Adunanza generale n. 1182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Esito
La questione giuridica
Lo schema mira ad adeguare il regolamento anagrafico al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, all’Anagrafe nazionale della popolazione residente e alla restituzione ai Comuni, anche in forma individuale, delle informazioni censuarie necessarie alla revisione delle anagrafi. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la cancellazione per irreperibilità censuaria, le comunicazioni informatizzate di matrimonio e unione civile, le modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, gli accertamenti d’ufficio fondati sulle risultanze censuarie, le basi territoriali, il piano topografico, gli adempimenti ecografici e la vigilanza digitale. Dopo il parere interlocutorio n. 415 del 5 marzo 2026, la Sezione ha richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la rituale acquisizione dei concerti ministeriali, il recepimento dei rilievi di drafting e la previsione di termini per l’adozione, da parte dell’ISTAT, di modalità tecniche, standard e istruzioni. Il Garante ha ravvisato possibili contrasti tra la restituzione individuale dei dati censuari e gli articoli 105 del d.lgs. 196/2003 e 9 del d.lgs. 322/1989, nonché con il principio di limitazione della finalità del GDPR. L’Amministrazione ha sostenuto la prevalenza della disciplina primaria sopravvenuta e speciale, negando la necessità di modificare lo schema.
Il parere
La Sezione ritiene che lo schema sia conforme alla norma primaria, poiché l’articolo 1, comma 233, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, prevede espressamente la restituzione ai Comuni, anche in forma individuale, dei dati censuari necessari alla revisione delle anagrafi. Tale disciplina, successiva e speciale rispetto agli articoli 105 del d.lgs. 196/2003 e 9 del d.lgs. 322/1989, prevale su di essi in applicazione dei principi di successione delle leggi nel tempo e di specialità. La Sezione esclude, allo stato e per quanto di competenza consultiva, profili di illegittimità derivanti dal diritto interno. Anche sul piano unionale non ravvisa prima facie incompatibilità, rilevando che il censimento ha storicamente una duplice finalità statistica e anagrafica, che la legge rende oggi esplicita, che il cittadino deve essere informato sulle diverse finalità del trattamento e che non esiste un automatismo tra risultanze censuarie e provvedimenti anagrafici, dovendo questi ultimi essere fondati sull’autonoma istruttoria comunale. Tuttavia, poiché il considerando n. 162 del GDPR non consente di escludere con certezza un’incompatibilità assoluta tra finalità statistica e trattamento individuale per finalità extra-statistiche, la Sezione segnala l’opportunità di una preventiva interlocuzione con la Commissione europea. Ribadisce inoltre la necessità di acquisire ritualmente i concerti dei Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze e raccomanda che, quando un parere interlocutorio formula rilievi di drafting, l’Amministrazione trasmetta il testo modificato prima del parere definitivo.
Osservazioni
Compatibilità con la disciplina sulla protezione dei dati personali
La restituzione ai Comuni dei dati censuari in forma individuale trova fondamento nella norma primaria sopravvenuta di cui all’articolo 1, comma 233, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, e non contrasta, per successione nel tempo e specialità, con gli articoli 105 del d.lgs. 196/2003 e 9 del d.lgs. 322/1989. Resta opportuno verificare che gli interessati siano adeguatamente informati della duplice finalità statistica e anagrafica del trattamento.
Interlocuzione con la Commissione europea
Considerata l’incertezza interpretativa derivante dal considerando n. 162 del GDPR, l’Amministrazione dovrebbe valutare una preventiva interlocuzione con la Commissione europea per verificare la compatibilità dello schema e della norma primaria con il diritto dell’Unione europea.
Concerti ministeriali
La Sezione ribadisce la necessità della rituale acquisizione del concerto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze; non è stato fornito riscontro alle precedenti osservazioni sulla sottoscrizione delle note con la formula “d’ordine del Ministro”.
Rilievi di drafting e trasmissione del testo modificato
Pur prendendo atto dell’assicurazione dell’Amministrazione circa il recepimento dei rilievi di drafting, la Sezione segnala che, in futuro, quando tali rilievi siano formulati in un parere interlocutorio, deve essere trasmesso alla Sezione il nuovo testo conseguentemente modificato, ai fini della compiuta espressione del parere definitivo.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...] si provvede alla modifica delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 [...].
