Adunanza generale n. 1087/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto concernente “Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217, in materia di processo penale telematico”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto ministeriale recante ulteriori modifiche al d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, in materia di processo penale telematico
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere sullo schema di regolamento composto da due articoli, volto a rimodulare i termini della transizione al deposito esclusivamente telematico nel processo penale. Lo schema proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento della transizione telematica degli atti relativi alle intercettazioni; sostituisce il termine unitario del 1° gennaio 2027 con termini differenziati per uffici e procedimenti, prevedendo decorrenze successive per il giudizio di appello, il giudizio di Cassazione, il giudice di pace, la giurisdizione minorile e l’esecuzione della pena; disciplina, fino alla scadenza dei singoli termini, la possibilità di deposito anche con modalità telematiche previo accertamento della funzionalità dei sistemi; sopprime una disposizione divenuta conseguenziale e reca una clausola di neutralità finanziaria. La Sezione ha inoltre esaminato la completezza dell’istruttoria, l’AIR, i pareri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio superiore della magistratura, nonché le modalità di entrata in vigore e gli adempimenti relativi al controllo della Corte dei conti.
Il parere
La Sezione ritiene sussistente la base legale dello schema nell’articolo 87, comma 3, del d.lgs. n. 150/2022, anche in ragione della possibilità di un nuovo esercizio del potere regolamentare per interventi manutentivi del regolamento vigente. Considera correttamente acquisiti i pareri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio superiore della magistratura e non necessaria una nuova consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, poiché lo schema incide soltanto sulla scansione temporale della transizione e non sulle regole tecniche. Valuta positivamente l’AIR e il monitoraggio svolto, ritenendo specificamente e ragionevolmente motivata la rimodulazione selettiva dei termini sulla base delle criticità tecniche, organizzative e infrastrutturali dei diversi segmenti processuali. Tuttavia, rimette all’Amministrazione, ai fini di una possibile integrazione o modificazione dello schema, l’osservazione del CSM relativa ai procedimenti pendenti con intercettazioni già avviate in modalità analogica o ibrida, rilevando che l’AIR e la relazione illustrativa non analizzano adeguatamente l’impatto di tale disciplina e i rischi per completezza, riconoscibilità e tracciabilità del fascicolo informatico. Invita inoltre l’Amministrazione a inserire nel preambolo un visto relativo alla base normativa della deroga alla vacatio legis ordinaria e a menzionare, nel preambolo e nell’explicit, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e il conseguente obbligo di visto e registrazione. Il parere è pertanto favorevole nei sensi della motivazione, con rilievi e richieste di integrazione.
Osservazioni
Procedimenti pendenti con intercettazioni già avviate
L’AIR e la relazione illustrativa non espongono elementi istruttori sull’impatto della proroga e del successivo obbligo telematico sui procedimenti di intercettazione pendenti o avviati entro il 31 dicembre 2026, né esaminano specificamente i problemi organizzativi e le vulnerabilità evidenziate dal CSM, tra cui il rischio di un doppio binario intrafascicolo, la compromissione della completezza e riconoscibilità del fascicolo informatico, la tracciabilità dei flussi, il rispetto dei termini e la consecutio dei numeri dei fascicoli RIT. L’osservazione è rimessa alla valutazione dell’Amministrazione ai fini di una possibile integrazione o modificazione dello schema.
Preambolo - Entrata in vigore immediata
Poiché lo schema prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione e non riproduce il visto presente nei precedenti decreti ministeriali n. 206/2024 e n. 206/2025, l’Amministrazione è invitata a inserire nel preambolo un visto dello stesso tenore, riferito all’articolo 87, commi da 4 a 6-bis, del d.lgs. n. 150/2022, quale fondamento della deroga alla vacatio legis ordinaria.
Preambolo ed explicit - Controllo della Corte dei conti
In quanto atto normativo a rilevanza esterna, lo schema è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994. Di tale obbligo di sottoposizione al visto e alla registrazione deve essere fatta menzione sia nel preambolo sia nell’explicit.
