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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34991/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un utilizzatore aveva stipulato nel 2006 un contratto di leasing per un'imbarcazione da diporto, finanziato dalla società concedente poi incorporata nella banca ricorrente. Nel 2011 l'utilizzatore aveva esercitato un diritto di recesso previsto dal contratto. La concedente aveva tuttavia ottenuto decreto ingiuntivo per i canoni residui fino alla scadenza del rapporto e per le spese di riconsegna/custodia dell'imbarcazione. L'utilizzatore si era opposto; il Tribunale, pur riconoscendo la legittimità del recesso con sentenza non definitiva, aveva poi condannato l'utilizzatore al pagamento dei canoni residui e delle spese di deposito. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che, essendo legittimo il recesso, i canoni erano dovuti solo fino a quel momento e che nulla era dovuto per le spese successive alla mancata riconsegna, poiché l'utilizzatore aveva formalmente offerto la restituzione del bene. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per asserita errata interpretazione della clausola di recesso, che secondo la ricorrente avrebbe imposto il pagamento dei canoni residui; 2) violazione dell'art. 1591 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso una domanda di danni da ritardata consegna; 3) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla medesima questione; 4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in tema di spese di restituzione e custodia, che secondo la ricorrente sarebbero comunque dovute in base alla clausola contrattuale, a prescindere dalla messa in mora del concedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il legittimo esercizio del recesso determina l'estinzione del rapporto e, quindi, il venir meno dell'obbligo di corrispondere i canoni successivi allo scioglimento; ha inoltre osservato che non si trattava di risoluzione per inadempimento né di un'obbligazione a carico di chi si libera arbitrariamente dal vincolo. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, rilevando che la clausola contrattuale sulle spese di riconsegna poneva sì un'obbligazione a carico dell'utilizzatore, ma tale obbligazione restava soggetta alle regole generali, compresa la mora del creditore; avendo l'utilizzatore più volte offerto la riconsegna senza risposta, correttamente la Corte territoriale aveva escluso l'addebito delle spese successive. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali vanno interpretate secondo il senso letterale e sistematico; nel caso concreto non consentivano di mantenere in vita l'obbligo di pagare i canoni dopo il legittimo recesso.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la debenza di somme analoghe al danno da ritardata restituzione, ma la censura è stata assorbita o comunque non accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per asserita pronuncia ultra petita; la Corte non ha accolto la censura perché la questione decisiva era l'insussistenza dell'obbligo residuo dopo il recesso.

  • art. 1207 c.c.

    La mora del creditore comporta che questi debba sostenere le spese di custodia e conservazione della cosa dovuta; la clausola contrattuale non deroga a tale regola generale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la soccombenza della ricorrente, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un contratto attribuisce ad una parte un diritto di recesso legittimamente esercitato, il rapporto si estingue e non possono pretendersi, salvo diversa pattuizione inequivoca compatibile con la struttura del recesso, prestazioni corrispondenti a obblighi successivi allo scioglimento del vincolo.
  • La clausola che disciplina gli effetti economici del recesso va interpretata in modo coerente con la natura del recesso stesso: non è assimilabile alla risoluzione per inadempimento e non consente, di regola, di convertire il recesso in una fonte di debito per l'intera durata residua del rapporto.
  • Le obbligazioni di pagamento connesse alla restituzione del bene restano soggette alle regole generali sull'adempimento e sulla mora del creditore; se il debitore offre formalmente la riconsegna e il creditore rifiuta o non risponde, il creditore sopporta gli effetti della mora, incluse le spese di custodia e conservazione.
  • In presenza di offerta formale di adempimento rimasta senza esito, non può imputarsi al debitore il costo della custodia successiva del bene quando tale costo derivi dal comportamento del creditore che ha omesso di cooperare alla restituzione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMora
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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