Il comma 2 costituisce la fonte del potere regolamentare; il comma 1 ha modificato la disciplina primaria prevedendo la restituzione ai Comuni dei dati censuari anche in forma individuale.
art. 1, comma 233, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 2, comma 1, decreto-legge n. 7/2024
restituzione [...] in forma individuale
La norma primaria autorizza la restituzione ai Comuni, oltre che in forma aggregata, anche in forma individuale delle informazioni censuarie necessarie alla revisione delle anagrafi.
art. 17, comma 1, lettera a), legge 23 agosto 1988, n. 400
È la base procedimentale per l’adozione del regolamento governativo previsto dal decreto-legge n. 7 del 2024.
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Il regolamento anagrafico è oggetto delle modifiche dirette ad adeguarlo al censimento permanente, all’ANPR e alla digitalizzazione dei servizi anagrafici.
art. 105, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
La disposizione è ritenuta recessiva, nel caso specifico, rispetto alla successiva e speciale disciplina primaria che prevede il trattamento individuale dei dati censuari per la revisione anagrafica.
art. 9, d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322
I dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale [...] possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
Anche questa disposizione cede, per successione nel tempo e specialità, rispetto alla disciplina specifica del censimento permanente destinata alla revisione delle anagrafi.
art. 5, par. 1, lettera b), regolamento (UE) 2016/679
I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.
La Sezione ritiene che la finalità anagrafica sia stata espressamente prevista dalla legge e che, pertanto, non risulti di per sé violato il principio di limitazione della finalità.
considerando n. 162, regolamento (UE) 2016/679
il risultato del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati
Il considerando ha valore interpretativo, non vincolante; la sua formulazione non consente di escludere con certezza che la finalità statistica sia incompatibile con ulteriori trattamenti individuali extra-statistici.
art. 36, par. 4, regolamento (UE) 2016/679
Impone l’acquisizione del parere dell’autorità di controllo nei casi previsti; il parere del Garante è stato acquisito dopo il precedente parere interlocutorio.
art. 46, d.P.R. n. 223/1989
al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento
La revisione dell’anagrafe a seguito del censimento costituisce un’attività distinta e non automatica rispetto alle risultanze censuarie, dovendo fondarsi sull’istruttoria prevista dal regolamento anagrafico.
Massime di principio
- Una norma regolamentare di adeguamento è conforme alla legge primaria quando attua una disciplina legislativa sopravvenuta che abbia espressamente previsto il trattamento dei dati e la finalità amministrativa perseguita, anche se tale trattamento incide su dati originariamente raccolti per finalità statistiche.
- Nel conflitto tra una disciplina generale anteriore e una disciplina primaria successiva e specifica relativa a un determinato trattamento di dati, la seconda prevale in applicazione dei principi lex posterior derogat priori e di specialità, purché il trattamento sia sorretto da una base legale adeguata.
- La duplice rilevanza statistica e amministrativa di un censimento non è incompatibile in assoluto con la disciplina sulla protezione dei dati personali, quando entrambe le finalità siano previste dalla legge e gli interessati siano adeguatamente informati.
- Le risultanze di un censimento non possono determinare automaticamente provvedimenti individuali se la disciplina applicabile richiede un’autonoma istruttoria amministrativa; esse possono costituire il presupposto per l’avvio degli accertamenti, ma non sostituirli.
- In sede consultiva, il Consiglio di Stato non può sollevare questioni di legittimità costituzionale né rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea; può tuttavia segnalare all’Amministrazione l’opportunità di un’interlocuzione preventiva con la Commissione europea su profili di compatibilità unionale.
Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, si è pronunciato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e destinato a modificare il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. L’intervento adegua il regolamento anagrafico al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, all’Anagrafe nazionale della popolazione residente e alla digitalizzazione dei servizi anagrafici.
Premesse e contenuto dello schema
Lo schema attua l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38. La disciplina primaria ha modificato l’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che le informazioni censuarie necessarie alla revisione delle anagrafi siano restituite ai Comuni non soltanto in forma aggregata, ma anche in forma individuale.
Le modifiche regolamentari riguardano principalmente:
- la distinzione tra cancellazione per irreperibilità accertata mediante ripetuti accertamenti e cancellazione per irreperibilità censuaria;
- il ripristino della precedente posizione anagrafica o la nuova iscrizione in caso di ricomparsa della persona;
- l’utilizzo di metodi e formati informatici per le comunicazioni relative a matrimoni e unioni civili;
- le modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche tramite ANPR;
- la possibilità di fondare accertamenti d’ufficio anche sulle risultanze del censimento;
- l’aggiornamento delle basi territoriali e del piano topografico;
- gli adempimenti ecografici, la numerazione civica, la revisione delle anagrafi e l’onomastica stradale;
- l’esercizio digitale dell’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi.
