Cassazione Civile, Ordinanza n. 31326/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due scritture private del 28 marzo 2014 e dell'8 maggio 2014 relative a un immobile sito in Argegno, che la proprietaria si era impegnata a consegnare adeguato a uso commerciale, con previsione di futura locazione commerciale e connesso impegno della proprietaria a eseguire lavori indicati nella pratica edilizia depositata al Comune. Nelle scritture era altresì prevista la corresponsione di somme a titolo di caparra/acconto e la disciplina di attrezzature e arredi presenti nei locali. In primo grado era stata dichiarata la risoluzione dei contratti per grave inadempimento di tutte le parti e disposta una condanna pecuniaria per il valore degli arredi, con detrazione di quanto già versato. In appello, invece, la Corte milanese ha accertato l'obbligo della proprietaria di eseguire a propria cura e spese i lavori tecnici allegati alla DIA e ha ordinato la restituzione dell'attrezzatura, rigettando il resto. La ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione contraddittoria, sostenendo che, mancato il contratto definitivo e rinunciata l'azione ex art. 2932 c.c., non poteva sussistere un obbligo di fare; 2) violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., assumendo che l'obbligo di eseguire i lavori non derivasse dal preliminare ma solo da un eventuale contratto definitivo; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c., contestando l'interesse all'azione di accertamento dell'obbligo di fare, perché la pronuncia sarebbe stata inutiliter data in assenza di domanda ex art. 2932 c.c.; 4) violazione di varie norme processuali, deducendo che la domanda relativa ai lavori sarebbe stata in realtà solo un'eccezione o comunque una domanda nuova/inammissibile, con ulteriori profili di decadenza processuale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo perché volto a rimettere in discussione l'interpretazione del preliminare compiuta dal giudice di merito e il quarto per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che per mancata attinenza alla ratio decidendi effettiva. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la statuizione della Corte d'appello che aveva individuato nel contratto preliminare la fonte dell'obbligo della proprietaria di eseguire i lavori di adeguamento dell'immobile e aveva escluso la condanna al pagamento del controvalore degli arredi per ultrapetizione, disponendo invece la restituzione dell'attrezzatura. La Cassazione ha escluso la denunciata contraddittorietà della motivazione, ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità l'interpretazione del preliminare operata dal giudice di merito, ha riconosciuto l'interesse all'azione di mero accertamento dell'obbligo di fare in presenza di un rapporto preliminare ancora vigente e controverso, e ha ritenuto inammissibile la censura processuale sulla domanda riconvenzionale per difetto di specificità e autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria è esclusa quando il giudice di merito fonda la decisione su una precisa ricostruzione del contenuto del contratto preliminare e sull'autonoma ratio dell'ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza; la Corte ne ha escluso la sussistenza con riferimento al primo motivo.
L'interpretazione del contratto e la sua efficacia vincolante, una volta accertate dal giudice di merito, non sono riesaminabili in cassazione se non per violazione delle regole ermeneutiche o vizio motivazionale nei limiti consentiti.
L'interesse ad agire per l'accertamento dell'obbligo sussiste quando il contratto preliminare è ancora vigente e vi è una controversia concreta tra le parti.
La mancata proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica non esclude, di per sé, l'ammissibilità di una domanda di accertamento dell'obbligo di fare discendente dal preliminare.
La decisione del Tribunale è stata corretta in appello quanto al punto del pagamento di Euro 20.000,00 perché fondata su ultrapetizione; la Corte ha ribadito che il giudice non può attribuire un bene diverso o più ampio di quello domandato.
È stata invocata anche per la nullità della motivazione sulla presunta incoerenza tra mancato definitivo e persistenza dell'obbligo di eseguire lavori; la Corte ha escluso il vizio.
Norma richiamata nella censura processuale del quarto motivo, ma senza che la Corte ne abbia ravvisato un decisivo rilievo nel caso concreto.
Norma richiamata nel quarto motivo per sostenere la decadenza rispetto alle difese/domande riconvenzionali, censura dichiarata inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la decadenza della controparte per mancata richiesta di nuova udienza; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il ricorso non indicava specificamente dove fossero rinvenibili gli atti processuali richiamati e non ne riportava adeguatamente il contenuto rilevante.
È stata la norma processuale in base alla quale il ricorso è stato fissato in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il contratto preliminare può essere fonte non solo dell'obbligo di concludere il definitivo, ma anche di obblighi accessori o preliminari, tra cui l'esecuzione di opere necessarie a rendere il bene conforme all'uso pattuito.
- La mancata proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. non preclude, di per sé, l'azione di accertamento dell'obbligo contrattuale di fare, quando permanga un rapporto preliminare non caducato e sussista una concreta controversia tra le parti.
- L'interpretazione del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti del sindacato di legittimità; non è consentita una nuova valutazione del fatto interpretativo.
- La denuncia di motivazione apparente o contraddittoria non può risolversi nella mera dissociazione della parte dalla ricostruzione del giudice di merito, se la decisione individua una ratio coerente e autonoma.
- In sede di legittimità, la censura che investe atti processuali o domande delle parti è inammissibile se non è rispettato l'onere di specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione del contenuto degli atti e della loro localizzazione.
- Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda: se la parte chiede la restituzione di beni e solo in subordine il loro valore in caso di impossibilità, non può essere disposta direttamente la condanna al pagamento del controvalore senza accertamento del presupposto richiesto.
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