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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di regolamento recante “individuazione della misura e della modalità di corresponsione del contributo, destinato a iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, dovuto dai contribuenti che presentano istanza di interpello”.

Giustizia amministrativa202600700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di regolamento ministeriale sulla misura e sulle modalità di corresponsione del contributo dovuto per le istanze di interpello tributario relative a fattispecie particolarmente complesse

Esito

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI

La questione giuridica

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Lo schema disciplina l'ambito degli interpelli soggetti a contribuzione, la misura del contributo in relazione alla tipologia di contribuente, al volume d'affari o di ricavi e alla tipologia di interpello, le esenzioni, i termini e le modalità di versamento, la regolarizzazione dei versamenti e delle istanze e l'entrata in vigore. La Sezione ha esaminato, in particolare, la sufficienza dell'istruttoria normativa e della consultazione degli stakeholders, l'interpretazione della norma primaria quanto all'individuazione delle fattispecie particolarmente complesse, la proporzionalità e progressività delle tariffe, il rinvio a successivi provvedimenti direttoriali delle Agenzie fiscali e la distinzione tra entrata in vigore ed efficacia del regolamento.

Il parere

La Sezione esprime un giudizio complessivamente favorevole sull'impianto dello schema, ma formula osservazioni e richieste di modifica. Rileva anzitutto che l'istruttoria non è stata accompagnata da un'adeguata consultazione dei destinatari dell'intervento: il confronto interno tra amministrazioni e l'esame della letteratura specializzata non possono sostituire la consultazione, che avrebbe dovuto essere aperta. L'omissione ha inciso sulla comprensibilità delle scelte relative alla misura e alla graduazione del contributo. La Sezione condivide, tuttavia, l'opzione regolamentare di individuare preventivamente e in modo obiettivo le tipologie di interpello onerose, poiché il contributo deve essere versato prima della presentazione dell'istanza e il contribuente deve poter conoscere anticipatamente il costo della propria iniziativa. Viene considerata inadeguata la previsione di un'unica soglia di 100 milioni di euro e si richiede, qualora non venga riaperta la consultazione, una maggiore graduazione e progressività della tabella A, con possibile modifica dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 in materia di esenzioni. È suggerito di inserire una clausola valutativa per consentire la verifica ex post degli effetti della disciplina. Quanto all'articolo 4, la Sezione suggerisce di rendere il regolamento direttamente applicabile, disciplinando direttamente le modalità di pagamento, oppure di ridurre da 120 a 30 giorni il termine per l'adozione dei provvedimenti direttoriali. L'articolo 5 non richiede osservazioni. L'articolo 6 deve distinguere l'entrata in vigore del regolamento dalla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni. L'articolo 7, relativo all'invarianza finanziaria, può essere espunto. Devono inoltre essere richiamati nel preambolo e nell'explicit il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e, per completezza, il comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Osservazioni

Adempimenti procedurali e preambolo

Occorre menzionare nel preambolo e nell'explicit il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20 del 1994 e dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988. È inoltre suggerito di integrare il preambolo con il richiamo al comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Consultazione degli stakeholders

L'istruttoria deve essere integrata, ove possibile, mediante un'adeguata consultazione dei destinatari dell'intervento. La consultazione preventiva non può essere sostituita dal confronto interno tra amministrazioni né dall'acquisizione di letteratura tecnica o articoli della stampa specializzata. Gli esiti e le valutazioni sui contributi ricevuti devono essere trasmessi alla Sezione in caso di richiesta di parere.

AIR e clausola valutativa

L'AIR deve rendere più intellegibili le ragioni delle opzioni relative alla soglia quantitativa, alla misura del contributo e alla differenziazione tra contribuenti e tipologie di interpello. Può essere inserita una clausola valutativa per verificare ex post tempi, modalità attuative, difficoltà di implementazione, costi ed effetti prodotti.

Articolo 2 e tabella A - Graduazione del contributo

La soglia unica di 100 milioni di euro non appare adeguatamente motivata e non assicura una sufficiente progressività, poiché tratta in modo sostanzialmente analogo situazioni economiche molto diverse. Qualora non venga riaperta la consultazione pubblica, occorre modificare la tabella A introducendo una maggiore graduazione e progressività della misura del contributo, soprattutto per le prime tre tipologie di contribuente, in funzione di reddito, ricavi, compensi o volume d'affari; va valutata anche la modifica dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 sulle esenzioni.

