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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy concernente regolamento recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109 “Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l’iscrizione all’albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle medesime disposizioni per l’attuazione, come aggiunto dall’art 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”.

Giustizia amministrativa202600669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto ministeriale di concerto recante modifiche al d.m. 4 agosto 2023, n. 109, relativo alle categorie e ai settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio

Esito

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI

La questione giuridica

Il Ministero della giustizia ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema composto da due articoli, diretto a sostituire integralmente l’allegato A del d.m. n. 109/2023. Le modifiche riguardano l’inserimento di nuove categorie professionali e specializzazioni, l’ampliamento dei settori degli interpreti e traduttori e dei mediatori interculturali, l’attuazione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 12854/2024 in materia di specializzazioni medico-legali comuni alle categorie della psicologia e della medicina e chirurgia, nonché l’adeguamento alla legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche. La Sezione ha esaminato la base legale del potere regolamentare, la regolarità dei concerti ministeriali, la completezza dell’istruttoria, l’AIR, la consultazione degli stakeholder, il monitoraggio previsto dal d.m. n. 109/2023 e i profili redazionali e di controllo preventivo della Corte dei conti.

Il parere

La Sezione riconosce come idonea base legale il comma 4 dell’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e ammette il riesercizio del potere regolamentare per interventi manutentivi. Rileva tuttavia che il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso dal Capo di gabinetto “d’ordine del Ministro” mediante un assenso formale riferito all’amministrazione, non è adeguato: occorre acquisire un concerto riferibile personalmente al Ministro, direttamente o tramite organo di staff munito di espressa delega di firma. Anche il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, pur sottoscritto per delega, deve essere formulato come concerto del Ministro e non dell’amministrazione. Devono inoltre essere evitati, nel testo e nella disposizione delle firme, equivoci tra decreto ministeriale “di concerto” e decreto interministeriale. Quanto all’istruttoria, la Sezione ritiene insufficiente la consultazione ristretta svolta nei confronti di alcune categorie professionali e distingue tale attività dal confronto interno tra amministrazioni e dalla mera acquisizione di letteratura tecnica. Per le nuove categorie e specializzazioni indicate al punto 4.5 del parere occorrono una consultazione aperta, una nuova AIR, dati completi e il riferimento al monitoraggio previsto dall’articolo 11 del d.m. n. 109/2023, nonché alla VIR auspicata dal precedente parere n. 1043/2023. Tali modifiche non sono quindi condivise e devono essere rinviate a un successivo decreto. Possono invece essere approvate immediatamente le modifiche vincolate dirette a dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 12854/2024 e ad adeguare l’albo alla legge n. 482/1999. La Sezione richiede inoltre l’inserimento nel preambolo di specifici considerato sulle modifiche, del riferimento al d.m. n. 109/2023, la semplificazione del titolo, la corretta formulazione degli atti di concerto e la menzione del visto e della registrazione della Corte dei conti.

Osservazioni

Concerto del Ministro dell’economia e delle finanze

Il concerto espresso dal Capo di gabinetto “d’ordine del Ministro” e riferito genericamente all’amministrazione costituisce un mero assenso formale non idoneo. Deve essere acquisito un concerto riferibile personalmente al Ministro, espresso direttamente oppure tramite organo di staff dotato di adeguate competenze e di espressa delega di firma.

Concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy

La sottoscrizione per delega di firma è ammissibile, ma la formula utilizzata deve riferire il concerto al Ministro e non genericamente all’amministrazione, anche per gli atti futuri.

Forma del decreto e sottoscrizioni ministeriali

La plurima sottoscrizione non deve far assumere al regolamento, neppure equivoco, la veste di decreto interministeriale. Le firme dei Ministri concertanti devono essere apposte ordinatamente in calce, precedute dalla formula “di concerto con”.

Consultazione degli stakeholder

Il confronto con la DGSIA e con altri uffici o amministrazioni non può sostituire la consultazione dei destinatari dell’intervento prevista nell’ambito dell’AIR. La consultazione deve riguardare i destinatari diretti e indiretti delle norme.

