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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37179/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli per molteplici censure: Pepillo contesta difetto di motivazione sulla sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 74 DPR 309/90), la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'attribuzione e l'interpretazione di intercettazioni ambientali (con uso di soprannomi per identificazione) e la configurazione delle aggravanti (art. 7 L.203/1991 e art. 74, comma 4 DPR 309/90); Bosti lamenta inosservanza della pronuncia di annullamento della Cassazione e carenza di motivazione in ordine alle aggravanti art. 7 L.203/1991 contestate ai capi 10 e 14; Maresca deduce omessa pronuncia sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e chiede valutazione anche dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, n.4 c.p.; Schisano lamenta vizio nella determinazione della pena e che l'aumento per l'aggravante art. 7 sia stato superiore a quello del primo giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli infondati. In particolare: per Pepillo è stata confermata la ricostruzione della Corte d'appello circa l'inserimento nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, con adeguata individuazione delle intercettazioni e del loro riscontro con le dichiarazioni dei collaboratori e sussistenza delle aggravanti; per Bosti la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia colmato le carenze motivazionali segnalate e che sussistano elementi per l'aggravante; per Maresca la Corte d'appello ha correttamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la questione dell'attenuante ex art. 62, n.4 non poteva essere riproposta per limiti di devoluzione; per Schisano la Corte di merito ha sanato la discrepanza tra dispositivo e motivazione riguardo alla pena e la disciplina consente al giudice dell'impugnazione di modificare i singoli elementi della pena compatibilmente con la diminuzione complessiva. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha applicato l'art. 74 anche nella parte in cui prevede l'aggravante del quarto comma (associazione armata) rilevando che, in materia di stupefacenti, è sufficiente la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione senza necessità di ulteriore collegamento tra arma e scopo

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Riguarda i reati in materia di stupefacenti (detenzione, cessione); la Corte ha valutato la pena di riferimento e le ipotesi di lieve entità e continuazione alla luce degli interventi giurisprudenziali e costituzionali richiamati

  • Legge 11 agosto 1991, n. 203, art. 7 (oggi collegato a art. 416-bis cod. pen.)

    Aggravante per agevolazione o uso del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'aggravante può concorrere o essere provata sia nella forma del "metodo mafioso" sia nella finalità di agevolare il sodalizio, richiedendo motivazione su elementi oggettivi e soggettivi, e ha ritenuto sussistente l'agevolazione quando è dimostrato che il comportamento ha rafforzato la presenza del clan sul territorio

  • Codice penale, art. 62, comma 1, n. 4

    Circostanza attenuante speciale per evento di speciale tenuità o per motivo di lucro esiguo; la Corte ha richiamato che la giurisprudenza di legittimità ammette l'applicabilità anche ai reati in materia di stupefacenti, ma ha osservato che la richiesta non poteva essere propagata ex novo nel giudizio di rinvio se non dedotta precedentemente

  • Codice di procedura penale, art. 627

    Norma richiamata dai ricorrenti per contestare l'adeguamento della Corte di rinvio alla pronuncia di annullamento della Cassazione; la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata uniformità quando la Corte d'appello ha effettivamente colmato le lacune motivazionali

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Regola il divieto di "reformatio in peius" in sede di impugnazione; la Corte ha ricordato che il giudice dell'impugnazione che riformi la responsabilità può modificare i singoli elementi della pena purché la pena complessiva non aumenti rispetto al nuovo quadro accusatorio

  • Codice di procedura penale, art. 628, comma 2

    Limita l'ambito del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di rinvio alle questioni non già decise dalla pronuncia di annullamento; la Corte ha escluso la riapertura di questioni già esaminate dalla Cassazione

  • Codice di procedura penale, artt. 187, 192, 234

    Norme sulle intercettazioni e sulla valutazione delle registrazioni; la Corte ha ritenuto corretta la metodologia di identificazione dell'imputato attraverso soprannomi, riconoscimento di voce e riscontri investigativi quando adeguatamente motivata

  • Codice penale, art. 59

    Principio generale sulla individualizzazione della pena; richiamato dalla Corte per giustificare la valutazione complessiva delle circostanze e dell'entità della pena

  • Norme giurisprudenziali citate (Sez. U. e varie sentenze della Cassazione)

    La Corte richiama orientamenti di legittimità su ammissibilità dell'attenuante ex art. 62, n.4 anche per stupefacenti, sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e sulla configurazione delle aggravanti

Massime di principio

  • La mera esistenza di differenze o discrasie tra le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia non invalida automaticamente la loro utilizzazione se vi sono altri elementi di riscontro (intercettazioni, servizi, sequestri) e se la Corte motiva la compatibilità o la spiegazione temporale delle divergenze
  • Per l'attribuzione di conversazioni intercettate a un imputato tramite soprannomi occorre un percorso motivazionale concreto (riconoscimento voce, riscontri fotografici o investigativi) che la Corte deve esporre chiaramente; se ciò è fatto, le intercettazioni costituiscono prova diretta
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa (art. 7 L.203/1991) può essere configurata sia sul piano oggettivo (metodo mafioso) sia su quello soggettivo (finalità di favorire il clan): il giudice deve motivare su entrambi gli aspetti quando rilevanti
  • L'aggravante dell'associazione armata nel settore degli stupefacenti (art. 74, comma 4 DPR 309/90) richiede la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione; non è necessario dimostrare il loro uso in funzione del traffico nello stesso modo richiesto per il 416-bis cod. pen.
  • In sede di impugnazione, il giudice che riforma la decisione può ricalcolare o modificare i singoli elementi della pena purché la motivazione giustifichi la nuova determinazione e si rispetti il divieto di "reformatio in peius" nei limiti previsti dalla legge
  • In un giudizio di rinvio dopo annullamento per motivi determinati, non possono essere riproposte in Cassazione questioni già esaminate e decise nella pronuncia di annullamento; inoltre richieste di applicazione di attenuanti basate su orientamenti giurisprudenziali emersi dopo la fase di appello possono risultare improprie nel giudizio di rinvio se non originariamente dedotte

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