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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 71, comma 4, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Approvazione delle Linee guida di adeguamento delle macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

Giustizia amministrativa202600588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto ministeriale recante l’approvazione delle Linee guida per l’adeguamento delle macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici

Esito

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI

La questione giuridica

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento adottato ai sensi dell’articolo 71, comma 4, lettera a), numero 3), del d.lgs. n. 81/2008, volto a rendere cogenti le misure di adeguamento delle macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici immesse sul mercato prima del 2006 o comunque non conformi agli standard tecnici più recenti. La questione riguarda la base legale dell’intervento, la congruità dell’obbligo generalizzato di adeguamento, il termine di sei mesi e il divieto di utilizzo delle macchine non adeguate, l’impatto economico sui destinatari, la disciplina dell’attestazione degli interventi tecnici mediante l’allegato B e la completezza della documentazione istruttoria, inclusa la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.

Il parere

La Sezione esprime parere favorevole nei sensi e alle condizioni indicate in motivazione. Condivide l’urgenza e la necessità dell’intervento regolamentare, ritenendo integrati i presupposti dell’articolo 18, comma 1, lettera z), del d.lgs. n. 81/2008 in ragione dell’evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione e della persistente presenza di macchine non adeguate. Considera congruo, alla luce della gravità dei rischi, il termine di sei mesi per l’adeguamento e il conseguente divieto di utilizzo delle macchine non conformi. Subordina tuttavia il perfezionamento del parere all’acquisizione della versione definitiva del decreto e delle relazioni in formato PDF, munite della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e della certificazione dell’assenza di oneri finanziari non adeguatamente coperti. Invita inoltre l’Amministrazione a monitorare l’adeguamento e l’impatto dei costi, a valutare il rafforzamento dei controlli e l’applicazione dell’apparato sanzionatorio vigente, nonché a promuovere forme di divulgazione del regolamento. Quanto all’articolo 4, comma 2, e all’allegato B, richiede di chiarire quali soggetti siano abilitati a eseguire gli interventi, di rendere le attestazioni omogenee e direttamente collegabili alle Linee guida e di precisare la natura giuridica e le responsabilità connesse all’attestazione. Formula infine rilievi redazionali sugli articoli 4 e sugli allegati A e B.

Osservazioni

Documentazione istruttoria e bollinatura

Il testo del decreto, l’ATN e la relazione tecnico-finanziaria sono stati trasmessi in formato Word e senza il visto di conformità della Ragioneria generale dello Stato. Deve essere acquisita la versione definitiva in formato PDF, corredata dalla bollinatura e dalla certificazione dell’assenza di oneri finanziari non adeguatamente coperti.

Articolo 2, comma 1 - Obbligo di adeguamento

La Sezione condivide l’introduzione dell’obbligo generalizzato di adeguamento delle macchine immesse sul mercato prima del 2006 o comunque non conformi agli standard più recenti, ritenendo integrati i presupposti dell’articolo 18, comma 1, lettera z), del d.lgs. n. 81/2008 per effetto dell’evoluzione tecnica e dei rischi documentati.

Articolo 2, comma 1 - Impatto economico

Considerata la stima di circa 2.000-3.500 macchine da adeguare e di un costo medio fino a 4.000 euro nell’ipotesi più onerosa, l’Amministrazione dovrebbe valutare ulteriori agevolazioni fiscali e promuovere misure di sostegno finanziario per i destinatari economicamente più vulnerabili, anche in caso di demolizione e sostituzione delle macchine.

Articolo 2, comma 2 - Termine di sei mesi e divieto di utilizzo

La Sezione ritiene giustificato e proporzionato, alla luce della gravità dei rischi e delle esigenze di prevenzione, il termine di sei mesi per l’adeguamento e il divieto di utilizzo delle macchine non conformi, ferma la necessità di monitorarne l’applicazione concreta.

Articolo 2, comma 2 - Monitoraggio e sorveglianza del mercato

L’Amministrazione, anche d’intesa con gli enti competenti, deve assicurare continuità alla sorveglianza del mercato e monitorare l’andamento degli adeguamenti, l’impatto dei costi, il rispetto del termine e la messa fuori servizio delle macchine non adeguate.