Consultazione aperta e nuove categorie professionali

La consultazione ristretta è metodologicamente insufficiente, poiché non sono indicati i soggetti coinvolti, i contenuti degli incontri, i dati raccolti e le ragioni della selezione. Per le nuove categorie e specializzazioni occorre una consultazione aperta, idonea a far emergere anche categorie potenzialmente concorrenti o non considerate.

Monitoraggio e VIR

La nuova istruttoria deve valorizzare il monitoraggio previsto dall’articolo 11 del d.m. n. 109/2023 e dare conto dell’eventuale attività svolta dal Comitato tecnico-scientifico. Deve inoltre considerare la valutazione di impatto della regolazione, finalizzata a verificare utilità, efficacia ed efficienza della disciplina vigente.

Modifiche non condivise

Le integrazioni relative alle categorie dell’operatore sanitario massofisioterapista, dei pedagogisti, dei periti assicurativi, delle professioni sanitarie infermieristica e ostetrica, nonché ai settori degli interpreti e traduttori e dei mediatori interculturali, non possono essere approvate nello schema attuale. Devono essere oggetto di un secondo decreto fondato su una nuova istruttoria, consultazione aperta e nuova AIR.

Modifiche immediatamente approvabili

Possono procedere immediatamente le modifiche vincolate dirette a dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 12854/2024 e ad adeguare l’albo alla legge n. 482/1999, trattandosi rispettivamente di attuazione di un giudicato e di adeguamento a norme primarie.

Preambolo e chiarezza normativa

Nel preambolo devono essere inseriti due considerato che illustrino le modifiche introdotte e le relative ragioni, oltre a un Visto riferito al d.m. n. 109/2023. Il titolo deve essere semplificato espungendo il riferimento ai concerti e il relativo punto del preambolo deve essere formulato come “Visti gli atti di concerto del ...”.

Controllo della Corte dei conti

Poiché il decreto ha natura regolamentare ed è un atto normativo a rilevanza esterna, deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con visto e registrazione, dandone menzione nel preambolo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4, r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368

    con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria

    Costituisce la base legale del regolamento e consente il riesercizio del potere regolamentare per interventi manutentivi.

  • d.m. 4 agosto 2023, n. 109

    Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria

    È il regolamento oggetto di modifica; il suo articolo 11 prevede il monitoraggio sull’efficienza delle misure adottate.

  • d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 4, comma 2, lett. c), n. 2

    Ha modificato l’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, eliminando il precedente elenco delle categorie obbligatorie e il riferimento alle categorie “ulteriori”.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 4, comma 2, lett. a)

    Aveva introdotto il comma 4 dell’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo alla determinazione regolamentare delle categorie e dei settori di specializzazione dell’albo CTU.

  • legge 15 dicembre 1999, n. 482

    Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

    Impone l’adeguamento dell’albo mediante l’inclusione del franco-provenzale, dell’albanese storico, del friulano, del ladino, dell’occitano e del sardo.

  • art. 11 d.m. n. 109/2023

    Affida al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile il monitoraggio delle misure regolamentari e la formulazione di eventuali proposte di modifica o integrazione.

  • art. 2, comma 5, d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169

    Individua nella VIR lo strumento per valutare, sulla base di evidenze empiriche, l’utilità, l’efficacia e l’efficienza delle norme vigenti e proporre interventi correttivi.

  • art. 16 d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169

    Disciplina la consultazione nell’ambito dell’AIR, distinguendo tra consultazione aperta e ristretta e richiedendo l’acquisizione di informazioni sugli aspetti critici, sulle opzioni e sugli effetti attesi.

  • legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 5, comma 2, lett. c-bis)

    Prevede la composizione in Consiglio dei ministri dei conflitti connessi al concerto ministeriale.

  • legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3

    con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge

    Distingue il decreto ministeriale di concerto dal decreto interministeriale, per il quale è necessaria un’apposita autorizzazione legislativa.

  • legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4

    Rileva ai fini della sottoposizione dello schema regolamentare al controllo preventivo della Corte dei conti.

  • legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lett. c)

    Ricompresa gli atti normativi a rilevanza esterna nel controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

  • sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 26 giugno 2024, n. 12854

    Impone il riconoscimento della multidisciplinarietà delle specializzazioni medico-legali comuni alle categorie “Psicologia area adulti” e “Medicina e chirurgia”.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 36, paragrafo 4

    È richiamato quale base del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema.

