Adunanza generale n. 1085/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di “Regolamento per l’aggiornamento del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, adottato in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento ministeriale di aggiornamento del d.m. 7 novembre 2017, n. 186, relativo alla certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide
Esito
La questione giuridica
Il Ministero ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, volto a modificare il d.m. n. 186/2017. Lo schema introduce i generatori ibridi tra quelli certificabili, disciplina l’equiparazione alla classe 5 stelle dei prodotti realizzati in opera secondo la norma UNI EN 15544, impone l’inserimento di una guida rapida nelle istruzioni dei generatori, sostituisce gli allegati relativi alle classi di qualità e ai metodi di prova e introduce le classi ambientali 6 e 7. La questione riguarda, in particolare, la completezza dell’AIR e dell’istruttoria, l’effettivo espletamento della consultazione pubblica, la verifica degli impatti su produttori e consumatori, la giustificazione tecnica dei nuovi valori emissivi della classe 5, la compatibilità con le procedure di infrazione europee e con la direttiva 2024/2881/UE, nonché la disciplina dell’automatica equiparazione dei prodotti realizzati in opera alla classe 5 stelle.
Il parere
La Sezione sospende l’esame dello schema e richiede ulteriori adempimenti istruttori. Pur prendendo atto della documentazione trasmessa, dei concerti ministeriali e delle integrazioni apportate all’AIR, rileva che l’analisi non espone adeguatamente le alternative tecniche considerate, le ragioni dell’inserimento dei diversi prodotti nelle nuove classi e il contributo concreto della classe 7 al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria. L’istruttoria non documenta inoltre le questioni affrontate nel confronto con le regioni e con le associazioni di categoria, né considera adeguatamente gli effetti conformativi che la disciplina potrebbe produrre su produttori e consumatori, anche in relazione a futuri limiti regionali e ai costi di sostituzione o adeguamento. La consultazione pubblica prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. n. 169/2017 non è stata svolta e non sono state rappresentate ragioni straordinarie di necessità e urgenza. La Sezione contesta quindi il carattere assertivo delle valutazioni dell’AIR sugli impatti, anche perché lo schema non si limita ad aggiungere nuove classi, ma modifica i valori della classe 5 stelle. Chiede dati specifici sul miglioramento atteso delle emissioni di particolato e sul procedimento tecnico seguito per definire i nuovi valori, nonché chiarimenti sulla compatibilità con le procedure di infrazione dell’Unione europea, sulla comunicazione agli organi europei competenti e sulla direttiva 2024/2881/UE. Infine, richiede di chiarire l’automatismo dell’equiparazione dei prodotti realizzati in opera alla classe 5 stelle, il soggetto tenuto a fornire la documentazione richiesta, i relativi costi e le modalità di verifica delle condizioni previste dall’art. 3-bis.
Osservazioni
Consultazione pubblica
La consultazione pubblica prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, non risulta svolta. L’Amministrazione deve effettuarla, salvo che sussistano e siano specificamente rappresentati casi straordinari di necessità e urgenza.
AIR e alternative tecniche
L’AIR, pur integrata dopo le osservazioni del NUVIR, non confronta adeguatamente le alternative tecniche esaminate, né spiega le ragioni dell’inserimento dei diversi prodotti nelle classi ambientali e il contributo della classe 7 agli obiettivi di qualità dell’aria.
Istruttoria con le regioni
Non risultano documentate le questioni affrontate nel confronto tecnico con le regioni, benché la disciplina incida sulla possibilità regionale di introdurre limiti e divieti per l’utilizzazione dei generatori di calore a biomassa.
Impatti su produttori e consumatori
L’AIR non approfondisce gli effetti della nuova disciplina sui consumatori proprietari di generatori potenzialmente soggetti a sostituzione e sui produttori di apparecchi non rientranti nelle nuove classi, né i costi di adeguamento derivanti dagli effetti conformativi della certificazione.
