Cassazione Penale, Sentenza n. 37172/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per coltivazione e detenzione di stupefacenti (n.6 piante di cannabis alte circa 2 metri con infiorescenze; gr.17 circa di marijuana; rami e infiorescenze essiccate). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge (art.49 c.p.), sostenendo che non era stato accertato il quantitativo di principio attivo e che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite "Caruso" (n.12348/2019), la coltivazione domestica concretamente inoffensiva o destinata all'uso personale può non integrare reato. Chiedeva altresì il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione, non sia necessaria la quantificazione immediata del principio attivo: è sufficiente la corrispondenza botanica e l'attitudine delle piante a produrre sostanza stupefacente (piante alte ~2 metri con infiorescenze). La Corte ha escluso che la coltivazione fosse destinata esclusivamente all'uso personale: le risultanze investigative (rapporti continuativi di cessione, contatti telefonici, dichiarazioni degli acquirenti) supportano l'elemento della destinazione al mercato. Quanto alla detenzione separata di sostanza, gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di principio attivo, anche se non quantificato, escludendo l'inoffensività. L'istituto dell'art.131-bis c.p. è stato considerato inapplicabile: la condotta è risultata abituale e non di particolare tenuità; i due istituti (art.73, comma 5 DPR 309/90 e art.131-bis c.p.) non sono sovrapponibili. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
La norma descrive la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte interpreta che la configurabilità del reato di coltivazione richiede la corrispondenza botanica della pianta e la sua attitudine a produrre sostanza stupefacente; non è invece necessario accertare la quantità di principio attivo immediatamente estraibile.
Codice penale - art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. La Corte rileva che tale istituto è strutturalmente e teleologicamente distinto dalla fattispecie di lieve entità di cui all'art.73 c.5 DPR 309/90 e non è applicabile se ricorrono elementi di abitualità e offensività.
Codice penale - art. 49
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente inosservanza o errata applicazione tale da incidere sul verdetto.
Sez. U., n. 12348 del 19/12/2019 (sentenza "Caruso")
Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente
Le Sezioni Unite precisano i criteri per distinguere la coltivazione illecita dalla coltivazione domestica per uso personale: le attività domestiche di minime dimensioni, con tecniche rudimentali, scarso numero di piante, quantitativo modesto e assenza di indici di inserimento nel mercato possono essere escluse dall'ambito penale; ma piante sviluppate con infiorescenze e indicatori di destinazione al mercato integrano il reato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.3, n.18155 del 16/04/2021)
Conferma che la fattispecie di lieve entità di cui all'art.73 c.5 DPR 309/90 e la causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. sono distinte e richiedono valutazioni differenti: la prima valuta quantità e qualità della sostanza e modalità dell'azione; la seconda valuta modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo e non abitualità.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di coltivazione non è necessario accertare la quantità immediata di principio attivo: bastano conformità botanica e attitudine della pianta a produrre sostanza stupefacente (es. piante con infiorescenze sviluppate).
- La coltivazione domestica è esclusa dalla norma penale solo se di minime dimensioni e chiaramente destinata all'uso personale (criteri: tecniche rudimentali, scarso numero di piante, modesto quantitativo producibile e assenza di indici di commercializzazione).
- La presenza del principio attivo, anche se non quantificata per disomogeneità dei reperti, è elemento idoneo a dimostrare l'efficacia drogante della sostanza e l'offensività della condotta.
- Indizi come rapporti continuativi di cessione, contatti telefonici con acquirenti e dichiarazioni di consumatori possono legittimamente essere utilizzati per dedurre la destinazione allo spaccio e l'abitualità dell'attività, ostando al riconoscimento di attenuanti come l'art.131-bis.
- L'art.131-bis c.p. richiede sia la lieve entità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento; se dai fatti emerge l'abitualità della cessione, la causa di non punibilità non è applicabile.
- Nel difendere casi di coltivazione, l'onere probatorio della difesa è quello di dimostrare l'effettiva inoffensività e l'assenza di elementi indicativi di inserimento nel mercato; la mera assenza di quantificazione del principio attivo non è sufficiente se vi sono altri indici contrari.
- Nel giudizio di merito la motivazione che richiami elementi coerenti e logici (seppur succinta) è sufficiente a resistere al gravame in Cassazione se non emerge un travisamento della prova o un errore di diritto evidente.
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