Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37178/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile MOSCA ha impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto PELLINEN per le lesioni colpose derivanti da una manovra di sorpasso irregolare durante una gara su circuito. Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 50 e 51 c.p. in relazione all'applicazione della scriminante non codificata del "rischio consentito" in ambito sportivo, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la sua applicazione perché il pilota aveva volontariamente inosservato regole cautelari specifiche del regolamento di gara; contesta inoltre la motivazione della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi sostanziali del ricorrente alla luce dell'evoluta giurisprudenza che richiede, anche nelle competizioni sportive, una valutazione concreta della colpa (prevedibilità, evitabilità e nesso causale) e non l'automatica trasposizione penale della violazione di regole sportive. Ha inoltre ricordato che le regole di gara non sono sempre regole cautelari idonee a determinare responsabilità penale e che il sindacato di legittimità sulla motivazione dell'appello è precluso per effetto dell'art.606, comma 2-bis c.p.p. relativamente alle sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese difensive sostenute dalla parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile causa di giustificazione (consenso dell'avente diritto); la Corte non ha ritenuto applicabile automaticamente tale scriminante al caso di violazione di regole sportive, richiedendo invece verifica concreta della rilevanza penale.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato dal ricorrente (esercizio di un diritto); la Corte ha sottolineato che le cause di giustificazione codificate non giustificano una estensione automatica del "rischio consentito" senza la verifica concreta dei presupposti di antidoverosità.

  • art. 606 c.p.p., comma 2-bis

    La Corte ha ritenuto che, per le sentenze di appello rese su reati di competenza del Giudice di Pace, il sindacato sulla motivazione è limitato e ciò ha reso il ricorso per vizi della motivazione inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato ai sensi dell'inammissibilità del ricorso per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; la Corte ha valutato che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • D.Lgs. 6 febbraio 2018, n.11, art.5 comma 1

    Richiamato quale norma che ha introdotto talune limitazioni procedurali (collegata all'art.606 c.p.p. e alla disciplina delle impugnazioni), utilizzata per sostenere l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione di una regola del gioco o del regolamento sportivo non determina automaticamente responsabilità penale: occorre verificare se la regola sia una regola cautelare rilevante penalmente e se la condotta abbia concretizzato il rischio che la regola mirava a prevenire.
  • Nelle competizioni sportive il giudice deve effettuare una valutazione concreta della colpa (prevedibilità, evitabilità, nesso causale) e della proporzionalità della condotta rispetto alla natura e alle caratteristiche della gara prima di escludere la rilevanza penale invocando il "rischio consentito".
  • La scriminante del "rischio consentito" può operare quando la condotta, pur irregolare rispetto al regolamento sportivo, sia coerente con lo spirito della competizione, non tesa a recare danno e non ecceda i limiti della lealtà sportiva (assenza di "quid pluris").
  • Sul piano processuale, i ricorsi per vizio di motivazione contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace possono risultare inammissibili in base all'art.606 c.p.p., comma 2-bis; prima di proporre ricorso è necessario valutare la ammissibilità procedurale per evitare sanzioni.
  • In caso di contenzioso sportivo con lesioni, le prese di posizione dell'autorità sportiva e le eventuali sanzioni disciplinari non escludono automaticamente l'accertamento penale; tuttavia, la presenza di sanzioni sportive può influire sulla valutazione della 'normalità' del rischio accettato dagli atleti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.