Classe 5 stelle e nuovi valori emissivi
La modifica dei valori di CO e rendimento della classe 5 stelle non è accompagnata da dati specifici sull’atteso miglioramento delle emissioni di particolato né dall’indicazione del procedimento tecnico seguito, anche con riguardo al coinvolgimento di organi competenti in materia di qualità dell’aria.
Compatibilità con il diritto dell’Unione europea
Occorre chiarire se le modifiche alla classe 5 stelle e l’art. 3-bis siano compatibili con le procedure di infrazione europee, se il provvedimento sia stato comunicato agli organi competenti dell’Unione europea e se la disciplina sia compatibile con la direttiva 2024/2881/UE, destinata a operare dal 2030.
Art. 3-bis - Prodotti realizzati in opera
La disposizione sembra prevedere un automatismo nell’equiparazione alla classe 5 stelle, ma non individua il soggetto tenuto a mettere a disposizione dell’utente la documentazione richiesta, né chiarisce i possibili costi dell’adempimento e le modalità di verifica delle condizioni previste, in particolare per le misurazioni prive di parametri specifici.
Concerti ministeriali
La formula “d’ordine del Ministro” utilizzata per la sottoscrizione dell’atto di concerto del Ministero della salute è giuridicamente inadeguata a documentare l’effettiva attivazione della competenza ministeriale. Ove si intenda attribuire l’adempimento formale a un organo di staff, deve essere utilizzata una delega di firma.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, legge n. 400/1988
adotta ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988
Costituisce la base normativa per l’adozione del regolamento ministeriale sottoposto al parere.
art. 290, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
adottato in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Costituisce la disposizione legislativa di attuazione del d.m. n. 186/2017 e dello schema di aggiornamento.
d.m. 7 novembre 2017, n. 186
disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide
È il regolamento ministeriale novellato dallo schema.
art. 16 d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
consultazione pubblica cui l’Amministrazione competente all’iniziativa regolatoria è tenuta a ricorrere ai sensi dell’art. 16
Impone la consultazione pubblica nell’ambito dell’istruttoria regolatoria, salvo casi straordinari di necessità e urgenza.
direttiva 2024/2881/UE
ha dimezzato, con entrata in vigore al 2030, i valori limite nell’aria degli inquinanti
La compatibilità dello schema con la nuova disciplina europea della qualità dell’aria deve essere specificamente verificata.
art. 260 TFUE
messa in mora ai sensi dell’articolo 260 del TFUE
È richiamato in relazione all’avanzamento della procedura di infrazione europea concernente il superamento dei limiti di PM10.
parere Cons. Stato, n. 2259/2016
recante osservazioni che sono state recepite nel testo da parte dell’Amministrazione
È il precedente parere sullo schema divenuto il d.m. n. 186/2017.
parere Cons. Stato, 26 maggio 2025, n. 518
Richiamato per affermare che la delega di firma, e non la formula “d’ordine del Ministro”, è lo strumento idoneo per attribuire a un organo di staff la sottoscrizione formale dell’atto di concerto.
Cons. Stato, sez. C, 19 febbraio 2026, n. 294
laddove il Ministro concertante intenda conferire ad un organo di staff ... il relativo adempimento formale ... è abilitato a far ricorso ... alla delega c.d. di firma
Conferma l’inadeguatezza della formula “d’ordine del Ministro” nell’ambito dei procedimenti normativi.
Cons. Stato, Sez. C, 8 ottobre 2025, n. 1068
strumento essenziale per verificare, e rendere più aderente alla realtà sociale su cui si interviene, l’analisi dell’impatto atteso delle norme
La consultazione pubblica è parte integrante dell’AIR e riduce l’asimmetria informativa tra regolatori e destinatari.
Cons. Stato, sez. C, 17 febbraio 2026, n. 292
confronto con i destinatari dell’intervento normativo ... sugli obiettivi ... e sulle opzioni di intervento ipotizzate
La consultazione deve consentire il confronto effettivo con i destinatari e con i portatori degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- Nel procedimento di formazione degli atti normativi, la consultazione pubblica prevista dalla disciplina sull’AIR costituisce un adempimento sostanziale e non meramente formale, salvo che l’amministrazione rappresenti specifiche ragioni straordinarie di necessità e urgenza.