Articolo 2, comma 2 - Controlli e sanzioni

È auspicato il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni e, in caso di violazione del divieto di utilizzo, il ricorso all’apparato sanzionatorio vigente facente capo all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL, oltre al quadro sanzionatorio penale applicabile. Tale apparato non è attualmente menzionato nello schema.

Articolo 2, comma 2 - Divulgazione

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Amministrazione dovrebbe adottare ulteriori forme di divulgazione del regolamento attraverso i propri canali e, eventualmente, con il supporto delle Camere di commercio e degli enti locali competenti.

Articolo 4, comma 2 e allegato B - Soggetto abilitato all’adeguamento

La disposizione individua genericamente il “soggetto” che realizza l’intervento tecnico, senza precisare quale figura professionale sia abilitata. La relazione deve fornire indicazioni puntuali sui soggetti cui può essere affidato l’adeguamento.

Articolo 4, comma 2 e allegato B - Contenuto dell’attestazione

La descrizione dell’intervento tecnico nell’allegato B è lasciata a uno schema libero. Per agevolare i controlli e uniformare le attestazioni, il modello deve essere integrato in modo da collegare direttamente gli interventi alle modalità individuate nelle Linee guida.

Articolo 4, comma 2 e allegato B - Natura giuridica e responsabilità

La relazione deve chiarire la natura dell’attestazione, poiché il modello è configurato come una dichiarazione priva, allo stato, di valore legale tipizzato. Occorre precisare le responsabilità del soggetto che la rilascia, anche in relazione all’apparato sanzionatorio vigente, e adeguare conseguentemente il modello dell’allegato B.

Articolo 4, comma 1 - Riferimento all’allegato A

Dopo le parole “nell’allegato A” devono essere inserite le parole “, parte integrante del presente decreto,”, eliminando conseguentemente il riferimento finale “del presente decreto”, così da uniformare la formulazione a quella utilizzata per l’allegato B.

Allegati A e B - Intestazione

Gli allegati devono essere integrati con l’indicazione, nell’intestazione, dell’articolo del decreto che li richiama.

Norme richiamate

  • art. 17, commi 3 e 4, l. 400/1988

    Il paradigma normativo e il conseguente potere regolamentare sono individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

    La disposizione costituisce la base procedurale del potere regolamentare ministeriale, esercitato nel quadro della specifica autorizzazione legislativa.

  • art. 2, comma 1, lett. z), d.lgs. 81/2008

    linee guida atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPELS e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

    La norma definisce le Linee guida oggetto di approvazione e ne colloca l’elaborazione nel sistema di indirizzo e coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro.

  • art. 18, comma 1, lett. z), d.lgs. 81/2008

    il datore di lavoro […] deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

    L’evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione costituisce, nella fattispecie, presupposto per l’aggiornamento delle misure di sicurezza delle macchine.

  • art. 71, comma 4, lett. a), n. 3), d.lgs. 81/2008

    Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché […] le attrezzature di lavoro siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z)

    La disposizione abilita l’adozione dello specifico regolamento volto a rendere cogenti le misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature.

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008

    L'INAIL (..) finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. (..)

    La disposizione è richiamata come possibile base per misure di sostegno finanziario ai destinatari degli obblighi di adeguamento.

  • art. 36, r.d. 21 aprile 1942, n. 444

    autorizzazione alla trasmissione ai sensi dell’articolo 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444

    La norma è richiamata in relazione all’autorizzazione alla trasmissione della relazione al Ministro.

  • d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459

    Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

    Costituisce parte del quadro normativo storico di riferimento per la disciplina delle macchine.

  • Direttiva 2006/42/CE

    Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

    Le norme tecniche più recenti richiamate dallo schema danno presunzione di conformità alla direttiva e rappresentano il parametro tecnico dell’evoluzione della sicurezza delle macchine.

