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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37173/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) violazione delle norme processuali e nullità/inutilizzabilità delle immagini estratte dalla telecamera dell'istituto di credito (art.191, 234 e 511 c.p.p.), con censura sull'acquisizione delle fotografie contenute in una relazione di servizio della polizia giudiziaria; 2) vizio di motivazione e difetto di prova in ordine all'identificazione dell'imputato e all'interpretazione delle intercettazioni (cripticità del linguaggio, assenza di riscontri e indeterminatezza dei quantitativi, con richiamo alla possibile applicazione dell'art.73 comma 5 DPR 309/90); 3) vizio di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontino adeguatamente con il ragionamento della sentenza di appello e ripropongano doglianze già esaminate e respinte dalla corte distrettuale. Sull'utilizzabilità delle immagini CCTV la Corte ha condiviso la valutazione che le parti descrittive dei fotogrammi, considerate atti irripetibili, possano essere acquisite e valutate separatamente dalla relazione di servizio di PG; tale acquisizione è stata ritenuta legittima. Quanto alle intercettazioni, la Corte ha confermato che le conversazioni criptiche possono essere interpretate dal giudice di merito e che, se gli indizi risultano "gravi, precisi e concordanti", costituiscono prova diretta anche senza riscontri esterni. L'identificazione è stata ritenuta affidabile per il cumulo di elementi (utenze telefoniche, utilizzo di carta di debito, riconoscimento fotografico). La qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 DPR 309/90 è stata ritenuta corretta e non ricondotta al comma 5. L'espulsione è stata ritenuta legittima e obbligatoria ai sensi dell'art.86 DPR 309/90, anche in considerazione della pericolosità sociale e dei precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.191 c.p.p.

    Riferita alla valutazione sull'utilizzabilità delle parti descrittive delle relazioni/atti di PG; la Corte ammette l'uso delle parti descrittive irripetibili separate dalla parte valutativa

  • art.234 c.p.p.

    Riferimento procedurale sull'acquisizione dei documenti e modalità di utilizzazione in dibattimento; la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione dei fotogrammi come documenti irripetibili

  • art.511 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione di nullità/inutilizzabilità; la Corte ha ritenuto che non sussista inutilizzabilità delle parti descrittive irripetibili

  • art.192 c.p.p. comma terzo

    Richiamato relativamente al valore probatorio delle intercettazioni fra terzi; la Corte ha confermato che tali intercettazioni possono costituire prova diretta se valutate secondo criteri di linearità logica

  • art.73 DPR 309/90 (commi 1 e 5)

    Esaminata la qualificazione giuridica delle condotte: la Corte ha ritenuto che i fatti rientrino nel comma 1 (detenzione e cessione) e non nel comma 5, sulla base di riferimenti quantitativi ed elementi probatori

  • art.86 DPR 309/90

    Base normativa dell'espulsione: la Corte ha ritenuto obbligatoria l'espulsione e legittimo il giudizio negativo sulla personalità per la pericolosità sociale

Massime di principio

  • Le parti descrittive contenute in atti della polizia giudiziaria (es. fotogrammi, fotografie di stato dei luoghi) possono essere utilizzate come prova se caratterizzate da irripetibilità e se acquisite separando la descrizione dall'elemento valutativo dell'atto di PG
  • Le intercettazioni, anche quando criptiche o provenienti da conversazioni tra terzi, possono costituire fonte diretta di prova se gli indizi risultano gravi, precisi e concordanti; l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità
  • L'identificazione dell'imputato può fondarsi su un cumulo di indizi (utenze telefoniche monitorate, utilizzo di carte di pagamento, riconoscimento fotografico) purché la valutazione sia logica e coerente con le risultanze investigative
  • Le censure generiche o ripropositive che non si confrontano punto per punto con il ragionamento difensivo della sentenza impugnata sono inammissibili in Cassazione
  • L'espulsione prevista dalla normativa sugli stupefacenti può essere disposta quando sussistono condizioni di obbligatorietà e un giudizio di pericolosità basato su precedenti e assenza di fonti lecite di reddito

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