Cassazione Penale, Sentenza n. 37177/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della rideterminazione della pena effettuata dalla Corte d'appello di Roma a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. 40/2019) che ha modificato la soglia minima della forchetta edittale dell'art.73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio motivazionale per carenza di motivazione circa i criteri adottati dal giudice del rinvio: in particolare il discostarsi dal minimo edittale nella determinazione della pena base e il contenimento al minimo della diminuzione per il tentativo.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel rideterminare la pena (che in appello era stata fissata in complessivi 4 anni di reclusione e €14.000 di multa), si sia attenuta ai principi di motivazione richiesti per la dosimetria della pena alla luce della sentenza costituzionale. Il giudice di rinvio ha preso in considerazione, anche implicitamente, i criteri dell'art.133 c.p. e le argomentazioni del primo giudice circa la gravità del fatto (importazione di rilevante quantitativo di stupefacente dal Sudamerica, organizzazione e collegamenti internazionali) e la vicinanza del fatto alla consumazione che giustificava una limitata riduzione per il tentativo. Il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art.73 comma 1
la sentenza 40/19 della Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.73 comma 1 Dpr 309/90 nella parte in cui prevedeva la pena minima della reclusione in otto anni anziché in sei
la pronuncia costituzionale ha ridotto la soglia minima della forchetta edittale; il giudice del rinvio ha dovuto adeguare la dosimetria della pena alla nuova forchetta
Codice penale, art.133
criteri da utilizzare per la determinazione della pena (circostanze generiche, grado di colpevolezza, personalità del reo, finalità della pena, ecc.); il giudice di merito può richiamare tali criteri anche implicitamente purché la decisione risulti logicamente connessa alle risultanze
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
es. sez.4 n.21294/2013 Serratore; sez.2 n.28852/2013 Taurasi; sez.3 n.29968/2019 Del Papa; sez.2 n.36245/2009 Denaro
la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è potere discrezionale del giudice di merito: la motivazione è soddisfatta anche con richiami generici quali "pena congrua" o richiamo alla gravità del reato quando la pena è applicata in misura media o prossima al minimo
Massime di principio
- Quando interviene una pronuncia costituzionale che modifica la forchetta edittale, il giudice di rinvio deve adeguare la pena alla nuova forchetta tenendo conto dei criteri dell'art.133 c.p.; non è necessario ripetere esaustivamente ogni argomento già valutato dai giudici di merito precedenti se da essi emergono ragioni logiche e coerenti
- La valutazione della pena tra minimo e massimo è sostanzialmente discrezionale: la Cassazione sindaca la legittimità della motivazione solo se è manifestamente contraddittoria, illogica o del tutto carente; richiami generici a elementi come gravità del reato, capacità a delinquere o "pena congrua" possono essere sufficienti quando la pena non si discosta in modo irragionevole dai parametri
- La diminuzione per il tentativo può essere contenuta al minimo quando l'azione sia prossima alla consumazione (es. acquisto e carico della sostanza, intervento esterno che impedisce la consumazione): il giudice deve spiegare, anche brevemente, perché il tentativo è stato valutato come quasi consumato
- Se il giudice del rinvio parte da una pena di gran lunga inferiore alla misura di primo grado, è opportuno che espliciti i criteri e le ragioni del diverso apprezzamento; tuttavia, l'esistenza di argomentazioni logiche e delle risultanze processuali rilevate in primo grado può valere a coprire la motivazione implicita
- In casi analoghi la parte che impugna per vizio motivazionale deve dimostrare la manifesta illogicità o l'assenza totale di motivazione e non può limitarsi ad eccepire un semplice discostamento dal minimo edittale senza assorbire il quadro fattuale e le valutazioni già compiute dai giudici di merito
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