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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37195/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art.186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n.285 (guida in stato di ebbrezza) commesso il 30/09/2017. Due motivi: (1) violazione e errata applicazione delle norme sugli eventuali procedimenti in assenza (artt. 420 bis e ss. c.p.p.), per mancata sospensione/errata declaratoria di assenza e carente motivazione; l'imputato aveva eletto domicilio presso un difensore d'ufficio e pertanto, secondo il ricorrente, il decreto che disponeva il giudizio sarebbe dovuto essere notificato a mani proprie per garantire la effettiva conoscenza del procedimento; (2) inosservanza degli artt. 114 disp. att., 354 e 356 c.p.p. per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione al rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo i giudici hanno ritenuto che dai fatti emergesse un esplicito rifiuto dell'indagato di dichiarare o eleggere domicilio, attestato dal verbale della Polizia Municipale sottoscritto dallo stesso Boccardi, e hanno quindi qualificato tale comportamento come volontario tentativo di elusione del processo. Perciò sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per procedere in assenza ai sensi dell'art.420 bis c.p.p.; la Corte ha inoltre distinto il caso dalle fattispecie affrontate dalle Sezioni Unite (Ismail, Innaro) che riguardano situazioni diverse (es. effettiva elezione di domicilio presso difensore). Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui non sussiste l'obbligo di dare l'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, posto che la presenza del difensore è funzionale alla correttezza dell'accertamento non ripetibile. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n.285

    art.186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n.285

    Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la condanna impugnata riguarda questa fattispecie sostanziale e il suo accertamento non è stato annullato dalla Corte.

  • art.420 bis c.p.p.

    Disposizione relativa alla possibilità di procedere in assenza dell'imputato quando vi sia una volontaria sottrazione; la Corte ha ritenuto che il rifiuto dichiarato di fornire domicilio costituisse indice di volontaria sottrazione, giustificando la declaratoria di assenza.

  • art.420 quater c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di tentare notifiche a mani proprie successivamente all'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che il caso concreto non fosse assimilabile a situazioni in cui sia stata effettivamente eletta dimora presso il difensore.

  • art.114 disp. att. c.p.p.

    art.114 disp. att. c.p.p.

    Norma che regola l'informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore; la Corte ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza consolidata, che non sussista l'obbligo di fornire tale avviso al conducente che rifiuta l'accertamento alcolimetrico.

  • artt.354 e 356 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di garanzie difensive e degli atti degli organi inquirenti; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la relativa disciplina procedurale nel caso di rifiuto dell'accertamento.

  • art.616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.6 (giurisprudenza CEDU richiamata)

    Richiamata indirettamente tramite la giurisprudenza di legittimità (Innaro, Ismail) per il principio dell'effettiva conoscenza del procedimento come requisito di conformità all'art.6 CEDU; la Corte ha però distinto il caso concreto dalle situazioni in cui l'effettiva conoscenza sia discutibile.

Massime di principio

  • La dichiarazione o l'elezione di domicilio presso un difensore può costituire un "indice" di effettiva conoscenza del procedimento, ma non è automaticamente determinante: va valutato caso per caso se l'elezione sia stata effettiva e se l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di conoscere l'atto formale di chiamata in giudizio.
  • Il rifiuto esplicito dell'indagato di indicare domicilio o di ricevere notifiche può essere qualificato come volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e legittima la prosecuzione del procedimento in sua assenza ai sensi dell'art.420 bis c.p.p.
  • Nei casi di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non ripetibili (es. alcoltest), la giurisprudenza di legittimità ritiene che non sussista l'obbligo di informare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art.114 disp. att.; la presenza del difensore è comunque finalizzata a garantire la regolarità dell'accertamento se questo viene effettuato.
  • Se si contesta la mancata conoscenza del procedimento, è fondamentale produrre elementi che dimostrino l'assenza di notifiche formali o l'inesistenza di un rapporto effettivo con il difensore presso cui si sarebbe eletto domicilio (es. assenza di atti ricevuti, documentazione dell'impossibilità di conoscenza).
  • Per evitare che venga ritenuta volontaria la sottrazione alla conoscenza del processo, l'imputato dovrebbe, se possibile, adottare comportamenti attivi per ricevere e comprovare la ricezione degli atti (elettronica o formale), ovvero documentare tempestivamente eventuali difficoltà oggettive nella ricezione delle notifiche.

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