Articolo 2 - Interpelli cumulativi e congiuntivi

Per ragioni di drafting e coerenza sistematica, l'ultimo periodo del comma 1, relativo agli interpelli cumulativi, dovrebbe essere collocato nel comma 8, oppure in un autonomo comma posto prima o dopo quest'ultimo.

Articolo 3 - Esenzioni

È condivisa l'esenzione per i soggetti ammessi all'adempimento collaborativo e per le pubbliche amministrazioni. Deve essere valutata, anche alla luce della necessaria proporzionalità del contributo, l'eventuale estensione dell'esenzione ai contribuenti privi di reddito o con reddito basso.

Articolo 4 - Modalità di corresponsione

Il rinvio a successivi provvedimenti direttoriali delle Agenzie fiscali non rende la disciplina autoapplicativa e determina una riversione a cascata non espressamente autorizzata dalla norma primaria. È preferibile che il regolamento disciplini direttamente, con sufficiente precisione, le modalità di pagamento, anche mediante un modulo allegato.

Articolo 4 - Termine per i provvedimenti direttoriali

In subordine rispetto alla diretta applicabilità del regolamento, il termine di 120 giorni per l'adozione dei provvedimenti direttoriali deve essere congruamente ridotto, potenzialmente a un massimo di 30 giorni, poiché appare eccessivo e sproporzionato rispetto alla semplicità degli adempimenti esecutivi.

Articolo 6 - Entrata in vigore ed efficacia

La disposizione deve distinguere l'entrata in vigore del regolamento, soggetta alla vacatio ordinaria dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, dalla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni, eventualmente differibile in relazione all'adozione dei provvedimenti direttoriali previsti dall'articolo 4.

Articolo 7 - Invarianza finanziaria

La clausola di invarianza finanziaria può essere espunta, accogliendo la sollecitazione della Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 212/2000

    interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali

    La disposizione riconosce il diritto del contribuente di presentare istanze di interpello e, nella versione modificata, subordina la presentazione relativa a fattispecie particolarmente complesse al versamento di un contributo destinato alla formazione del personale delle Agenzie fiscali.

  • art. 13, comma 1, lett. e), d.lgs. 192/2025

    Ha modificato l'articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente, limitando l'onerosità alle fattispecie particolarmente complesse, demandando a un regolamento ministeriale la misura e le modalità di corresponsione e indicando i criteri della tipologia di contribuente, del volume d'affari o di ricavi e della tipologia di interpello.

  • art. 17, commi 3 e 4, l. 400/1988

    Costituisce la disciplina generale del regolamento ministeriale e impone il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti per gli atti normativi a rilevanza esterna.

  • art. 3, comma 1, lett. c), l. 20/1994

    È richiamato quale fondamento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna.

  • art. 16 d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169

    salvo casi straordinari di necessità e urgenza, l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria è sempre tenuta ... alla consultazione dei destinatari dell'intervento

    La consultazione dei destinatari dell'intervento è un adempimento ordinario e autonomamente rilevante del processo normativo; non può essere sostituita da attività interne o dalla consultazione di fonti dottrinali.

  • art. 8, comma 3, d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169

    La consultazione costituisce una fase ordinaria dello svolgimento dell'AIR.

  • art. 14, commi 4 e 5-bis, l. 246/2005

    La prima disposizione è richiamata per la verifica ex post del raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti della regolazione; la seconda impone una specifica considerazione delle piccole e medie imprese nella stima di impatto.

  • art. 6 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dei poteri di regolarizzazione dell'istanza e del versamento.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 156/2015

    È richiamato quale disciplina di settore coerente con l'invito a regolarizzare l'istanza o il versamento.

  • art. 10 disp. prel. c.c.