Massime di principio

  • L’amministrazione può riesercitare il potere regolamentare conferito dalla legge anche a distanza di tempo quando emergano condizioni che rendano necessario un intervento manutentivo del regolamento.
  • Il concerto ministeriale è un atto di codecisione sostanziale e non un assenso meramente formale: deve precedere la formazione definitiva della volontà normativa e attestare la partecipazione effettiva del Ministro, personalmente o tramite organo di staff munito di espressa delega di firma.
  • Il concerto espresso per delega deve essere riferito al Ministro delegante e non genericamente all’amministrazione, poiché il concerto implica l’assunzione di responsabilità politica da parte del Ministro.
  • Nell’AIR la consultazione dei destinatari dell’intervento è una fase autonoma ed essenziale dell’istruttoria normativa; non può essere sostituita dal confronto interno tra uffici o amministrazioni né dalla mera acquisizione di letteratura tecnica.
  • Quando l’intervento regolamentare incide su categorie professionali potenzialmente concorrenti, una consultazione ristretta non adeguatamente motivata può rendere incompleta l’istruttoria; occorre una consultazione aperta, con documentazione dei soggetti coinvolti, dei contributi ricevuti e delle valutazioni svolte.
  • Le modifiche regolamentari vincolate dall’esigenza di dare esecuzione a un giudicato o di adeguare la disciplina a norme primarie possono essere separate dalle modifiche discrezionali che richiedono una nuova AIR e una più ampia istruttoria.

Modifiche al regolamento sull’albo dei consulenti tecnici d’ufficio

Il parere riguarda uno schema di decreto ministeriale di concerto, promosso dal Ministero della giustizia, diretto a modificare il d.m. 4 agosto 2023, n. 109, in materia di categorie e settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio. Lo schema sostituisce integralmente l’allegato A del regolamento vigente.

Contenuto dell’intervento

Le modifiche proposte mirano a:

  • inserire nuove categorie professionali, tra cui infermieri, ostetrici, periti assicurativi, massofisioterapisti e pedagogisti;
  • ampliare i settori di specializzazione degli interpreti e traduttori e dei mediatori interculturali;
  • dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 12854/2024, riconoscendo la multidisciplinarietà delle specializzazioni medico-legali comuni alle categorie “Psicologia area adulti” e “Medicina e chirurgia”;
  • adeguare l’albo alla legge n. 482/1999, includendo il franco-provenzale, l’albanese storico, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

La documentazione trasmessa comprende il testo bollinato, la relazione al Ministro, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’ATN, l’AIR, la valutazione positiva del NUVIR e gli atti di concerto ministeriale.

Base legale e precedenti consultivi

La Sezione individua la base legale nell’articolo 13, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024. Tale disposizione consente al Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, di stabilire le categorie dell’albo e i settori di specializzazione.

Il Consiglio di Stato richiama il precedente parere n. 1043/2023, con il quale era stata suggerita una modifica legislativa volta a eliminare il riferimento alle categorie “ulteriori” e il precedente comma 3 dell’articolo 13. Ricorda inoltre che il d.m. n. 109/2023 ha introdotto, all’articolo 11, un sistema di monitoraggio affidato al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile.

Concerti ministeriali

La Sezione ribadisce che il concerto è una forma di compartecipazione sostanziale all’elaborazione dell’atto e non un adempimento meramente formale. Deve implicare confronto tra le amministrazioni coinvolte, valutazione degli interessi pubblici e adesione alla proposta prima della formazione definitiva della volontà normativa.

Il concerto deve essere riferito al Ministro, poiché è il Ministro a partecipare all’iniziativa politica e ad assumerne la responsabilità. Nel caso esaminato, il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso dal Capo di gabinetto “d’ordine del Ministro” e riferito genericamente all’amministrazione, è ritenuto inadeguato. Occorre acquisire un nuovo concerto personale del Ministro o di un organo di staff dotato di adeguate competenze e di espressa delega di firma.

