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Ordinanza

Ordinanza n. 568/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 418 del 21 giugno 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la persistente inesecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 418 del 21 giugno 2024, notificata al Ministero il 22 giugno 2024. Il TAR Veneto, con precedente sentenza n. 288 del 28 febbraio 2025, aveva già ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e aveva nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Con istanza del 19 febbraio 2026, la ricorrente ha rappresentato che la sentenza sarebbe tuttora ineseguita, nonostante l'intimazione al Commissario ad acta dell'11 agosto 2025, chiedendo l'attivazione del Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dal Direttore generale già nominato Commissario ad acta una relazione documentata sullo stato di esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 418 del 21 giugno 2024. Ha assegnato al Commissario, con facoltà di delega, il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la relazione in giudizio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 per il prosieguo della trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando sia allegata la persistente inesecuzione del giudicato nonostante la nomina di un Commissario ad acta, il giudice può disporre un incombente istruttorio mediante acquisizione di una relazione documentata sullo stato di esecuzione, assegnando un termine al Commissario e rinviando la causa per il prosieguo della trattazione.
  • La nomina del Commissario ad acta non esaurisce necessariamente il giudizio di ottemperanza: in presenza di contestazioni sull'avvenuta esecuzione, il giudice può richiedere chiarimenti documentati prima di adottare ulteriori determinazioni esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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