Cassazione Civile, Ordinanza n. 14056/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e della contestuale adesione del lavoratore controricorrente. Ritenendo ritualmente formulata la richiesta, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Non vi è stato esame nel merito dei quattro motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dal giudizio promosso da un lavoratore contro la società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e il pagamento delle differenze conseguenti. In primo grado era stata dichiarata la nullità di alcune previsioni del CCNL attività ferroviarie e di un accordo sindacale, nella parte in cui escludevano il computo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità. La Corte d'appello aveva confermato tale esito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) denunciava l'erronea applicazione della disciplina dell'apprendistato, sostenendo che il regime previgente della L. n. 25 del 1955 non fosse applicabile all'apprendistato professionalizzante introdotto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, trattandosi di fattispecie autonoma e alternativa; 2) deduceva l'incompatibilità della disciplina sul recesso e sull'anzianità prevista dalla legge del 1955 con quella del nuovo apprendistato professionalizzante; 3) contestava l'interpretazione delle espressioni "considerare utile" e "computare", sostenendo una diversa portata letterale e sistematica delle norme e dell'accordo sindacale; 4) lamentava l'irrilevanza di una prospettata discriminazione indiretta per età, richiamando la direttiva UE 2000/78. Prima della decisione, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., con adesione della parte controricorrente e richiesta congiunta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e aderita dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
L. n. 25 del 1955, art. 19
Richiamata nei motivi di ricorso come disciplina previgente dell'apprendistato e del recesso, ma non esaminata nel merito per effetto dell'estinzione del giudizio.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 53
Richiamati nei motivi di ricorso per sostenere l'autonomia dell'apprendistato professionalizzante e l'inapplicabilità della disciplina previgente; la Corte non si pronuncia sul merito.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)
Invocato dalla ricorrente per contestare la soluzione adottata in tema di recesso e anzianità di servizio; non esaminato nel merito.
Richiamato dalla ricorrente ai fini dell'interpretazione letterale e sistematica delle norme sull'apprendistato; la Corte non entra nel merito.
artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78
Richiamati come parametro in tema di discriminazione indiretta per età, ma ritenuti dalla ricorrente non decisivi; nessuna statuizione di merito per estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente formulata e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle censure di merito dedotte nel ricorso.
- La declaratoria di estinzione può accompagnarsi alla compensazione delle spese di lite quando vi sia concorde istanza delle parti.
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