    Stabilisce la vacatio ordinaria applicabile all'entrata in vigore del regolamento, da distinguere dalla decorrenza della sua efficacia.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria subordina la presentazione di un'istanza amministrativa al pagamento preventivo di un contributo, la disciplina attuativa deve consentire al privato di conoscere in anticipo, con sufficiente certezza e obiettività, l'an e il quantum dell'onere, evitando che la qualificazione dell'onerosità sia rimessa caso per caso all'amministrazione senza criteri predeterminati.
  • La consultazione dei destinatari dell'intervento, prevista nell'istruttoria normativa, è un adempimento sostanziale e autonomamente rilevante: non può essere sostituita dal confronto interno tra uffici pubblici o dall'acquisizione di letteratura tecnica, e i suoi esiti devono confluire nell'istruttoria trasmessa all'organo consultivo.
  • La determinazione di un contributo amministrativo deve rispettare un criterio di proporzionalità e progressività, soprattutto quando la disciplina raggruppa in un unico scaglione soggetti con capacità economiche significativamente differenti; una soglia unica richiede una motivazione istruttoria specifica e adeguata.
  • In assenza di espressa autorizzazione legislativa, il regolamento ministeriale dovrebbe disciplinare direttamente gli adempimenti esecutivi essenziali, evitando di rimettere a successivi atti amministrativi la definizione di elementi necessari all'operatività della disciplina.
  • L'entrata in vigore di un atto normativo deve essere distinta dalla decorrenza della sua efficacia: la prima segue, di regola, la vacatio legis, mentre la seconda può essere differita soltanto nei limiti e per le ragioni previste dalla disciplina stessa.

Schema di regolamento sul contributo per gli interpelli tributari

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze volto a disciplinare la misura e le modalità di corresponsione del contributo dovuto per la presentazione di istanze di interpello relative a fattispecie particolarmente complesse.

Base normativa e contenuto dello schema

L'intervento attua l'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2025. La disposizione prevede che il contributo sia destinato a finanziare iniziative per la formazione del personale delle Agenzie fiscali e demanda a un regolamento ministeriale la definizione della misura e delle modalità di pagamento, tenendo conto della tipologia di contribuente, del volume d'affari o di ricavi e della tipologia di interpello.

Lo schema distingue gli interpelli gratuiti da quelli onerosi. Restano esclusi dal contributo gli interpelli ordinari e qualificatori, mentre sono assoggettati alla contribuzione gli interpelli antiabuso, disapplicativi e probatori, compresi quelli relativi ai nuovi investimenti e al regime dei neo-residenti. L'articolato disciplina inoltre la graduazione dell'importo attraverso la tabella A, le esenzioni, le modalità di versamento, la regolarizzazione, l'entrata in vigore e la clausola di invarianza finanziaria.

Adempimenti procedurali

La Sezione ritiene correttamente applicata la disciplina generale dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988 e considera adeguatamente bollinata la relazione tecnica, anche alla luce del parere favorevole con osservazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Poiché il regolamento rientra tra gli atti normativi a rilevanza esterna, il preambolo e l'explicit devono menzionare il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e il relativo visto e registrazione. È inoltre suggerito di richiamare nel preambolo anche il comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Consultazione e qualità della regolazione

Il rilievo principale riguarda l'assenza di un'adeguata consultazione dei destinatari dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 16 del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, la consultazione costituisce un passaggio ordinario dell'istruttoria normativa, salvo casi straordinari di necessità e urgenza. Essa serve a raccogliere informazioni sugli aspetti critici della situazione esistente, sulle opzioni regolatorie e sugli effetti attesi.

La Sezione precisa che non equivalgono a consultazione:

  • il confronto interno tra uffici e amministrazioni coinvolte;
  • l'acquisizione di testi, contributi dottrinali o articoli della stampa specializzata.

Nel caso concreto, la consultazione avrebbe dovuto aiutare a definire in modo trasparente e proporzionato la misura del contributo, tenendo conto delle diverse dimensioni economiche dei contribuenti e della diversa complessità degli interpelli. L'omissione ha reso meno intellegibili alcune scelte dell'Amministrazione, in particolare la soglia di 100 milioni di euro e la graduazione delle tariffe.

Scelta delle fattispecie onerose

La Sezione esamina l'ambiguità dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente, chiedendosi se il regolamento debba limitarsi a determinare misura e modalità del contributo oppure possa anche individuare preventivamente le fattispecie particolarmente complesse soggette a pagamento.

Vengono prospettate due alternative: rimettere la valutazione della complessità all'Amministrazione interpellata, caso per caso, oppure affidare al regolamento la perimetrazione astratta delle fattispecie onerose. La Sezione condivide la seconda opzione, adottata dallo schema, perché il pagamento deve precedere la presentazione dell'interpello. Il contribuente deve quindi poter conoscere prima e con certezza se l'istanza è onerosa e quale costo comporta. Una valutazione successiva e discrezionale dell'ufficio avrebbe richiesto una procedura ulteriore, non espressamente prevista dalla legge, con possibili effetti negativi sulla certezza e sull'affidamento del contribuente.

