Ordinanza n. 97/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Brescia sull’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego notificato il 23 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in primo luogo, la tardività della memoria di replica depositata il 9 marzo 2026 rispetto al termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., disponendone l’espunzione. Nel merito cautelare, il ricorso è stato ritenuto privo del necessario fumus boni iuris. Anche prescindendo dalla mancata prova di un affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o della sottoposizione a tutela, al momento dell’adozione del diniego mancava il parere positivo dell’ex Comitato per i minori stranieri, oggi espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione. Tale parere, richiesto dall’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, ratione temporis applicabile, è stato considerato necessario ed esistente, sicché non era possibile prescindervi. Il relativo onere di attivazione gravava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 14-bis del d.P.R. n. 394/1999, qualora altri soggetti non vi si fossero tempestivamente surrogati. Il parere successivamente rilasciato dal Ministero il 16 febbraio 2026, comunque non favorevole alla conversione, è stato ritenuto confermativo della legittimità del diniego e non idoneo a imporre una nuova determinazione della Questura. Il giudice ha inoltre ribadito che i requisiti per la conversione devono essere valutati con riferimento alla situazione del minore al momento del raggiungimento della maggiore età, non sulla base della successiva attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha espunto dal fascicolo la memoria di replica tardiva. Ha ritenuto legittimo, allo stato della cognizione cautelare, il diniego della Questura, poiché mancava al momento della sua adozione il necessario parere positivo previsto dall’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998; inoltre, il parere successivamente acquisito era sfavorevole alla conversione e confermava la direzione del provvedimento impugnato. La valutazione dei requisiti deve riferirsi alla situazione esistente al compimento della maggiore età, senza attribuire rilievo decisivo alla successiva attività lavorativa. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Il termine per il deposito della memoria di replica nella fase cautelare è stato ritenuto applicabile; la memoria depositata tardivamente è stata espunta dal fascicolo.
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Il parere positivo dell’autorità competente per i minori stranieri è requisito necessario per la conversione del permesso di soggiorno per minore età; il parere deve essere esistente e positivo al momento della decisione.
art. 14-bis d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
L’onere di richiedere il parere necessario per la conversione grava sul richiedente, qualora altri soggetti non si siano tempestivamente attivati in sua sostituzione.
art. 2 legge 4 maggio 1983, n. 184
La mancata prova di un affidamento ai sensi della disposizione è stata rilevata, pur senza costituire l’unico fondamento della decisione cautelare.
Individua il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione quale autorità oggi competente in luogo dell’ex Comitato per i minori stranieri.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato richiede il parere positivo dell’autorità competente per i minori stranieri; in mancanza di tale parere, l’amministrazione non può legittimamente prescindervi al momento dell’adozione del diniego.
- L’onere di richiedere il parere necessario alla conversione grava sul richiedente, qualora altri soggetti legittimati non si siano tempestivamente attivati in sua sostituzione.
- Un parere successivamente acquisito, se sfavorevole alla conversione e coerente con il diniego già adottato, può confermare in sede cautelare la legittimità del provvedimento senza rendere necessaria una nuova determinazione dell’amministrazione.
- I requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età devono essere valutati con riferimento alla situazione del richiedente al momento del compimento della maggiore età, e non sulla base della successiva attività lavorativa.
- Nella fase cautelare, la memoria di replica depositata oltre il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. è tardiva e deve essere espunta dal fascicolo processuale.
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