Cassazione Penale, Sentenza n. 07212/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a contestare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di fiducia per mancato deposito dello specifico mandato a impugnare e dell'elezione di domicilio, in relazione all'imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado. Il difensore aveva invece allegato all'atto di appello una procura speciale rilasciata dall'imputato il 9/10/2023 (dopo la sentenza di primo grado) contenente il riferimento al numero di RGNR del procedimento, il mandato a "proporre ogni tipo di impugnazione" e l'elezione di domicilio. La Corte territoriale aveva ritenuto difettare il requisito previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p.; la Corte di cassazione ha invece esaminato la validità del mandato allegato, la portata della modifica normativa introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n.114 e il principio tempus regit actum, e ha ritenuto il mandato sufficientemente specifico a dimostrare la volontà dell'imputato a impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. La Corte ha ritenuto che il mandato allegato fosse sufficientemente specifico (riferimento al RGNR, facoltà di impugnare ogni provvedimento, elezione di domicilio) e che, sebbene la disciplina più rigorosa fosse applicabile ratione temporis, in concreto i requisiti richiesti fossero soddisfatti.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Previgente disposizione che imponeva, in caso di imputato assente nel primo grado, il deposito contestuale all'atto di appello della procura speciale e dell'elezione di domicilio; la Corte valuta l'applicazione ratione temporis della disciplina al caso in esame
Ha modificato l'art. 581 c.p.p. escludendo la necessità dello specifico mandato per il difensore di fiducia dell'imputato dichiarato assente a decorrere dal 25/08/2024; la Corte applica il principio tempus regit actum, quindi la modifica non opera retroattivamente per le impugnazioni proposte prima del 25/08/2024
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado; rilevante perché la qualifica dell'imputato come "assente" attiva gli obblighi previsti dall'art. 581 previgente
Articolo del codice penale relativo al reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado (contestazione di merito non centrale rispetto alla questione di ammissibilità)
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (massima giurisprudenziale citata)
Sostiene che la disciplina abrogata dalla legge 9/8/2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, confermando l'applicazione ratione temporis della previgente norma
Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024 (giurisprudenza richiamata)
Affermava che il deposito della procura speciale unitamente all'atto di appello in procedimento in assenza è volto a dimostrare l'indefettibile volontà dell'imputato di impugnare e che tale deposito è previsto a pena di inammissibilità
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, per le impugnazioni proposte prima del 25/08/2024 resta necessario, a pena di inammissibilità, allegare la procura speciale e l'elezione di domicilio contestualmente all'atto di appello.
- Una procura speciale rilasciata dopo la sentenza di primo grado e allegata all'atto di appello è valida se contiene elementi specifici: riferimento univoco al procedimento (es. numero RGNR), il mandato espresso a impugnare (es. "proporre ogni tipo di impugnazione" o equivalente) e l'elezione di domicilio; formule solenni non sono indispensabili purché la volontà sia inequivoca.
- Occorre verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto all'entrata in vigore di modifiche legislative (principio tempus regit actum): la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'impugnazione.
- I tribunali di merito possono dichiarare inammissibile un appello per carenza di procura, ma la Corte di cassazione può annullare tale decisione se il mandato allegato risulta in concreto idoneo a dimostrare la volontà di impugnare.
- Per evitare contestazioni di ammissibilità, il difensore dovrebbe allegare all'atto di appello una procura chiara e completa che indichi il procedimento, i poteri di impugnazione e l'elezione di domicilio; in dubbio, documentazione integrativa tempestiva può essere determinante.
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