Il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sottoscritto dal Capo dell’ufficio legislativo per delega, è invece ammissibile quanto alla delega di firma, ma la formula deve essere riferita al Ministro e non all’amministrazione. La Sezione raccomanda inoltre di disporre le firme in modo da distinguere chiaramente il decreto ministeriale “di concerto” dal decreto interministeriale, che richiede una specifica autorizzazione legislativa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

AIR e consultazione

La Sezione attribuisce all’AIR una funzione sostanziale nell’istruttoria normativa. L’AIR deve precedere la formulazione definitiva delle norme, oggettivare e misurare le criticità, individuare le alternative regolatorie e valutare gli effetti attesi.

La consultazione degli stakeholder costituisce parte integrante dell’AIR e serve a ridurre l’asimmetria informativa tra regolatori e destinatari delle regole. Non può essere confusa con il confronto interno tra uffici e amministrazioni, né con la mera raccolta di testi, studi o letteratura tecnica.

Nel caso concreto, le interlocuzioni con la DGSIA sono considerate attività istruttorie interna e non consultazione ai sensi del d.P.C.M. n. 169/2017. Anche gli incontri con ordini e associazioni professionali sono descritti in modo troppo generico: non sono indicati i soggetti consultati, i contenuti degli incontri, i contributi raccolti né le ragioni per cui sono state selezionate determinate categorie.

La Sezione ritiene particolarmente problematica la mancata verifica del coinvolgimento dei destinatari diretti e indiretti, tra cui magistrati giudicanti, parti del processo civile, comunità parlanti lingue minoritarie e comunità straniere residenti in Italia. In una materia potenzialmente idonea a incidere su categorie professionali concorrenti, la consultazione ristretta non motivata può condurre a integrazioni parziali e a nuovi contenziosi.

Monitoraggio e VIR

La relazione AIR non chiarisce se il Comitato tecnico-scientifico previsto dall’articolo 11 del d.m. n. 109/2023 abbia svolto il monitoraggio sull’efficienza delle misure adottate. La Sezione osserva che, pur non essendo ancora decorso il termine quinquennale previsto dall’articolo 11, l’intervento modificativo dovrebbe fondarsi sull’attività di monitoraggio già svolta.

Viene inoltre richiamata la VIR, già auspicata nel parere n. 1043/2023 almeno dopo due anni di applicazione del regolamento. La VIR deve fornire evidenze empiriche sulla perdurante utilità, efficacia ed efficienza della disciplina e può orientare modifiche, integrazioni o abrogazioni.

Separazione delle modifiche

La Sezione distingue le modifiche vincolate da quelle discrezionali.

Possono essere approvate immediatamente le modifiche necessarie:

  • a dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 12854/2024, ormai passata in giudicato;
  • ad adeguare l’albo alla legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche.

Non possono invece essere condivise nello schema attuale le integrazioni relative alle nuove categorie professionali e ai settori di specializzazione indicati nella relazione AIR, poiché richiedono una nuova e completa istruttoria. L’Amministrazione dovrà predisporre un secondo schema di decreto, valorizzando il monitoraggio previsto dall’articolo 11 e svolgendo una consultazione aperta, cui dovrà seguire una nuova AIR eventualmente idonea a condurre a opzioni regolatorie diverse da quelle originariamente prescelte.

Rilievi redazionali e controllo della Corte dei conti

La Sezione condivide la scelta di sostituire integralmente l’allegato A, anziché procedere a modifiche puntuali, ma richiede maggiore chiarezza del preambolo. Devono essere inseriti:

  • un riferimento al d.m. n. 109/2023;
  • due considerato che illustrino le modifiche introdotte e le relative ragioni;
  • la formula “Visti gli atti di concerto del ...”.

Il titolo deve essere semplificato, eliminando il riferimento ai concerti già menzionati nel preambolo. Poiché il decreto ha natura regolamentare ed è un atto normativo a rilevanza esterna, deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994. Tale adempimento deve essere menzionato nel preambolo.

Esito

Il parere è favorevole soltanto nei limiti e alle condizioni indicate. L’approvazione è circoscritta alle modifiche necessarie per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 12854/2024 e per l’adeguamento alla legge n. 482/1999. La parte relativa alle ulteriori integrazioni delle categorie e dei settori di specializzazione riceve invece parere non favorevole e deve essere riformulata in un successivo decreto, previa consultazione aperta, nuova AIR e valorizzazione del monitoraggio regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoAttuazione del diritto dell'Unione europea
RamiFonti e atti normativiProcesso amministrativo
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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