Norme richiamate
art. 87, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
definizione delle necessarie “regole tecniche” relative al deposito, alla comunicazione e alla notificazione, con modalità telematiche, degli atti del procedimento penale
Attribuisce al Ministro della giustizia il potere di definire le regole tecniche del processo penale telematico; lo schema non incide su tali regole tecniche.
art. 87, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
definizione dei “termini di transizione” al nuovo regime
Costituisce la base legale del regolamento e delle successive modifiche manutentive concernenti la scansione temporale del passaggio al deposito telematico obbligatorio.
art. 87, commi da 4 a 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
individuazione dei “termini della transizione al nuovo regime”
Consente al regolamento di modulare i termini di efficacia della transizione, anche con un termine diverso da quello ordinario di vacatio legis.
deposito telematico obbligatorio
Rappresenta il regime processuale verso il quale è diretta la transizione regolamentata.
art. 10 disposizioni preliminari al codice civile
qualora la norma di rango primario abbia “altrimenti disposto”
La deroga alla vacatio legis può essere implicita e desumibile dalla norma attributiva del potere regolamentare; può inoltre tradursi in un’abbreviazione del termine, consentendo l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione.
art. 7, comma 2, d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169
Richiamato per distinguere il precedente caso di esenzione dall’AIR, censurato nel parere n. 1485/2025, dalla fattispecie attuale, corredata invece da AIR e valutazione NUVIR.
art. 36, r.d. 21 aprile 1942, n. 444
Richiamato quale base procedurale della richiesta di parere formulata dal Ministero.
art. 3, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 1994, n. 20
atti normativi a rilevanza esterna
Determina l’assoggettamento del regolamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di visto e registrazione.
Massime di principio
- Il potere regolamentare conferito dalla legge può essere nuovamente esercitato per adottare interventi manutentivi o aggiornamenti del regolamento, anche a distanza di tempo, quando sopravvengano condizioni che rendano necessaria una rimodulazione della disciplina.
- Quando una modifica regolamentare incide esclusivamente sulla scansione temporale della transizione a un regime telematico e non sulle relative regole tecniche, non è necessaria una nuova acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, mentre restano necessari gli eventuali pareri espressamente prescritti dalla norma attributiva del potere.
- La rimodulazione dei termini di transizione alla digitalizzazione può essere differenziata per uffici, procedimenti e fasi processuali, purché sia sorretta da un’istruttoria concreta e da una motivazione specifica riferita alle criticità tecniche, organizzative e infrastrutturali e alla salvaguardia della continuità del servizio e delle garanzie processuali.
- La previsione dell’entrata in vigore di un regolamento il giorno della pubblicazione è legittima quando la norma primaria attributiva del potere consente di modulare i termini della transizione e rende necessaria l’assenza di soluzioni di continuità nella disciplina applicabile.
- La disciplina intertemporale della digitalizzazione deve considerare specificamente i procedimenti pendenti e i flussi documentali già avviati con modalità analogiche o ibride, quando il passaggio immediato al regime telematico possa determinare criticità organizzative, perdita di tracciabilità o disomogeneità del fascicolo informatico.
Modifiche al regolamento sul processo penale telematico
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante ulteriori modifiche al d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, relativo alla transizione al processo penale telematico. Il parere è favorevole nei sensi della motivazione, con specifici rilievi sull’istruttoria relativa ai procedimenti pendenti e sulla redazione del preambolo e dell’explicit.
Contenuto dello schema
Lo schema è composto da due articoli. L’articolo 1:
- proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2026 il termine per completare la transizione al deposito telematico degli atti relativi alle intercettazioni;
- sostituisce il termine unitario del 1° gennaio 2027 con termini differenziati per uffici giudiziari, procedimenti e fasi processuali;
- consente, fino alla scadenza dei singoli termini, il deposito anche con modalità telematiche, previo provvedimento del Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia che attesti la funzionalità dei sistemi e sia pubblicato sul Portale dei servizi telematici;
- sopprime l’articolo 3, comma 8, del regolamento, in via conseguenziale.
Le nuove decorrenze prevedono, tra l’altro, l’obbligo di deposito telematico dal 1° luglio 2027 per il giudizio di appello, dal 1° gennaio 2028 per il giudizio di Cassazione e per gli uffici del giudice di pace, dal 1° gennaio 2029 per la giurisdizione minorile e dal 2030 per l’esecuzione della pena. L’articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, riformulata nel testo munito del visto della Ragioneria generale dello Stato.
Base legale e precedenti interventi
La base legale è individuata nell’articolo 87, comma 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, inserito nella disciplina della transizione digitale del processo penale. Il d.lgs. n. 150/2022 distingue tra le regole tecniche del processo telematico, da adottare ai sensi del comma 1, e la disciplina regolamentare dei termini di transizione e del doppio binario, prevista dal comma 3.
