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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14510/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santonastaso impugnava per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e per presunta carenza di motivazione sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio (aveva concordato pena in appello ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p.). Rossini deduceva plurimi motivi: violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta difformità tra accusa e sentenza (riqualificazione del capo a)); illegittimità della punibilità del tentativo di falso ideologico (artt. 56, 479 c.p.); errata qualificazione del fatto come falso ideologico anziché falsità materiale; insufficienza della prova o errata qualificazione del reato di corruzione (art. 319 c.p.); errata esclusione della lieve entità/uso personale o dell'uso di gruppo con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 5).

La decisione

Il ricorso di Santonastaso è dichiarato inammissibile per motivi estranei a quelli consentiti e aspecificità; condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Il ricorso di Rossini è in parte accolto: la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione dei fatti ai capi f) e o) (riferiti a detenzione/cessione e alla qualificazione come uso personale/lieve entità) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sui capi e per eventuale rideterminazione della pena; nel resto il ricorso di Rossini è rigettato. Le altre doglianze di Rossini (corruzione, falso per induzione, compatibilità di riqualificazione sotto art. 48/110) sono respinte dalla Cassazione, che ritiene corretta la ricostruzione di merito o inammissibili le censure che tentano una nuova valutazione dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente Santonastaso per l'immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di gravame diversi dal trattamento sanzionatorio e aveva concordato la pena ex art. 599‑bis.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato da Rossini per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto compatibile la qualificazione come induzione (art. 48 c.p.) con la contestazione originaria di concorso (art. 110 c.p.), quindi nulla violazione.

  • art. 479 cod. pen.

    Falso ideologico in atto pubblico: la Corte conferma la possibilità di configurare il reato, anche nella forma tentata per induzione, quando il comportamento (es. inserimento di campione falso o manomissione del macchinario) è idoneo a ingannare il pubblico ufficiale che redige il referto.

  • art. 48 cod. pen.

    Induzione in errore del pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto che l'induzione sia una forma qualificata di concorso compatibile con la formulazione originaria dell'imputazione e che possa integrare il tentativo di falso ideologico quando l'atto idoneo viene posto in essere.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: utilizzato nella imputazione originaria; la Cassazione ha osservato che la definizione del contributo concorsuale è compatibile con la successiva precisazione come induzione (art. 48).

  • art. 319 cod. pen.

    Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito avesse adeguatamente documentato l'accordo corruttivo (intercettazioni, consegna di cocaina come corrispettivo) e non ha riesaminato i fatti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (comma 5)

    La Corte ricorda che la configurabilità della lieve entità richiede valutazione complessiva di elementi materiali e della azione; l'applicabilità non è esclusa per fatti ripetuti o continuativi e può prevalere uno degli indici. La Corte ha annullato la decisione di appello perché questa non aveva fornito una motivazione adeguata e analitica sulla esclusione del beneficio.

  • art. 477 cod. pen.

    Falsità materiale: prospettata dalla difesa come più adeguata rispetto al 479; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in falso ideologico per induzione poiché il referto falso è stato sottoscritto da altro pubblico ufficiale ingannato dall'esito manipolato.

  • art. 56 cod. pen.

    Tentativo: la Corte conferma che anche reati 'istantanei' come il falso in atto pubblico possono essere puniti nella forma tentata quando sussistono atti idonei e diretti a consumare il reato.

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Concordato tra le parti in appello sulla determinazione della pena: la Corte richiama il principio per cui sono ammissibili in cassazione le doglianze attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato o all'eventuale divergente contenuto della pronuncia, ma non censure su motivi espressamente rinunciati.

Massime di principio

  • La rinuncia a motivi di gravame in appello e l'accordo sulla pena (art. 599‑bis) limitano fortemente le possibilità di successo in Cassazione: non sono ammesse censure relative a questioni rinunciate o a vizi del tutto aspecifici.
  • La verifica della correlazione tra accusa e sentenza non è violata quando la qualificazione del contributo concorsuale viene precisata come induzione (art. 48 c.p.), purché la nuova qualificazione sia compatibile con il contenuto essenziale dell'imputazione originaria.
  • Il reato di falso ideologico in atto pubblico può essere punito anche nella forma tentata, ove vi siano atti idonei e diretti a produrre l'atto pubblico falso (es. inserimento di campione falso o manomissione del macchinario che rende l'operatore ingannevole).
  • La valutazione della configurabilità della "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) richiede una motivazione dettagliata che consideri quantità e qualità della sostanza e le modalità dell'azione: l'assenza di tale valutazione rende la decisione cassabile.
  • Le questioni di fatto (es. esistenza di patto corruttivo, qualificazione di pubblico ufficiale, rilevanza delle intercettazioni) sono sostanzialmente riservate al giudice di merito; la Cassazione non riesamina liberamente la prova, salvo vizi logico‑giuridici evidenti.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla imputazione, è necessario dimostrare una reale e sostanziale difformità; mere precisazioni o forme particolari di concorso non integrano automaticamente violazione del principio di correlazione.

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