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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22969/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

Una società cessionaria di crediti agiva per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento da una struttura privata negli anni 2013-2014, sulla base di un accordo contrattuale con l'azienda sanitaria. In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento della regione e dell'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il tribunale aveva ritenuto che l'obbligo di pagamento gravasse sulla regione per effetto di una ratifica dell'accordo, ma aveva comunque rigettato la domanda. In appello la società censurava tale ricostruzione, sostenendo che l'obbligo non poteva essere posto in capo alla regione e che il giudice avrebbe errato nell'applicare la normativa regionale e il d.lgs. n. 502/1992; lamentava inoltre la mancata ammissione della chiamata in giudizio della regione e riproponeva la domanda di arricchimento senza causa. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello nei confronti della regione per giudicato e lo rigettava nel resto. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione della normativa statale e regionale sulla ripartizione delle competenze tra regione e aziende sanitarie e sulla validità dell'addenda contrattuale sottoscritta senza il dirigente generale; con il secondo motivo lamentava l'omesso esame del motivo d'appello sulla domanda ex art. 2041 c.c. L'azienda sanitaria proponeva ricorso incidentale censurando la decisione sulla prova della mancata comunicazione dell'ordinanza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito alla regione un obbligo diretto di pagamento per prestazioni socio-sanitarie rese in accreditamento, in contrasto con il principio secondo cui, salvo espressa previsione di legge, la regione svolge funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza, mentre la gestione e i rapporti contrattuali con le strutture accreditate spettano alle aziende sanitarie. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria è stato rigettato, perché la censura sulla mancata prova della comunicazione dell'ordinanza non integrava violazione dell'art. 2697 c.c. secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma si risolveva in una contestazione della valutazione probatoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    Le prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento vanno ricondotte al sistema di competenze delineato dalla normativa sanitaria, in cui la concreta gestione dei rapporti con le strutture accreditate è affidata alle aziende sanitarie, non alla regione.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda subordinata di arricchimento senza causa era stata riproposta in appello, ma il suo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare l'efficacia dell'addenda contrattuale e la riferibilità dell'obbligazione alla regione; la Corte ha ritenuto decisivo il riparto legale di competenze e non la sola sottoscrizione dell'atto.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato per contestare la ratifica dell'accordo contrattuale; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di una specifica previsione di legge, non potesse attribuirsi alla regione un'obbligazione diretta verso il terzo.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza sull'omesso esame del motivo d'appello relativo all'arricchimento senza causa è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale utilizzata per denunciare la violazione di legge sostanziale nella ricostruzione del debitore tenuto al pagamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata per lamentare un vizio processuale relativo alla trattazione del motivo d'appello sulla domanda subordinata.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione della prova dell'avvenuta o mancata comunicazione dell'ordinanza di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge se si contesta solo il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice assegna l'onere ad una parte diversa da quella che ne era gravata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione dell'onere alla parte che sollevava l'eccezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, in quanto soccombente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento, l'obbligazione di pagamento non grava di regola sulla regione, la quale svolge funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza, ma sulle aziende sanitarie cui la legge attribuisce la gestione diretta dei rapporti contrattuali con le strutture erogatrici.
  • La riferibilità di un'obbligazione alla regione può essere affermata solo se una specifica disposizione di legge le attribuisca la concreta gestione del rapporto o faccia ricadere su di essa gli effetti dell'atto verso i terzi; in difetto, l'atto stipulato dall'azienda sanitaria non produce obbligazioni dirette a carico dell'ente regionale.
  • In sede di legittimità, la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è invece censurabile come violazione di legge la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere fatta valere per criticare il diverso valore probatorio attribuito dal giudice agli elementi acquisiti, ma solo se la decisione sia stata fondata su prove non dedotte dalle parti o acquisite illegittimamente d'ufficio.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso è decisivo, i motivi ulteriori che investono questioni logicamente subordinate o assorbite non richiedono esame autonomo.
  • La censura di inammissibilità per difetto di prova deve confrontarsi con la distinzione tra regole sull'onere probatorio e valutazione del materiale istruttorio, che resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveCessione del credito
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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