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Ordinanza

Ordinanza n. 567/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso n. 470/2024, già oggetto di ordine di ottemperanza del TAR e di nomina del Commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 470 del 13 luglio 2024, notificata al Ministero il 18 luglio 2024. Con precedente sentenza n. 444 del 28 marzo 2025, il TAR aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di persistente inadempimento, aveva nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Con istanza dell’8 gennaio 2026, la ricorrente ha dedotto che la sentenza sarebbe rimasta ineseguita nonostante le intimazioni rivolte al Commissario ad acta il 16 giugno 2025 e l’11 agosto 2025, chiedendo l’attivazione del Commissario.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario verificare lo stato di esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Direttore generale già nominato Commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il Commissario dovrà depositare entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza una relazione documentata sui chiarimenti relativi all’esecuzione della sentenza n. 470/2024. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando sia allegata la persistente inesecuzione del giudicato nonostante la nomina di un Commissario ad acta, il giudice può acquisire da quest’ultimo una relazione documentata sullo stato di esecuzione prima di adottare ulteriori determinazioni.
  • La nomina del Commissario ad acta non esclude la necessità di verificare in concreto le attività svolte e l’effettivo adempimento del giudicato; a tal fine il giudice può fissare un termine per il deposito di chiarimenti e documentazione.
  • Quando la verifica sull’esecuzione del giudicato non sia ancora completa, il giudizio di ottemperanza può essere mantenuto in corso mediante ordinanza istruttoria e rinvio a successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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