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Ordinanza

Ordinanza n. 569/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: precedente sentenza di ottemperanza del TAR Veneto relativa all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, confermata dalla Corte di cassazione, con nomina del Prefetto quale commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel precedente giudizio di ottemperanza la Sezione aveva dichiarato l'obbligo delle amministrazioni resistenti di eseguire il giudicato civile, nominando, per il caso di mancato adempimento, il Prefetto della Provincia di Venezia quale commissario ad acta. La precedente pronuncia aveva inoltre precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non sarebbe stato liquidato alcun compenso. Il Prefetto ha chiesto chiarimenti sul significato di tale precisazione, domandando se la delega per lo svolgimento delle funzioni commissariali dovesse necessariamente essere conferita a un dipendente delle amministrazioni intimate.

La decisione

Il TAR ha chiarito che la precedente precisazione sull'assenza di compenso non impone che la delega delle funzioni commissariali sia necessariamente conferita a un dipendente delle amministrazioni intimate. Essa significa invece che, qualora il commissario ad acta nominato dal Tribunale scelga di avvalersi, anche mediante delega, di uno o più dipendenti inseriti nell'organizzazione delle amministrazioni intimate, a tali dipendenti non potrà essere previsto né liquidato alcun compenso, poiché i compiti svolti nell'ambito dell'ottemperanza rientrano nelle mansioni loro ordinariamente assegnate. L'ordinanza si limita quindi a rendere i chiarimenti richiesti e dispone la comunicazione alle parti e al Prefetto.

Massime di principio

  • Quando il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo si avvale, anche mediante delega, di dipendenti appartenenti alla struttura delle amministrazioni intimate, non può essere previsto o liquidato in loro favore un compenso ulteriore se le attività svolte in sede di ottemperanza rientrano nelle mansioni ordinariamente assegnate.
  • La precisazione giudiziale sull'assenza di compenso per le funzioni commissariali svolte da dipendenti delle amministrazioni intimate non implica che il commissario ad acta debba necessariamente delegare tali funzioni a quei dipendenti; essa opera soltanto nell'ipotesi in cui il commissario scelga di avvalersene.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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