Cassazione Civile, Ordinanza n. 07375/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004 per un ritardo superiore a tre ore di voli internazionali operati da una compagnia aerea. Due passeggeri avrebbero ceduto il proprio credito alla società attrice, che ha agito in giudizio contro il vettore per ottenere Euro 1.200. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo nulla la cessione per violazione dell’art. 106 TUB e, quindi, carente la legittimazione attiva dell’attrice. In appello, il Tribunale ha invece ritenuto valida la cessione e ha condannato la compagnia aerea. In cassazione la società aerea ha articolato quattro motivi: 1) falsa applicazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e dell’art. 81 c.p.c., sostenendo che il negozio fosse in realtà un mandato oneroso all’incasso e non una cessione di credito, con conseguente difetto di legittimazione ad agire in nome proprio; ha inoltre richiamato il TULPS per mancanza di autorizzazione all’attività di recupero crediti; 2) violazione dell’art. 106 TUB e del D.M. n. 53/2015, assumendo che l’operazione fosse un acquisto oneroso di crediti assimilabile a finanziamento soggetto ad autorizzazione e iscrizione all’albo; 3) violazione degli artt. 1353, 1418 e 1470 c.c., per asserita nullità della cessione per indeterminatezza/difetto del prezzo, ritenuto dal giudice determinabile per relationem; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1260, co. 2, c.c. e 2697 c.c., per non avere il Tribunale ritenuto provata la conoscenza da parte della cessionaria del divieto di cessione previsto nelle condizioni generali di trasporto. La società resistente ha proposto controricorso e, in via incidentale condizionata, ha dedotto la mancata pronuncia sulla vessatorietà della clausola contrattuale che vietava la cessione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. e perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ritenuto generica e inammissibile la doglianza sul TULPS. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente sollecitava un diverso accertamento di fatto; la Corte ha condiviso l’impostazione del Tribunale secondo cui non ogni acquisto di crediti a titolo oneroso integra finanziamento ex art. 106 TUB, specialmente quando l’operazione sia qualificabile come compravendita di crediti senza oneri ulteriori rispetto al prezzo e con funzione di mera esazione del credito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Tribunale aveva motivato in modo congruo sulla determinabilità del prezzo per relationem e, comunque, la censura tendeva ancora una volta a sovrapporre una diversa lettura dei fatti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove, ma solo in casi specifici non ricorrenti nel caso di specie. Conseguentemente, essendo stato rigettato/inammissibile il ricorso principale, è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale alle spese di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, co. 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.
Norme richiamate
la censura sull’interpretazione del contratto non può risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito
richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione ad agire in nome proprio, ma la Corte non accoglie la censura
la doglianza è reputata manifestamente inammissibile perché, qualificando il rapporto come acquisto di proprio credito, non viene in rilievo l’attività di recupero crediti per conto terzi
non ogni acquisto di crediti a titolo oneroso integra attività di finanziamento soggetta ad autorizzazione; occorre verificare la concreta funzione dell’operazione
gli acquisti di crediti a titolo oneroso possono rientrare tra le operazioni di finanziamento, ma il dato va letto distinguendo gli acquisti funzionali al finanziamento da quelli finalizzati alla mera esazione del credito
richiamato insieme all’art. 2 nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
richiamato per sostenere la nullità della cessione per prezzo condizionato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato per invocare la nullità del negozio, ma senza accoglimento
la compravendita presuppone un prezzo; nel caso concreto il prezzo è stato ritenuto determinabile per relationem
non può essere denunciata in cassazione per contestare la valutazione del materiale istruttorio, salvo utilizzo di prove non dedotte o travisamento di prove legali
richiamato in tema di cedibilità del credito e di eventuali limiti alla cessione; la doglianza sulla conoscenza del divieto non supera il vaglio di ammissibilità
richiamato dal ricorrente per sostenere un erroneo riparto/prova della conoscenza del divieto di cessione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
Regolamento (CE) n. 261/2004
la compensazione pecuniaria per ritardo/cancellazione ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa del vettore; il credito è cedibile
la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha legittimato la condanna per responsabilità aggravata
il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando le prove e le contestazioni siano state dedotte nei gradi di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del negozio o delle prove.
- La qualificazione di un’operazione di cessione del credito come compravendita o come mandato all’incasso è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non mediante una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- L’acquisto oneroso di crediti non integra automaticamente un’attività di finanziamento soggetta ad autorizzazione ex art. 106 TUB: occorre verificare la concreta funzione economica dell’operazione e la presenza o meno di un sacrificio ulteriore e diverso rispetto al prezzo della cessione.
- La cessione di un credito è nulla per difetto di causa o di elemento essenziale solo se il prezzo risulti realmente indeterminato e non determinabile; ove il prezzo sia rinviato a un listino o comunque ricavabile per relationem, la nullità non può essere affermata in via automatica.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi specifiche, non per contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Nei crediti da compensazione aerea ex Reg. CE n. 261/2004, il diritto alla compensazione ha natura oggettiva e può essere validamente ceduto al cessionario, che è legittimato ad agire in giudizio in base al titolo di acquisto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07253/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07255/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07258/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07259/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07260/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →