Ordinanza n. 1524/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione prot. Uscita N. 0484751 del 12/12/2025 recante la Revoca del Mod. 209.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del Modello 209
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione recante la revoca del Modello 209, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato, in via incidentale, anche l’argomento relativo alla decorrenza del termine di impugnazione: il ricorrente sosteneva che la comunicazione dell’atto al proprio delegato non fosse idonea, a causa di un asserito conflitto di interessi sorto in relazione alla predisposizione e all’utilizzo di un atto falso per il perfezionamento della procedura. Nel merito cautelare, la controversia riguarda la rilevanza della presentazione di documentazione falsa o contraffatta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e l’incidenza della mancata partecipazione procedimentale del lavoratore sul provvedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. Anche ammettendo che la comunicazione del provvedimento al delegato non fosse idonea a far decorrere il termine di impugnazione per l’asserito conflitto di interessi, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta determina, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998, l’inammissibilità della domanda. Ne consegue che la revoca del Modello 209 ha natura vincolata e non può essere inficiata dalla mancata partecipazione procedimentale del lavoratore, in applicazione dell’art. 21-octies della l. 241/1990. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
la presentazione di documentazione falsa o contraffatta ... comporta l'inammissibilità della domanda
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporta l’inammissibilità della domanda nell’ambito della procedura, rendendo vincolata la conseguente revoca del Modello 209.
atto a natura vincolata, insuscettibile di essere inficiato dalla mancata partecipazione procedimentale del lavoratore
La mancata partecipazione procedimentale non incide sulla legittimità di un atto vincolato quando, per la natura obbligata della determinazione, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; l’istanza è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La presentazione di documentazione falsa o contraffatta nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 comporta l’inammissibilità della domanda e rende vincolata la conseguente revoca del Modello 209.
- Quando la revoca del Modello 209 costituisce conseguenza vincolata della presentazione di documentazione falsa o contraffatta, la mancata partecipazione procedimentale del lavoratore non determina l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies della l. 241/1990.
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