Adunanza generale n. 1192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di Regolamento recante “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l’introduzione della sigla di individuazione delle province di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura nord-est Sardegna”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per l’introduzione delle sigle di individuazione delle province sarde di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura Nord-Est Sardegna.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento volto ad adeguare l’appendice XI al titolo III del d.P.R. n. 495 del 1992 alla nuova articolazione territoriale delle province della Sardegna prevista dalle leggi regionali n. 7 del 2021 e n. 9 del 2024. Lo schema assegna le sigle “OT” alla provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, “VS” al Medio Campidano e “OG” all’Ogliastra, sostituendo inoltre il riferimento alla provincia soppressa del Sud Sardegna con quello alla provincia del Sulcis Iglesiente, mantenendo la sigla “SU”. Esso prevede anche una disciplina transitoria per consentire ai veicoli già immatricolati con sigle non più corrispondenti all’attuale assetto territoriale di circolare senza obbligo immediato di reimmatricolazione.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole senza osservazioni. Ha ritenuto sussistente la base legale del regolamento nell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e nella natura di regolamento di esecuzione e attuazione dell’articolo 100 del d.lgs. n. 285 del 1992, destinato a modificare un precedente regolamento di pari rango. Ha condiviso l’assegnazione delle nuove sigle, coerente con le deliberazioni degli organi provinciali competenti, e il mantenimento della sigla “SU” per il Sulcis Iglesiente, considerata l’assenza di duplicazioni derivante dalla soppressione del Sud Sardegna. Ha ritenuto appropriata la formula normativa della “sostituzione”, segnalando soltanto il disallineamento terminologico della relazione ATN, che parlava di “eliminazione”, ma ha concluso comunque senza formulare osservazioni nel dispositivo. La Sezione ha inoltre condiviso la disciplina transitoria, diretta a evitare obblighi immediati di reimmatricolazione, costi ingiustificati per gli utenti e un afflusso massivo agli uffici della Motorizzazione civile. Ha ritenuto coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2001 e con il precedente parere n. 663 del 21 gennaio 2008 la limitazione dell’intervento alle sigle delle province, senza estenderlo alle sigle degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Infine, ha preso atto della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e della neutralità finanziaria dello schema.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, l. 23 agosto 1988, n. 400
Costituisce la base legale del potere regolamentare esercitato per modificare il d.P.R. n. 495 del 1992 con disposizioni di pari rango.
art. 100, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Rinvia al regolamento di esecuzione e attuazione l’individuazione dei criteri relativi alle targhe di immatricolazione.
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, appendice XI al titolo III
Disciplina le sigle di individuazione delle province e costituisce l’oggetto delle modifiche regolamentari.
art. 260, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Prevede l’allocazione sulla targa del talloncino recante la sigla della provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione.
l.r. Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, art. 2
Ha ridefinito l’assetto territoriale delle autonomie locali sarde, istituendo le nuove province e sopprimendo la provincia del Sud Sardegna.
l.r. Sardegna 19 luglio 2024, n. 9, art. 2
Ha dettato disposizioni transitorie per il completamento del riordino delle province e delle città metropolitane della Sardegna.
art. 56, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato in relazione all’utilità dell’aggiornamento delle sigle provinciali per la gestione dell’imposta provinciale di trascrizione.
art. 129, primo comma, Costituzione
È richiamato, secondo la lettura della Corte costituzionale, per escludere un nesso necessario tra istituzione di una provincia e creazione di uffici statali decentrati corrispondenti.
art. 3 dello schema di regolamento
dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Introduce la clausola di invarianza finanziaria; la Sezione ha ritenuto verificata la neutralità finanziaria sulla base della relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Corte costituzionale, sentenza n. 230 del 2001
nella legislazione concernente le province […] quali circoscrizioni di decentramento statale […] non è […] stabilito alcun nesso necessario tra l’istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala corrispondente
Esclude che l’adeguamento delle sigle provinciali imponga l’istituzione o la riorganizzazione di uffici statali decentrati su scala provinciale.
Consiglio di Stato, Sezione consultiva, parere n. 663 del 21 gennaio 2008
Precedente richiamato per la distinzione tra sigle delle province e sigle degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
Massime di principio
- Un regolamento di esecuzione e attuazione può modificare un precedente regolamento di pari rango quando l’intervento attua la disciplina contenuta nella fonte primaria e resta circoscritto all’ambito delegato o rinviato da quest’ultima.
- L’istituzione o la modifica delle circoscrizioni provinciali non determina necessariamente l’istituzione di uffici statali decentrati corrispondenti; un intervento regolamentare può quindi aggiornare le sigle provinciali senza modificare le sigle degli uffici statali territoriali.