Massime di principio

  • L’evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, quando documenta l’esistenza di rischi e di soluzioni migliorative, può integrare il presupposto per l’aggiornamento obbligatorio delle misure di sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera z), e 71, comma 4, lettera a), numero 3), del d.lgs. n. 81/2008.
  • Un regolamento attuativo in materia di sicurezza delle attrezzature può rendere cogenti obblighi già desumibili dalla disciplina primaria, specificandone modalità tecniche, termini e strumenti di attestazione, senza introdurre nuovi principi regolatori.
  • La congruità di un termine breve per l’adeguamento delle attrezzature deve essere valutata mediante bilanciamento tra il tempo necessario per eseguire gli interventi e la gravità e urgenza dei rischi da prevenire.
  • Quando un regolamento impone costi di adeguamento a una platea privata, l’istruttoria deve verificare in modo documentato la neutralità finanziaria per la finanza pubblica e deve considerare l’impatto economico sui destinatari, anche ai fini dell’eventuale predisposizione di misure di sostegno.
  • Un modello di attestazione previsto da un atto normativo deve individuare con sufficiente determinatezza il soggetto abilitato al rilascio, il contenuto minimo della dichiarazione, il collegamento con le prescrizioni tecniche applicabili e le responsabilità derivanti dalla sua falsità o inesattezza.

Approvazione delle Linee guida per l’adeguamento dei desilatori agricoli

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, esamina lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell’articolo 71, comma 4, lettera a), numero 3), del d.lgs. n. 81/2008. Il decreto approva Linee guida tecniche per l’adeguamento delle macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici, con l’obiettivo di prevenire il contatto degli operatori con gli elementi mobili di miscelazione e trinciatura.

Documentazione trasmessa e definitività del testo

Il Ministero ha trasmesso lo schema, gli allegati A e B, la relazione al Ministro, la relazione tecnico-illustrativa, l’ATN, la richiesta di esenzione dall’AIR e il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, espresso con deliberazione n. 57/CSR del 30 aprile 2026.

La Sezione rileva tuttavia che il decreto e le relazioni sono pervenuti in formato Word e senza la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Poiché il formato non è “chiuso”, non è garantita la definitività del testo sottoposto al parere. Richiamando precedenti pareri, tra cui il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 giugno 2025, n. 595, il Consiglio ribadisce che, in assenza delle fasi tipizzate del procedimento istruttorio, non può ritenersi raggiunta la stabilità del testo.

La bollinatura è inoltre funzionale alla verifica della neutralità finanziaria. Anche quando il regolamento si rivolge esclusivamente a soggetti privati e la relazione tecnico-illustrativa non prevede oneri per la finanza pubblica, occorre certificare che non siano introdotti costi pubblici privi di copertura.

Base legale e finalità dell’intervento

La base normativa è individuata nell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 e negli articoli 2, comma 1, lettera z), 18, comma 1, lettera z), 70 e 71, comma 4, lettera a), numero 3), del d.lgs. n. 81/2008.

L’articolo 18, comma 1, lettera z), impone al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la sicurezza oppure al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. L’articolo 71, comma 4, lettera a), numero 3), prevede che le attrezzature siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare.

Secondo la Sezione, l’evoluzione delle norme tecniche e la persistente presenza di macchine non adeguate dimostrano la necessità dell’intervento. Il regolamento non introduce nuovi principi, ma specifica e rende vincolanti obblighi già riconducibili al d.lgs. n. 81/2008, superando la precedente natura non cogente delle Linee guida del 2009.

Contenuto tecnico e destinatari

Le Linee guida impongono l’adeguamento delle macchine al punto 5.6.1.2 della norma EN 703:2004 o mediante soluzioni dotate di un livello di sicurezza almeno equivalente. Il contesto tecnico comprende la EN 703:1995, la EN 703:2004 e successive modifiche, la EN 703:2021 e la UNI EN ISO 4254-1:2022, oltre alla disciplina europea sulle macchine e alla direttiva 2006/42/CE.

I destinatari sono i datori di lavoro e i possessori dei desilatori. La procedura contiene anche un’indicazione volontaria relativa ai separatori magnetici, inserita a seguito delle criticità rilevate dagli organi di vigilanza delle ASL in relazione ai manuali d’uso e manutenzione.