- L’AIR deve confrontare le alternative tecniche rilevanti e motivare la scelta delle opzioni regolatorie, dei prodotti e delle soglie individuate; non è sufficiente una descrizione assertiva degli effetti attesi.
- Quando una disciplina formalmente volontaria può orientare le scelte regionali o produrre effetti conformativi su produttori e consumatori, l’istruttoria deve valutare concretamente tali effetti e i relativi costi di adeguamento.
- La modifica di parametri tecnici e valori emissivi richiede dati e motivazioni verificabili sul miglioramento atteso, nonché l’indicazione del percorso tecnico-istruttorio seguito e degli organismi competenti coinvolti.
- Nel procedimento normativo, la sottoscrizione di un atto di concerto da parte di un organo di staff deve essere sorretta da una delega di firma; la formula “d’ordine del Ministro” non documenta adeguatamente l’esercizio della competenza ministeriale.
Aggiornamento della disciplina sulla certificazione dei generatori a biomassa
Il parere riguarda lo schema di regolamento ministeriale predisposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per aggiornare il d.m. 7 novembre 2017, n. 186, adottato in attuazione dell’art. 290, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Lo schema è volto a contribuire agli obiettivi del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria 2025-2027 e al superamento delle criticità oggetto di procedure di infrazione europee.
Contenuto dello schema
Il provvedimento, composto da due articoli, introduce diverse modifiche alla disciplina vigente:
- include i generatori ibridi alimentabili a legna o pellet tra quelli certificabili;
- inserisce l’art. 3-bis, relativo all’equiparazione dei prodotti realizzati in opera alla classe ambientale 5 stelle, al ricorrere di determinate condizioni;
- impone l’inserimento di una guida rapida nelle istruzioni dei generatori;
- sostituisce gli allegati sulle classi di qualità e sui metodi di prova;
- modifica alcuni valori della classe 5 stelle e introduce la classe 6 stelle e, per le caldaie, la classe 7 stelle;
- stabilisce l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Documentazione e procedimento
Alla richiesta di parere sono state allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, la relazione ATN, l’AIR, due valutazioni del NUVIR e gli atti di concerto del Ministero della salute e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
La Sezione rileva che i concerti, pur qualificati formalmente, hanno avuto un apporto sostanziale alla redazione dello schema. Ricorda tuttavia che la formula “d’ordine del Ministro” non è idonea a documentare l’effettivo esercizio della competenza ministeriale nel concerto. Qualora il Ministro intenda attribuire a un organo di staff il compimento dell’adempimento formale, deve ricorrere alla delega di firma.
Obiettivi ambientali e procedure europee
Lo schema è presentato come misura diretta a ridurre le emissioni derivanti dai generatori di calore a biomassa, favorire il ricambio degli apparecchi obsoleti e orientare gli incentivi verso tecnologie meno inquinanti. Il quadro europeo richiamato dal Ministero comprende procedure di infrazione relative al superamento dei limiti di PM10, PM2.5 e NO₂ e la direttiva 2024/2881/UE, che prevede valori limite più rigorosi dal 2030.
La Sezione chiede però di verificare espressamente la compatibilità dello schema con le procedure di infrazione, di precisare se il provvedimento sia stato comunicato agli organi europei competenti e di valutarne la coerenza con la direttiva 2024/2881/UE.
AIR e alternative regolatorie
Il NUVIR aveva rilevato inizialmente il carattere assertivo dell’AIR in relazione al miglioramento della qualità dell’aria, poiché l’utilizzo delle nuove classi non è obbligatorio e potrebbe diventare rilevante solo attraverso i piani regionali. Aveva inoltre richiesto chiarimenti sulle modalità di attuazione e sul monitoraggio.