- Le discipline transitorie che consentono la continuità della circolazione dei veicoli già immatricolati con sigle divenute non corrispondenti all’assetto territoriale vigente sono coerenti con l’esigenza di evitare oneri burocratici ed economici ingiustificati per i cittadini e di prevenire un afflusso straordinario agli uffici pubblici.
- La permanenza di una sigla già utilizzata può essere prevista per una nuova circoscrizione quando la soppressione della precedente circoscrizione esclude il rischio di duplicazione nell’anagrafe territoriale.
- La neutralità finanziaria di un regolamento può essere ritenuta verificata sulla base della relazione tecnica munita del visto di conformità della Ragioneria generale dello Stato, quando gli adempimenti amministrativi restano sostanzialmente invariati.
Modifica delle sigle provinciali nelle targhe automobilistiche
Il parere riguarda uno schema di regolamento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per adeguare il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 alla nuova organizzazione territoriale delle province della Sardegna. La Sezione consultiva per gli atti normativi ha espresso parere favorevole senza osservazioni.
Premesse e documentazione trasmessa
Il Ministero ha trasmesso lo schema con la relazione al Ministro, la relazione tecnica munita della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, la relazione illustrativa, l’ATN, l’AIR, il parere del Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione e l’attestazione dell’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri.
Quadro normativo
L’articolo 100 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 disciplina le targhe di immatricolazione e rinvia al regolamento di esecuzione e attuazione. L’articolo 260 del d.P.R. n. 495 del 1992 prevede, tra l’altro, il talloncino recante la sigla della provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione; le sigle sono individuate dal comma 1-bis dell’appendice XI al titolo III.
La legge regionale sarda n. 7 del 2021 ha istituito le province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e della Gallura Nord-Est Sardegna e ha soppresso la provincia del Sud Sardegna. La legge regionale n. 9 del 2024 ha dettato disposizioni transitorie per completare il riordino territoriale. Attualmente la Sardegna comprende sei province e le Città metropolitane di Cagliari e Sassari.
Base legale e natura dell’intervento
La base legale è individuata nell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, in ragione della necessità di modificare un regolamento con un atto di pari rango. Lo schema ha natura di regolamento di esecuzione e attuazione dell’articolo 100 del codice della strada.
Contenuto dello schema
L’articolo 1 assegna le seguenti sigle:
- “OT” alla provincia della Gallura Nord-Est Sardegna;
- “VS” alla provincia del Medio Campidano;
- “OG” alla provincia dell’Ogliastra;
- “SU” alla provincia del Sulcis Iglesiente, in sostituzione del riferimento alla soppressa provincia del Sud Sardegna.
La Sezione ha ritenuto corretta la formula della “sostituzione”, rilevando unicamente che la relazione ATN utilizzava, in modo non allineato al testo, il termine “eliminazione”.
Sigle provinciali e sigle degli uffici statali
L’intervento modifica esclusivamente il comma 1-bis dell’appendice XI, relativo alle sigle di individuazione delle province. Non modifica invece l’articolo 1 della medesima appendice, relativo alle sigle degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
La scelta è stata ritenuta coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2001 e con il precedente parere del Consiglio di Stato n. 663 del 21 gennaio 2008, secondo cui non esiste un nesso necessario tra l’istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala corrispondente.
Disciplina transitoria
L’articolo 2 consente ai veicoli recanti la sigla della soppressa provincia del Sud Sardegna di continuare a circolare senza obbligo immediato di reimmatricolazione, fino a quando si renda necessaria una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.
La stessa disciplina si applica ai veicoli con sigle riferite alle province preesistenti alla riforma del 2021, quando la sigla non corrisponda più all’attuale provincia di appartenenza. La Sezione ha condiviso la soluzione perché evita costi e adempimenti non necessari per gli utenti e previene un afflusso massivo agli uffici della Motorizzazione civile.
Invarianza finanziaria
L’articolo 3 stabilisce che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Sezione ha preso atto della verifica della Ragioneria generale dello Stato e della bollinatura della relazione tecnica, secondo cui gli uffici dovranno svolgere adempimenti già previsti, limitandosi a consegnare, su richiesta, il talloncino con la sigla provinciale corretta al momento della nuova immatricolazione o reimmatricolazione.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto condivisibili le finalità e le soluzioni dello schema, verificando la coerenza dell’intervento con il quadro normativo, con il precedente costituzionale e consultivo richiamato e con il principio di neutralità finanziaria. Il parere è stato pertanto espresso in senso favorevole senza osservazioni.
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