Obbligo di adeguamento, termine e divieto di utilizzo

L’articolo 2 dello schema prevede un obbligo generalizzato di adeguamento per le macchine immesse sul mercato prima del 2006 o comunque non conformi agli standard più recenti. La Sezione condivide l’urgenza dell’intervento, ritenendo che i presupposti dell’articolo 18, comma 1, lettera z), siano integrati dall’evoluzione tecnica e dalla necessità di adottare misure organizzative migliorative della sicurezza.

Il comma 2 stabilisce un termine di sei mesi e vieta l’utilizzo delle macchine non conformi dopo la scadenza. Il Consiglio ritiene il termine congruo e proporzionato alla gravità dei rischi, pur chiedendo un monitoraggio costante dell’applicazione.

La platea interessata è stimata in circa 2.000-3.500 carri desilatori, con un costo medio di adeguamento indicato in 4.000 euro nell’ipotesi più onerosa. La Sezione prende atto che tali costi sono considerati già impliciti nel quadro normativo vigente e non direttamente imputabili al regolamento, ma invita l’Amministrazione a valutare ulteriori agevolazioni fiscali e misure di sostegno finanziario, anche per la demolizione e sostituzione delle macchine non adeguate. È richiamato, a titolo esemplificativo, l’articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 sui finanziamenti INAIL per progetti di investimento e formazione, in particolare a favore delle piccole, medie e micro imprese.

Monitoraggio, controlli e divulgazione

La Sezione invita l’Amministrazione e gli enti competenti a garantire la continuità della sorveglianza del mercato e a monitorare l’andamento degli adeguamenti, i costi, il rispetto del termine e la messa fuori servizio delle macchine non conformi.

Raccomanda inoltre di valutare il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni, facendo ricorso, in caso di inosservanza del divieto di utilizzo, all’apparato sanzionatorio vigente facente capo all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL, oltre alle sanzioni penali applicabili. Suggerisce infine, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, forme più ampie di divulgazione tramite i canali istituzionali, camerali ed eventualmente degli enti locali.

Articolo 4 e allegato B: attestazione dell’adeguamento

L’articolo 4, comma 2, stabilisce che il soggetto che realizza l’intervento tecnico rilasci un attestato secondo il modello dell’allegato B. La Sezione rileva che il termine “soggetto” non consente di individuare la figura professionale abilitata all’adeguamento. Anche l’allegato B, limitandosi a richiamare la ditta e la sede legale, non colma tale lacuna.

Inoltre, la parte descrittiva dell’attestazione è lasciata libera e non assicura un collegamento uniforme tra l’intervento eseguito e le modalità previste dalle Linee guida. L’Amministrazione deve quindi integrare la relazione e il modello, individuando i soggetti abilitati e imponendo una descrizione direttamente riferita alle specifiche tecniche applicabili.

La Sezione chiede anche di chiarire la natura giuridica dell’attestazione. Allo stato, il modello appare come una dichiarazione priva di valore legale tipizzato, con conseguente incertezza circa il soggetto responsabile e l’applicabilità dell’apparato sanzionatorio. Il modello dovrà essere adeguato alle precisazioni contenute nella relazione.

Rilievi di drafting

Sul piano redazionale, all’articolo 4, comma 1, dopo il riferimento all’allegato A deve essere inserita la formula “parte integrante del presente decreto”, eliminando la successiva ripetizione. Gli allegati A e B devono inoltre riportare in intestazione l’indicazione dell’articolo del decreto che li richiama.

Conclusione

Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole alle condizioni e nei sensi della motivazione. Il perfezionamento dell’iter richiede anzitutto la trasmissione del testo definitivo e delle relazioni in formato PDF con la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la certificazione della neutralità finanziaria. Devono inoltre essere recepiti o adeguatamente valutati i rilievi sull’attestazione dell’adeguamento, sul monitoraggio, sui controlli, sulle misure di sostegno e sulla tecnica normativa.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoIgiene e sanità pubblica
RamiFonti e atti normativiProcedimento amministrativoSanità
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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