Cassazione Penale, Sentenza n. 12258/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 13/09/2021 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 10/07/2021; si contestava il rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 20/04/2012 (art. 321, comma 2 c.p.p. e art. 12-sexies L. n. 356/1992) connesso a reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente proponeva due motivi: (1) violazione di norme (art. 12-sexies e art. 240-bis c.p.) e errata valutazione del fumus commissi delicti, sostenendo che il sequestro originario risaliva al 2004 e che la comparazione delle disponibilità doveva riferirsi al 2004 e non al 2012; argomentava inoltre che i procedimenti relativi al 2003-2004 erano ormai prescritti; (2) vizio di motivazione nella valutazione della prova giustificativa della provenienza lecita delle somme, censurando che il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione rapportandolo al 2012 anziché al 2004.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività e per il deposito nella cancelleria sbagliata. La Corte ha richiamato che il termine applicabile per i provvedimenti emessi in camera di consiglio è di 15 giorni (art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.) e non di 10 giorni; ha inoltre ribadito che il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 311, comma 3 c.p.p., richiamato dall'art. 325). Nel caso di specie l'ordinanza era stata notificata il 06/10/2021; il ricorso è stato depositato il 19/10/2021 presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari e pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Cagliari il 22/10/2021, oltre il termine ultimo (21/10/2021). Di conseguenza il ricorso è tardivo e inammissibile. Perciò non è stata esaminata la questione di merito relativa alla valutazione della prova giustificativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come norma che autorizza il sequestro di beni a corredo di reati; la Corte registra l'eccezione ma non entra nel merito per inammissibilità procedurale del ricorso.
Norma richiamata quale base procedurale per la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo; il ricorso mirava alla revoca ex art. 321, ma la Corte non ha valutato la fondatezza per motivi processuali.
Indica il reato sostanziale a cui si riferiva il sequestro; citato per contestualizzare il provvedimento cautelare oggetto del ricorso.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione al fumus commissi delicti; la Corte non si è pronunciata sul suo contenuto sostanziale a causa dell'inammissibilità procedurale.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze; la Corte l'ha interpretata insieme all'art. 311 richiamando il regime speciale di presentazione del ricorso.
Distinzione tra termine di 10 giorni per misure personali (comma 1) e disciplina speciale (comma 3) che impone la presentazione del ricorso nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la Corte ha evidenziato che l'art. 311 non richiamando il termine di 10 giorni nel contesto dell'art. 325 comporta l'applicazione del termine generale di 15 giorni per certe ordinanze.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Fonte del termine generale di 15 giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio; applicato dalla Corte per determinare il termine di impugnazione.
Richiamata per precisare che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione dell'atto e che la data rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.
Base normativa per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa e ha irrogato la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine per proporre ricorso per cassazione è, di regola, quello generale di 15 giorni (art. 585), non il termine di 10 giorni previsto per le misure cautelari personali.
- Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il deposito in altra cancelleria, anche se tempestivo rispetto a quella diversa, può rendere tardivo il ricorso se non perviene all'ufficio competente entro il termine utile.
- La data rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; la mancata trasmissione da parte della cancelleria presso cui è stato depositato non tutela il ricorrente rispetto al decorso del termine.
- L'inammissibilità processuale per tardività o per deposito presso ufficio non competente impedisce la verifica del merito sostanziale; le questioni su fumus o sulla comparazione temporale degli assets restano quindi inespresse se il ricorso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità non manifestamente priva di colpa il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare con attenzione termini e luogo di deposito prima della presentazione del ricorso.
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