Il d.m. n. 217/2023 ha dato attuazione unitaria a tali previsioni. Esso è stato successivamente modificato dai d.m. n. 206/2024 e n. 206/2025, sui cui schemi la Sezione aveva espresso i pareri n. 1558/2024 e n. 1485/2025. Secondo il Consiglio di Stato, l’Amministrazione può esercitare nuovamente il potere regolamentare per interventi manutentivi, quando l’evoluzione tecnica e organizzativa renda necessaria la modifica della disciplina.
Adempimenti procedimentali e istruttoria
La Sezione considera correttamente acquisiti i pareri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio superiore della magistratura, richiesti dall’articolo 87, comma 3, del d.lgs. n. 150/2022. Non era invece necessario acquisire nuovamente il parere del Garante per la protezione dei dati personali, poiché lo schema non modifica le regole tecniche, ma esclusivamente i tempi della transizione.
A differenza del precedente schema esaminato nel parere n. 1485/2025, accompagnato da una dichiarazione di esenzione dall’AIR, il provvedimento è corredato da AIR e dalla valutazione finale del NUVIR, che ha ritenuto adeguata la relazione dopo le integrazioni richieste.
La Sezione rileva tuttavia che lo schema è stato trasmesso a ridosso della scadenza dei termini oggetto di proroga. Pur riconoscendo la logica di leale e tempestiva collaborazione con l’Amministrazione, precisa che le scelte amministrative sui tempi di esercizio del potere regolamentare e di trasmissione della richiesta non possono comprimere lo spazio temporale necessario allo svolgimento della funzione consultiva.
Motivazione della rimodulazione temporale
L’AIR collega la differenziazione dei termini alle diverse condizioni di maturazione tecnologica, organizzativa e infrastrutturale degli uffici e dei segmenti processuali. Gli obiettivi indicati sono la continuità del servizio giustizia, il completamento dell’affinamento degli applicativi, la riduzione del rischio di errori e disallineamenti e il progressivo adeguamento dell’infrastruttura.
La scelta di procedere secondo la sequenza dell’iter processuale è motivata dall’esigenza che il fascicolo e i relativi flussi documentali siano integralmente formati in ambiente digitale prima dell’estensione dell’obbligo ai gradi successivi. Per il giudice di pace e la giurisdizione minorile, la maggiore gradualità è giustificata dalla peculiarità organizzativa e dalla particolare delicatezza e riservatezza dei procedimenti.
La proroga relativa alle intercettazioni è motivata dall’esigenza di assicurare l’affidabilità del sistema in un settore caratterizzato da particolare sensibilità costituzionale, pur potendo interferire con i target PNRR. Nel complesso, la Sezione giudica la rimodulazione specificamente e ragionevolmente motivata nell’esercizio della discrezionalità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione.
Procedimenti pendenti con intercettazioni
Il CSM ha segnalato l’assenza di una disciplina intertemporale per i procedimenti pendenti con intercettazioni già avviate in modalità analogica o ibrida. L’applicazione del principio tempus regit actum potrebbe produrre un doppio binario intrafascicolo, con rischi riguardanti la completezza e riconoscibilità del fascicolo informatico, la tracciabilità dei flussi, il rispetto dei termini e la numerazione dei fascicoli RIT.
Il CSM ha prospettato la limitazione dell’obbligo telematico ai procedimenti iscritti dopo il 31 dicembre 2026. L’Amministrazione ha ritenuto tale soluzione idonea a creare una coda non definibile di gestione non telematica. La Sezione, tuttavia, osserva che né l’AIR né la relazione illustrativa analizzano adeguatamente l’impatto della disciplina sui procedimenti pendenti e sui problemi evidenziati dal CSM. Per tale ragione rimette l’osservazione alla valutazione dell’Amministrazione, ai fini di una possibile integrazione o modificazione dello schema.
Entrata in vigore e controllo della Corte dei conti
Lo schema stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione. La Sezione richiama i propri precedenti, secondo cui tale deroga alla vacatio legis ordinaria trova fondamento nell’articolo 87, commi da 4 a 6-bis, del d.lgs. n. 150/2022, che consente di modulare i termini della transizione anche in senso acceleratorio. L’articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile non richiede una previsione derogatoria espressa quando la deroga sia desumibile dalla norma attributiva del potere.
Poiché il preambolo non contiene un visto analogo a quello presente nei precedenti decreti modificativi, la Sezione invita l’Amministrazione a inserirlo. Inoltre, essendo il decreto un atto normativo a rilevanza esterna, deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994. Il preambolo e l’explicit devono menzionare il relativo obbligo di visto e registrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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