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Ordinanza

Ordinanza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento delle Linee Guida n. 260277 del 10.11.2025 (doc. 1), adottate congiuntamente dal Ministero del Turismo e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto " linee guida di coordinamento tra l'istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati, previsto dal d.lgs. 23 maggio 201, n. 79, e l'uso a fini commerciali delle unità da diporto disciplinato dal d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171"; - ove occorrer possa, di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e presupposti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Linee guida ministeriali del 10 novembre 2025 sul coordinamento tra pacchetti turistici, servizi turistici collegati e uso commerciale delle unità da diporto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato le linee guida adottate congiuntamente dai Ministeri del Turismo e delle Infrastrutture e dei Trasporti, deducendo la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere. Secondo la prospettazione ricorrente, le linee guida consentirebbero alle agenzie di viaggio di svolgere attività di intermediazione nella conclusione di contratti di locazione o noleggio di unità da diporto, in violazione della disciplina speciale della mediazione marittima e del diporto nautico. Tale disciplina determinerebbe un’alterazione delle condizioni concorrenziali nel mercato dei servizi turistici via mare e potrebbe incidere anche sulla sicurezza della navigazione. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia delle linee guida, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’alterazione della concorrenza nel mercato dei servizi turistici marittimi. Il giudizio coinvolge anche un’impresa privata non costituita.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito mediante concessione o diniego della sospensione. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano un più approfondito esame nella sede di merito, considerata la complessità delle difese delle amministrazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente. Ha inoltre rilevato la necessità di acquisire chiarimenti e documenti su: i rapporti concorrenziali tra navigazione da diporto e trasporto passeggeri; le concrete modalità con cui le linee guida inciderebbero sull’assetto competitivo; le condizioni economiche dei pacchetti turistici comprendenti l’utilizzo di unità da diporto; il soggetto che percepisce il corrispettivo e le modalità di commercializzazione del servizio; le ragioni per cui le agenzie non potrebbero promuovere o commercializzare, negli stessi pacchetti, anche servizi di trasporto passeggeri. Ha quindi disposto il deposito di memorie e documenti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e fissato la pubblica udienza del 10 giugno 2026 per la trattazione del merito, ritenendo che la celere definizione del giudizio fosse misura cautelare adeguata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica del 10 giugno 2026 per la trattazione di merito del ricorso

    La tutela cautelare può essere soddisfatta, anziché mediante una misura sospensiva immediata, attraverso la fissazione di una ravvicinata udienza di merito quando ciò sia ritenuto adeguato alle esigenze cautelari.

  • art. 73 c.p.a.

    invita le parti a fornire i suddetti chiarimenti mediante memorie e documenti da depositarsi nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.

    Le parti sono invitate a integrare il quadro conoscitivo mediante memorie e documenti sui profili fattuali rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare concerne questioni complesse che richiedono un approfondito esame nel merito e il pregiudizio può essere fronteggiato mediante una rapida definizione del giudizio, il giudice può fissare una ravvicinata udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura sospensiva immediata.
  • La fissazione dell’udienza di merito come misura cautelare presuppone che il giudice individui la celere trattazione del ricorso quale rimedio adeguato e proporzionato alle esigenze cautelari prospettate.
  • Quando la controversia presenta rilevanti profili fattuali non sufficientemente chiariti, il giudice può invitare le parti a depositare memorie e documenti sui rapporti concorrenziali, sulle modalità concrete di incidenza dell’atto impugnato e sulla struttura dei rapporti economici e contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiTurismo e strutture ricettive
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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