione da parte del pubblico ministero (in particolare l'appello) ma, come interpretato dalla Corte, non impedisce la proposizione del ricorso per cassazione nei casi previsti.
"Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"
La Corte ha ritenuto che la novella abbia escluso l'appello del pubblico ministero per le sentenze di proscioglimento indicate, ma non abbia introdotto limitazioni alla proposizione del ricorso per cassazione, il quale può quindi essere usato dal P.M. per dedurre anche motivi di vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p.
art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento alle sentenze di proscioglimento cui si applica il divieto di appello del pubblico ministero introdotto dalla legge n. 114; rilevante per delimitare le forme di impugnazione utilizzabili dall'ufficio di Procura.
artt. 624, 625 comma 2, 61, 81 cod. pen.
Norme penali che definivano il capo d'imputazione a carico di Andrea Oliveri: furto aggravato, con aggravanti per violenza sulle cose e abuso delle relazioni di lavoro; sono le norme sostanziali rispetto alle quali il Tribunale aveva pronunciato il proscioglimento, poi annullato dalla Cassazione per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Il pubblico ministero, pur non potendo più proporre appello per le sentenze di proscioglimento contemplate dall'art. 550 commi 1 e 2 (per effetto della legge citata), può proporre ricorso per cassazione e dedurre i vizi di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.; la Cassazione può quindi esaminare la logica e completezza della motivazione del giudice di merito.
- Quando esistono elementi indiziari diretti e indiretti concordanti (riprese video, registri aziendali che mostrano la presa in carico della merce, offerte di vendita con foto riconducibili all'imputato e al suo domicilio, documentazione identificativa dei beni), il giudice deve esplicitare con motivazione adeguata perché tali elementi non sono ritenuti decisivi; la mancanza di tale motivazione configura vizio annullabile.
- La mancata specifica investigazione sulla titolarità di un account social o sulla riconducibilità delle immagini non è automaticamente indispensabile se il collegamento risulta già evidente da altri dati; il giudice deve comunque spiegare perché non abbia ritenuto necessarie o sufficienti ulteriori verifiche.
- Se esistono documenti (fatture, descrizioni tecniche) che permettono l'identificazione dei beni provento, il mancato utilizzo di tali documenti per il riconoscimento o la motivazione della decisione può costituire ragione di annullamento per insufficiente motivazione.
- L'annullamento per vizio di motivazione di una sentenza di proscioglimento comporta di regola il rinvio per nuovo giudizio e la nomina di diversa composizione del Tribunale.
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