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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22952/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale e ordinamentale)

La controversia

Un notaio aveva versato, con riserva di ripetizione, contributi per complessivi euro 13.422,78 relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018, dopo che l'Archivio Distrettuale Notarile di Milano aveva recuperato tali importi in relazione all'autentica della firma apposta su scritture private contenenti quietanze di surroga di mutui fondiari. Il notaio ha agito per ottenerne la restituzione, sostenendo che la quietanza di surroga della banca originaria mutuante non dovesse essere iscritta a repertorio e che, pertanto, non sorgesse l'obbligo di versamento dei contributi. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39, settimo comma, del d.lgs. n. 385/1993 e dell'art. 6, lett. d), n. 11, del d.m. n. 265/2012, assumendo in via principale l'applicabilità diretta dell'esenzione prevista per gli atti di erogazione del mutuo fondiario, e in via subordinata la violazione dell'art. 14 del medesimo d.m. per mancata applicazione analogica dell'esenzione alle quietanze di surroga.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la quietanza bilaterale di surrogazione rilasciata dalla banca originaria mutuataria deve essere repertoriata, perché l'operazione di trasferimento del mutuo, quando si realizza mediante surrogazione per volontà del debitore, richiede una scrittura privata autenticata idonea all'annotazione ipotecaria e quindi soggetta al regime repertoriale previsto dalla legge notarile. La disciplina di favore invocata dal ricorrente è stata considerata riferibile alla sola quietanza di erogazione del mutuo in senso proprio o, comunque, non estensibile alla quietanza di surroga. Conseguentemente, restano dovuti i contributi alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, settimo comma, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

    La disposizione di favore si riferisce alla quietanza collegata alla successiva erogazione della somma mutuata e non alla quietanza di surroga rilasciata dalla banca originaria; non consente di esentare quest'ultima dalla repertoriazione.

  • art. 6, lett. d), n. 11, d.m. 27 novembre 2012, n. 265

    Non è applicabile in via diretta alla quietanza di surrogazione, perché il regime agevolativo non si estende agli atti di consenso alla surroga separatamente rilasciati dalla banca originaria.

  • art. 14, d.m. 27 novembre 2012, n. 265

    Non opera quale base per un'esenzione analogica dai contributi dovuti in relazione alla quietanza di surrogazione.

  • artt. 12 e 20, legge 27 giugno 1991, n. 220

    I contributi destinati alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato sono dovuti sul totale degli onorari repertoriali e per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori.

  • art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    L'abrogazione delle tariffe professionali ha reso necessario rideterminare i parametri per onorari e contributi notarili.

  • art. 4, primo comma, d.m. 27 novembre 2012, n. 265

    Rinvia, per la determinazione dei contributi, agli artt. 12 e 20 della legge n. 220/1991.

  • art. 1202 c.c.

    La surrogazione per volontà del debitore richiede che il nuovo mutuo, la relativa quietanza e la dichiarazione del debitore abbiano data certa e che la quietanza contenga la dichiarazione sulla provenienza della somma.

  • art. 2843 c.c.

    Nel mutuo ipotecario la surrogazione è opponibile ai terzi solo se l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria è eseguita.

  • art. 2835 c.c.

    Per l'annotazione ipotecaria è necessario, come forma minima, l'atto in scrittura privata autenticata.

  • art. 62, primo comma, legge 16 febbraio 1913, n. 89

    La quietanza bilaterale della banca originaria, se separatamente rilasciata, deve essere repertoriata.

  • art. 75, secondo comma, legge 16 febbraio 1913, n. 89

    Si applica nel diverso caso di quietanza trilaterale, quando la banca originaria interviene direttamente al rogito di concessione del nuovo mutuo.

  • art. 120-quater TUB

    L'annotamento della surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, ma ciò non consente di ritenere sufficiente una scrittura privata non autenticata; la norma va letta come esenzione dalla nota ex art. 2839 c.c.

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    La previsione dell'autentica senza onorario e con rimborso spese conferma che l'atto di consenso alla surrogazione è, di regola, un atto autonomamente rilevante e non già esente da ogni contributo per sua natura.

  • art. 161, comma 7-quater, TUB

    È richiamato come disposizione analoga a quella del d.l. n. 185/2008 e conduce alla stessa conclusione sull'inapplicabilità dell'esenzione invocata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • La quietanza rilasciata dalla banca originaria in un'operazione di surrogazione del mutuo ipotecario, quando sia separata e richieda scrittura privata autenticata per l'annotazione ipotecaria, è soggetta a repertoriazione notarile e ai connessi contributi professionali.
  • Le agevolazioni previste per la quietanza di erogazione del mutuo fondiario non sono estensibili, né in via diretta né in via analogica, alla quietanza di surrogazione della banca originaria, salvo una espressa previsione normativa.
  • Nel mutuo ipotecario la disciplina della surrogazione per volontà del debitore deve coordinarsi con le regole sulla pubblicità ipotecaria: l'opponibilità ai terzi passa dall'annotazione a margine dell'iscrizione, e la forma della scrittura privata autenticata costituisce il presupposto minimo dell'operazione.
  • Ai fini dei contributi dovuti agli organi e agli enti notarili, rileva la soggezione dell'atto a repertoriazione o ad annotamento nei repertori; non è sufficiente invocare la funzione economica complessiva dell'operazione se la norma agevolativa è riferita a un diverso atto tipico.
  • Quando la banca originaria interviene direttamente al rogito con atto trilaterale, il regime repertoriale segue la diversa disciplina notarile rispetto al caso di quietanza bilaterale separata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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