Cassazione Civile, Ordinanza n. 29995/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica con cui una cooperativa edilizia aveva ottenuto il diritto di proprietà su aree espropriate per la realizzazione di alloggi. Il Comune, dopo un giudizio di opposizione alla stima promosso nell'ambito della procedura espropriativa, ha agito per ottenere dalla cooperativa il conguaglio tra le indennità di esproprio e di occupazione temporanea effettivamente determinate e quanto già versato, sostenendo che l'art. 35 della l. 865/1971 imponesse il pareggio economico dell'operazione e che tale principio fosse richiamato anche dalle convenzioni. La Corte d'appello ha condannato la cooperativa al pagamento di una somma, ma ha subordinato l'efficacia della condanna al deposito, da parte del Comune, della somma dovuta presso la Cassa depositi e prestiti. In Cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) errata interpretazione dell'art. 35 l. 865/1971, assumendo che il conguaglio potesse essere richiesto solo per oneri effettivamente e concretamente sostenuti dal Comune e che, nel caso concreto, non risultasse un effettivo esborso o un credito attuale dell'ente; 2) omessa valutazione della dichiarata carenza di legittimazione passiva della cooperativa nel giudizio di opposizione alla stima, della presunta prescrizione dei crediti fondati su convenzioni del 1996 e 1999, dell'asserita indeterminatezza della condanna condizionata e della conseguente mancanza di interesse ad agire del Comune; inoltre contestava la condanna alle spese dei gradi di merito, ritenendo che la condizione apposta alla sentenza non fosse ancora avverata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della decisione impugnata, poiché la Corte territoriale aveva pronunciato una condanna condizionata, espressamente subordinata al deposito della somma da parte del Comune presso la Cassa depositi e prestiti, soluzione considerata ammissibile nell'ordinamento. Il secondo motivo è stato dichiarato complessivamente inammissibile perché, in parte, censurava come omesso il mancato esame di questioni che invece la sentenza d'appello aveva espressamente trattato; in parte, mirava a prospettare questioni non riconducibili al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; e, comunque, la condanna condizionata non è stata ritenuta indeterminata né carente di interesse ad agire. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è considerata inderogabile e integrativa delle convenzioni urbanistiche, nel senso che mira a realizzare il pareggio economico dell'operazione espropriativa e legittima il conguaglio dei maggiori esborsi dell'ente espropriante.
La disciplina legale inderogabile si inserisce automaticamente nelle convenzioni stipulate dal Comune con i beneficiari.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso che non si confronta con la decisione impugnata e si risolve in un non motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non di questioni o argomentazioni giuridiche.
La censura è inammissibile quando contrasta con principi di diritto consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La sentenza condizionata può costituire titolo esecutivo per un diritto già certo, liquido ed esigibile, con verificazione della condizione in sede esecutiva.
È richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sono dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione del fondamento effettivo della decisione integra un non motivo e determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non già l'omessa valutazione di questioni giuridiche o di argomentazioni difensive.
- La sentenza di condanna può essere validamente resa in forma condizionata, subordinando l'efficacia del comando a un evento futuro e incerto, quando ciò risponda a esigenze di economia processuale e la condizione sia verificabile in sede esecutiva senza nuove indagini di merito.
- Una condanna condizionata non è per ciò solo indeterminata o priva di interesse ad agire: il giudice può accertare attualmente l'obbligazione e rinviare alla fase esecutiva la verifica dell'avveramento della condizione.
- Le norme imperative che disciplinano il rapporto espropriativo possono integrare automaticamente le convenzioni urbanistiche stipulate con i beneficiari, quando la disciplina convenzionale sia coerente con il principio del pareggio economico dell'operazione.
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