Parere interlocutorio e rilievi preliminari
Con il parere interlocutorio n. 415 del 5 marzo 2026, la Sezione aveva richiesto l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR. Aveva inoltre sollecitato la rituale acquisizione dei concerti del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, formulato osservazioni di drafting e richiesto la previsione di un termine per l’adozione, da parte dell’ISTAT, delle modalità tecniche, degli standard e delle istruzioni richiamati dallo schema.
Profili di protezione dei dati personali
Il Garante, con parere n. 299 del 17 aprile 2026, ha evidenziato possibili profili di incompatibilità tra la restituzione individuale ai Comuni dei dati censuari e l’articolo 105 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché l’articolo 9 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Tali disposizioni limitano l’utilizzo dei dati trattati per finalità statistiche e ne impediscono l’impiego per decisioni individuali o per finalità diverse da quelle statistiche.
Il Garante ha collegato tali limiti al principio di limitazione della finalità previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del GDPR e al considerando n. 162 del medesimo regolamento. Ha quindi suggerito di espungere dallo schema le disposizioni potenzialmente idonee a consentire il trattamento individuale dei dati censuari, prospettando anche la necessità di modificare la norma primaria.
Valutazione della Sezione sulla disciplina interna
La Sezione non condivide la necessità di espungere le disposizioni dello schema. Osserva che la restituzione individuale dei dati censuari è prevista direttamente dall’articolo 1, comma 233, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024. Il regolamento costituisce quindi attuazione di una scelta legislativa primaria e non introduce autonomamente il trattamento.
La norma sopravvenuta è ritenuta successiva e speciale rispetto all’articolo 105 del d.lgs. n. 196 del 2003 e all’articolo 9 del d.lgs. n. 322 del 1989. Il primo riguarda in termini generali i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica; il secondo concerne le rilevazioni statistiche inserite nel programma statistico nazionale. La disciplina sopravvenuta riguarda invece uno specifico trattamento: i dati raccolti mediante il censimento permanente destinati alla revisione delle anagrafi.
In applicazione dei principi di successione delle leggi nel tempo e di specialità, la Sezione ritiene pertanto prevalente la norma primaria che autorizza la restituzione individuale. In sede consultiva, inoltre, la Sezione non può sollevare questioni di legittimità costituzionale né proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Compatibilità con il diritto dell’Unione europea
La Sezione ritiene che, prima facie, non emergano specifici profili di incompatibilità con il GDPR. Il censimento della popolazione è stato storicamente caratterizzato da una duplice finalità: statistica e di aggiornamento degli elenchi anagrafici. La disciplina del 2024 ha reso nuovamente esplicita tale finalità amministrativa.
La Sezione valorizza inoltre due elementi. In primo luogo, il trattamento può essere legittimo se gli interessati sono informati sulle diverse finalità per le quali i dati vengono raccolti. In secondo luogo, le risultanze censuarie non producono automaticamente la cancellazione o altra modifica della posizione anagrafica: esse possono attivare gli accertamenti comunali, ma il provvedimento finale deve essere fondato sull’autonoma istruttoria prevista dal regolamento anagrafico.
Opportunità di interlocuzione con la Commissione europea
La Sezione segnala tuttavia che il considerando n. 162 del GDPR, pur non avendo valore giuridico vincolante, presenta una formulazione non tale da consentire di escludere con certezza un’incompatibilità assoluta tra la finalità statistica e ogni trattamento individuale per finalità extra-statistiche.
Per tale ragione, l’Amministrazione è invitata a valutare una preventiva interlocuzione con la Commissione europea, quale istituzione competente a vigilare sull’osservanza del diritto unionale, per verificare la compatibilità dello schema e della stessa norma primaria con il GDPR.
Concerti ministeriali e drafting
La Sezione ribadisce le osservazioni già formulate nel parere interlocutorio sulla necessità di acquisire ritualmente i concerti del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Amministrazione non ha fornito riscontro su tale specifico profilo.
Quanto ai rilievi di drafting, la Sezione prende atto dell’impegno a recepirli nel testo da sottoporre al Consiglio dei ministri. Precisa però che, quando le osservazioni di drafting siano formulate in un parere interlocutorio, è opportuno trasmettere alla Sezione il testo modificato prima della conclusione dell’esame consultivo.
Conclusioni
La Sezione esprime parere nei sensi della motivazione. Il giudizio è sostanzialmente favorevole allo schema, ritenuto conforme alla disciplina primaria e non prima facie incompatibile con il diritto dell’Unione, ma accompagnato da osservazioni riguardanti la verifica europea preventiva, l’informazione degli interessati, la ritualità dei concerti ministeriali e la corretta gestione dei rilievi di drafting.
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