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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6579/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e, in particolare, della protezione umanitaria. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda e il giudice di primo grado aveva confermato il diniego; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2335/2018 depositata il 28 agosto 2018, aveva a sua volta confermato il rigetto della protezione umanitaria. Il ricorrente aveva riferito di essere emigrato per ragioni economiche, allo scopo di aiutare la famiglia, e di aver lavorato in un ospedale in Bangladesh svolgendo pulizie, lamentando il pagamento solo parziale delle prestazioni e reazioni aggressive del datore di lavoro. Con un unico motivo, articolato in due profili, ha denunciato la violazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998: da un lato, per l’omessa considerazione dell’instabilità politica, sociale ed economica del Bangladesh, degli scontri tra fazioni e delle calamità naturali; dall’altro, per l’omessa comparazione tra il livello di integrazione sociale raggiunto in Italia e la condizione personale che lo avrebbe atteso in caso di rimpatrio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo profilo, rilevando che la deduzione relativa alle calamità naturali e alla situazione climatica del Bangladesh era nuova: nei precedenti gradi erano state prospettate soltanto la situazione di conflitto generalizzato e le dinamiche interne del Paese, e il ricorso non indicava che il tema delle calamità fosse stato già sottoposto ai giudici di merito. Ha inoltre precisato che il mero richiamo alle condizioni generali del Paese di provenienza non è, da solo, presupposto sufficiente per la protezione umanitaria. Ha rigettato il secondo profilo, richiamando la necessità di una valutazione individuale e comparativa della vita privata e familiare del richiedente in Italia, della situazione personale precedente alla partenza e delle conseguenze del rimpatrio; l’integrazione in Italia, considerata isolatamente e astrattamente, non basta. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva descritto come generiche le allegazioni sulle retribuzioni non pagate e sulle aggressioni, e aveva rilevato che il ricorrente aveva indicato ragioni economiche per la partenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200, oltre spese prenotate a debito; è stato altresì dichiarato sussistente, ove dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008

    E dunque il mero richiamo alle condizioni interne del paese di provenienza non integra un presupposto conferente ai fini del riconoscimento della misura qui reclamata.

    Il solo richiamo alla situazione generale del Paese di origine non è sufficiente a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

    In questa cornice, il giudizio a cui sono tenuti la Commissione territoriale, prima, ed il giudice, successivamente, si fonda, perciò su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass., Sez. I, 12/11/2018, n. 28990) e postula una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, non potendosi tipizzare – almeno nel vigore del diritto antevigente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, applicabile alla specie secondo le SS.UU (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459) – le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, proprio perchè che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079).

    La protezione umanitaria, nel regime applicabile al caso, richiede un accertamento individuale delle condizioni di vulnerabilità e una comparazione tra la vita privata e familiare sviluppata in Italia, la situazione personale anteriore alla partenza e quella conseguente al rimpatrio. È una tutela atipica e residuale, non automatica né limitabile a categorie predeterminate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La protezione umanitaria, nel regime anteriore alla modifica normativa applicabile al caso, è una misura atipica e residuale: il suo riconoscimento presuppone l’accertamento individuale di una condizione di vulnerabilità e non discende automaticamente dal rigetto delle altre forme di protezione internazionale.
  • La valutazione della vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria richiede una comparazione individuale tra la vita privata e familiare sviluppata nel Paese di accoglienza, la situazione personale vissuta nel Paese di origine prima della partenza e la condizione alla quale il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio.
  • Il livello di integrazione sociale raggiunto nel Paese di accoglienza, considerato isolatamente e in astratto, non fonda il diritto alla protezione umanitaria; neppure è sufficiente, da solo, il riferimento alla compromissione generale dei diritti umani o alle condizioni interne del Paese di origine.
  • In cassazione non è esaminabile come questione nuova una circostanza rilevante per la domanda di protezione che non risulti essere stata sottoposta ai giudici di merito; chi la deduce deve indicare nel ricorso dove e come essa sia stata tempestivamente introdotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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