Nella seconda valutazione il NUVIR ha riconosciuto alcune integrazioni, ma ha osservato che continuava a mancare un confronto tra le alternative tecniche. La Sezione conferma tale carenza: l’AIR indica alcune opzioni scartate, ma non spiega in modo specifico perché determinati prodotti siano stati inclusi nelle nuove classi né quale sia il contributo concreto della classe 7 al rientro nei valori limite, soprattutto perché i relativi standard sono qualificati come obiettivi futuri non ancora raggiungibili dalla tecnologia.
Istruttoria sugli effetti della disciplina
L’AIR riferisce di un confronto tecnico con amministrazioni centrali, regioni e associazioni di categoria. Tuttavia, la documentazione non consente di conoscere le questioni esaminate con le regioni, benché queste possano introdurre limiti e divieti regionali all’uso dei generatori maggiormente emissivi.
La Sezione evidenzia che, anche se il sistema di certificazione è volontario, la previsione di classi più elevate può produrre effetti conformativi sui produttori e sui consumatori. I piani regionali potrebbero infatti penalizzare gli apparecchi non rientranti nelle nuove classi e indurre i proprietari alla sostituzione. Tali conseguenze, compresi i costi di adeguamento, non risultano adeguatamente valutate.
Quanto alle associazioni di categoria, risultano audizioni di AIEL e ASSOCOSMA, ma non è disponibile la relativa documentazione. Inoltre, non risulta un confronto con associazioni rappresentative dei consumatori o della tutela ambientale.
Mancata consultazione pubblica
La Sezione rileva che non è stata svolta la consultazione pubblica prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. n. 169/2017. Non sono state rappresentate specifiche ragioni straordinarie di necessità e urgenza che possano giustificarne l’omissione, anche considerando che il Piano nazionale per la qualità dell’aria era stato approvato già il 20 giugno 2025.
La consultazione è qualificata come parte integrante dell’AIR e come strumento necessario per ridurre l’asimmetria informativa tra amministrazione e destinatari, verificando l’effettiva aderenza dell’intervento alla realtà sociale ed economica sulla quale incide.
Modifiche alla classe 5 stelle
La Sezione contesta l’affermazione secondo cui lo schema si limiterebbe ad aggiungere nuove classi senza incidere sugli impatti della disciplina vigente. L’allegato 1 modifica infatti i valori della classe 5 stelle, prevedendo incrementi dei valori di CO e di rendimento per alcune categorie e incrementi del valore di CO per altre.
La relazione illustrativa giustifica tali modifiche richiamando l’esperienza applicativa e il necessario equilibrio tra rendimento, monossido di carbonio, particolato primario e carbonio organico totale. Tuttavia, non sono forniti dati specifici sull’atteso miglioramento delle emissioni di particolato né informazioni sufficienti sul procedimento tecnico che ha condotto alla scelta dei nuovi valori, incluso il ruolo degli organi tecnici competenti.
Art. 3-bis e prodotti realizzati in opera
La disposizione sull’equiparazione alla classe 5 stelle dei prodotti realizzati in opera sembra configurare un automatismo subordinato al ricorrere delle condizioni indicate alle lettere da a) a c). La Sezione rileva però diverse incertezze:
- non è individuato il soggetto tenuto a mettere la documentazione a disposizione dell’utente;
- non sono valutati i costi di tale adempimento, che potrebbero risultare pari o superiori a quelli della procedura di certificazione;
- non è chiarito se e mediante quale procedimento le condizioni debbano essere verificate;
- non sono definiti con sufficiente precisione i parametri per verificare gli esiti delle misurazioni previste.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato non esprime ancora un parere definitivo sullo schema. Invita il Ministero, ove non sussistano casi straordinari di necessità e urgenza, a svolgere la consultazione pubblica e a fornire chiarimenti e integrazioni sui profili evidenziati, in particolare sull’AIR, sull’istruttoria con regioni e categorie interessate, sugli impatti economici e regolatori, sui nuovi valori emissivi, sulla compatibilità europea e sull’art. 3-bis. L’esame è pertanto sospeso in attesa dell’adempimento degli incombenti istruttori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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