Misura, progressività ed esenzioni

La Sezione considera plausibile l'impianto della tabella A, basato cumulativamente sulla tipologia del contribuente, sul volume d'affari o di ricavi e sulla tipologia di interpello. Tuttavia, reputa criticamente motivata la scelta di utilizzare un'unica soglia di 100 milioni di euro, poiché essa non distingue adeguatamente situazioni economiche molto diverse, comprese quelle prossime allo zero e quelle appena inferiori alla soglia.

Qualora l'Amministrazione non riapra la consultazione pubblica, la Sezione ritiene necessario modificare la tabella A per introdurre una maggiore graduazione e progressività della contribuzione, soprattutto per le prime tre tipologie di contribuente, considerando reddito, ricavi, compensi o volume d'affari. Deve essere valutata anche la modifica dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 sulle esenzioni.

È inoltre osservato che l'onere economico non può essere giustificato come strumento per disincentivare interpelli poco ponderati o relativi a questioni facilmente risolvibili. Tali istanze sono già soggette, quando ne ricorrono i presupposti, alla dichiarazione di inammissibilità ai sensi della disciplina di settore. Il contributo ha invece natura di tributo di scopo ed è destinato a finanziare la formazione e la specializzazione del personale delle Agenzie fiscali.

Sono condivise le esenzioni previste per i soggetti ammessi all'adempimento collaborativo e per le pubbliche amministrazioni. Resta da valutare l'estensione dell'esenzione ai contribuenti privi di reddito o con reddito basso, per evitare oneri sproporzionati o disincentivanti.

Interpelli cumulativi e congiuntivi

Lo schema disciplina gli interpelli cumulativi, caratterizzati dalla presenza di più quesiti, e quelli congiuntivi, presentati unitariamente da più contribuenti. Nel primo caso il contributo deriva dalla sommatoria delle tipologie di interpello; nel secondo è unitario e corrisponde all'importo più elevato determinato in relazione ai contribuenti istanti.

Per ragioni di drafting, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, dovrebbe essere spostato nel comma 8 oppure in un comma autonomo collocato in prossimità della disciplina degli interpelli congiuntivi.

Modalità di pagamento e regolarizzazione

L'articolo 4 rinvia a successivi provvedimenti direttoriali delle Agenzie fiscali per le modalità di versamento. La Sezione osserva che tale rinvio impedisce l'immediata applicabilità del regolamento e determina una disciplina a cascata non espressamente autorizzata dalla norma primaria.

È preferibile che il regolamento disciplini direttamente le modalità di pagamento, anche attraverso un modulo allegato, così da evitare differenze applicative tra le Agenzie e consentire l'immediata riscossione del contributo. In subordine, il termine di 120 giorni per l'adozione dei provvedimenti direttoriali dovrebbe essere ridotto a un massimo di 30 giorni.

L'articolo 5, relativo all'invito a regolarizzare il versamento mancante o insufficiente e l'istanza incompleta, è ritenuto conforme ai principi generali dell'azione amministrativa e alla disciplina di settore. Non sono formulate osservazioni.

Entrata in vigore e valutazione successiva

L'articolo 6 deve distinguere l'entrata in vigore del regolamento, soggetta alla vacatio ordinaria dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, dalla decorrenza dell'efficacia delle singole disposizioni, eventualmente differibile in attesa dei provvedimenti direttoriali se questi resteranno necessari.

La Sezione suggerisce inoltre l'inserimento di una clausola valutativa, quale strumento di VIR, per verificare tempi, modalità di attuazione, difficoltà operative, costi ed effetti della disciplina sui contribuenti e sulla collettività.

Conclusioni

Il parere è complessivamente favorevole all'impianto dello schema, ma è reso nei sensi e con le osservazioni indicate in motivazione. Le principali esigenze di adeguamento riguardano la consultazione, la progressività della tabella A, la diretta disciplina delle modalità di pagamento o la riduzione del termine per i provvedimenti direttoriali, la distinzione tra entrata in vigore ed efficacia, i richiami al controllo della Corte dei conti e l'eliminazione della clausola di invarianza finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamento
RamiFonti e atti normativiProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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